TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-13, n. 202110542
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Pubblicato il 13/10/2021
N. 10542/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07904/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7904 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S P, C C, A M e F R, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato E A, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero della Difesa;
per l’annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
- del provvedimento del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma n. prot. 359/2-5-2011 del 28 maggio 2012, notificato in data 6 giugno 2012, con cui non è stato riconosciuto il diritto all'indennità di rischio radiologico a partire dal mese di dicembre del 2004;
- di ogni altro atto connesso e/o comunque consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” n. C-14, nella parte in contrasto con la normazione primaria;
nonché per il riconoscimento del diritto alla licenza aggiuntiva;
MOTIVI AGGIUNTI:
- del provvedimento della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma n. 6/1/361-4/2012, datato 15 giugno 2012 e notificato il 28 settembre 2012 dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma, con il quale si comunica il parere della Direzione di Sanità dello stesso Comando Generale, in base al quale non può essere concessa l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti;
- ove occorra, del parere della Direzione di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di ogni altro atto connesso o, comunque, conseguenziale.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento da remoto del giorno 24 settembre 2021 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono tutti tecnici, dipendenti della sezione Inquinamento da sostanze radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente al momento della proposizione del ricorso in epigrafe.
Gli stessi in data 22 settembre 2011 hanno presentato all'Amministrazione istanza per l’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico e della licenza aggiuntiva per protezione sanitaria e, stante l’inerzia serbata al riguardo, per il tramite del proprio patrocinatore, hanno diffidato a provvedere.
1.1. Quindi, con nota prot. 359/2-5-2011 del 28 maggio 2012, il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma ha comunicato l’avvenuta trasmissione, in data 28 maggio 2012, “...con tutti gli elementi tecnici e di fatto utili alle valutazioni', della richiesta della corresponsione dell’indennità al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per le determinazioni di competenza, fino ad oggi non conosciute” e ha negato la concessione della licenza, poiché non sussisterebbe, “... alla luce della pubblicazione C-14-Compendio normativa in materia congedi, licenze e permessi pag. 34, punto c ... il requisito dell’esposizione alle emissioni per almeno sei mesi l’anno.” .
2. Con il ricorso introduttivo in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato la richiamata nota, unitamente al “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” n. C-14, e hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla licenza aggiuntiva.
3. Hanno dedotto i seguenti vizi.
I) Sul diritto all’indennità per rischio radiologico.
L’art. 7, al comma 1°, della legge n. 231/1990 prevede: “Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila” ;il comma 2° precisa: “L’indennità spetta al personale di cui al comma I tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 agosto 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo rischio” .
I richiamati 1° e 2° dell’art. 7 individuano il personale militare medico e tecnico nei confronti del quale l'indennità è corrisposta in automatico, mentre, il comma 3° prevede che al personale che sia esposto a rischi in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, l'indennità, nella minor misura di £. 50.000 (€ 25,82), è corrisposta solo in seguito a verifica, da parte di apposita commissione, dell’effettiva esposizione.
I ricorrenti apparterrebbero al personale tecnico di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 7, come si desume dal fatto che sono tenuti a prestare la propria opera in zone controllate, senza poter evitare l’esposizione al relativo rischio. Infatti, in ragione delle attività tecnico-operative prestate, essi sono stati classificati come lavoratori esposti di categoria A.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2°, lett. o, del d.lgs n. 230/1995, “... Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per i lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82 ...” .
Il decreto interministeriale di cui all’art. 82 si è concretizzato nell'Allegato III del d. lgs n. 230/1995, in virtù del quale, al paragrafo 3.1, sono classificati in categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei valori ivi riportati.
Al paragrafo 4.1 dell’Allegato III si precisa: “Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ..., sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente paragrafo 3.1 è classificata zona controllata” .
Proprio in quanto classificati di categoria A, i ricorrenti rientrerebbero nell’ambito applicativo di cui al citato art. 7, commi 1° e 2°, della legge n. 231/1990, con la conseguenza che l’indennità de qua spetterebbe loro ipso jure .
Perciò il Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente non avrebbe potuto né dovuto interessare il Comando generale dei Carabinieri.
Peraltro il personale tecnico della Sezione Inquinamento espleterebbe le proprie funzioni anche in luoghi ove sono presenti sorgenti e materiali radioattivi fuori da ogni tipo di controllo normativo, con una esposizione che può anche essere più rischiosa di quella del personale che opera in zone controllate.
II- Sul diritto alla licenza ordinaria aggiuntiva per rischio radiologico.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della legge n. 724/1994, “A partire dal 1° gennaio 1995, il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ...a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata” .
Il paragrafo 3 del Capitolo V del Compendio normativo C-14 in materia di congedi, licenze e permessi, pubblicato nel 2004, contempla la licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all’art. 5 cit., nel novero delle licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 giorni annui, disponendo che il beneficio dell'indennità spetta nella misura di 15 giorni, oltre che ai militari che svolgono abitualmente specifica attività professionale in zona controllata, nonché ai militari adibiti alla ricerca di esplosivi ed ai militari che utilizzano l'apparecchiatura ISP KIT, anche ai militari classificati come esposti ed appartenenti alla categoria A.
Lo stesso paragrafo dispone che il beneficio, fruibile anche in maniera frazionata, è concesso al personale che sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno sei mesi all'anno.
Tale disposizione non rispecchierebbe il contenuto dell'art. 5 cit., aggiungendo una condizione che si pone in contrasto col principio di favore verso il lavoratore e con la fonte di normazione primaria, con conseguente inapplicabilità e/o illegittimità.
Ove anche la disposizione del Compendio trovasse applicazione, essa comunque statuisce che nel periodo semestrale vanno considerati solo i giorni lavorativi, per cui , al fine del relativo computo, andrebbero sottratti i giorni spettanti per riposo settimanale, per riposo festivo, per la licenza ordinaria e per il recupero di festività soppresse, così ottenendo un risultato che, diviso per due, indica il numero minimo di giorni in cui il personale deve essere stato esposto alle emissioni per poter fruire della licenza.
È inoltre disposto che il requisito temporale deve essere rilevabile dal registro di impiego.
Il provvedimento impugnato non accoglie l'istanza di licenza per rischio radiologico, proprio con la motivazione che non sussisterebbe il requisito dell'esposizione alle emissioni per almeno sei mesi l’anno.
Infatti, come si rileva proprio dalla fonte probatoria del registro di impiego, sottraendo da giorni 365 (1 anno) 52 giorni di riposo settimanale (1 giorno di riposo settimanale per 52 settimane), 12 giorni di riposo festivo (nel 2011), 37 giorni di licenza ordinaria e 4 giorni di recupero di festività soppresse, si ottiene il totale di 130 giorni di esposizione alle emissioni.
Perciò tutti i ricorrenti, nell’arco di ciascun anno, sarebbero stati esposti a radiazioni ionizzanti per un periodo non inferiore a quello stabilito dalla normativa.
L'errore in cui è incorso il Comando è stato quello di tenere conto solo della prima parte di quanto prescritto dalla lett. c del Paragrafo 3 del Capitolo V del Compendio C-14.
Da qui l’illegittimità del provvedimento impugnato.
4. Si è costituito in giudizio il Comando Carabinieri Tutela Ambiente, che ha depositato documentazione.
5. Con provvedimento della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma n. 6/1/361-4/2012, datato 15 giugno 2012 e notificato il 28 settembre 2012 dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma, è stato comunicato il parere della Direzione di Sanità dello stesso Comando Generale, in base al quale non poteva essere concessa ai ricorrenti l’indennità di rischio da radiazioni ionizzanti.
6. Con motivi aggiunti è stato impugnato il citato provvedimento unitamente al parere della Direzione di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
7. Sono state dedotte le seguenti censure:
IA) Illegittimità in via propria e/o derivata.
Sia il parere negativo della Direzione di Sanità sia l’adesione a tale parere da parte del Comando Generale sarebbero illegittimi per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1°, della legge n. 231/1990, in base alla medesima motivazione di cui al ricorso principale relativamente al provvedimento in quella sede impugnato.
IIA) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per motivazione illogica.
Non si comprende come la Direzione di Sanità, dal mero esame del ‘prospetto riepilogatiti’ dei valori dose efficace annuale dal 2004 al 2011, abbia potuto accertare che “ nessuno dei militari addetti alla Sezione Inquinamento ... supera i livelli di esposizione annuali ... (1 msV/anno ...)” .
Di fatto, la Direzione di Sanità si sarebbe limitata a fare riferimento alle tabelle di cui all'Allegato III, senza nulla accertare e istruire. Essa, senza alcuna adeguata istruttoria, affermerebbe esattamente il contrario di quanto accertato dall'esperto qualificato.
E, ciononostante, il parere della Direzione di Sanità è stato dal Comando Generale acriticamente assunto e comunicato al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, al fine di respingere l’istanza all’indennità per rischio radiologico cui i ricorrenti avrebbero, invece, pienamente diritto.
8. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi poi da remoto il 24 settembre 2021, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Si rammenta che col presente giudizio, comprensivo di gravame introduttivo e motivi aggiunti, i ricorrenti, effettivi alla Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma al momento della proposizione del ricorso, mirano al conseguimento dell’indennità di rischio radiologico (o di radioprotezione) e del congedo ordinario aggiuntivo per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.
10. Occorre partire dall’esame della normativa in materia al fine di accertare poi se i ricorrenti rientrino o meno nel suo ambito applicativo e se in definitiva gli atti impugnati siano o meno legittimi e conseguentemente se ai ricorrenti stessi si debbano o meno riconoscere i suddetti richiesti benefici.
10.1. Secondo l’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 231/1990: “Al personale militare medico e tecnico, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. L’indennità spetta al personale di cui al comma 1 tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministro della sanità n. 144 del 4 agosto 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.” .
Quindi la citata disposizione normativa riconosce automaticamente, senza alcun concreto accertamento in ordine all’effettiva esposizione, l’indennità suindicata al personale medico e tecnico sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti tenuto a prestare la propria opera in zone controllate ai sensi della circolare del Ministro della Sanità n. 144 del 1971, sempre che il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare le attività senza sottoporsi al relativo rischio.
10.2. L’art. 5 della legge n. 724/1994 prevede anche il congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni dal 1° gennaio 1995 nei confronti di quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata, statuendo che continua ad essere corrisposta anche l'indennità mensile lorda che era stata abrogata con la legge 537/1993.
Anche in questo caso, con riferimento al congedo aggiuntivo, si assiste ad un automatismo in relazione a coloro che svolgono l’attività professionale in zona controllata.
11. È un dato pacifico, riconosciuto espressamente dalla stessa Amministrazione, che gli odierni ricorrenti prestano la propria attività lavorativa in zone controllate e per questo sono inquadrati nella categoria A.
11.1. Per tale loro posizione l’Amministrazione era ed è tenuta a corrispondere l’indennità di che trattasi e a riconoscere il congedo ordinario aggiuntivo de quo .
12. Non osta a ciò quanto stabilito dal Compendio C-14, che pone, ai fini dell’attribuzione del congedo aggiuntivo, la necessità che il personale sia sottoposto quotidianamente alle emissioni per un periodo, continuativo o frazionato, minimo di sei mesi.
Detto Compendio, infatti, specificamente impugnato nel presente giudizio col ricorso introduttivo, si pone in contrasto con la richiamata norma sovraordinata, che prevede invece un automatismo.
13. Ne deriva che il ricorso va accolto, con annullamento degli atti impugnati e, quale effetto conformativo, riconoscimento dei benefici in questione nei confronti dei ricorrenti per il periodo per il quale risultano inquadrati nella categoria A.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e vanno liquidate come in dispositivo.