TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-07-07, n. 202311431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza collegiale 2023-07-07, n. 202311431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311431
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 08675/2023 REG.RIC.

N. 11431/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08675/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8675 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del decreto n. 94 del 29 marzo 2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione dell'odierno ricorrente, in sede di scorrimento e all'esito delle visite specialistiche del 20 marzo 2023 e del 21 marzo 2023, dal concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- del verbale n. 260 del 21 marzo 2023 presupposto a tale decreto - e relativa scheda medica del 21 marzo 2023 - con cui il Ministero dell'Interno avrebbe accertato in capo all'odierno ricorrente la causa di esclusione per cui si ricorre;

- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto n. 676 del 18 ottobre 2016 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, adottato nei suoi confronti per “-OMISSIS- - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)” , deducendone l’illegittimità per l’inattendibilità dei risultati forniti dal test impedenzometrico al quale è stato sottoposto in sede concorsuale;

- a sostegno della tesi esposta, sono state allegate tre certificazioni rilasciate il 17 marzo 2023 e il 30 marzo 2023, rispettivamente, da due diversi Biologi Nutrizionisti, e il 12 aprile 2023 da struttura sanitaria pubblica, che attestano valori di massa grassa contenuti entro il limite valido per il conseguimento dell’idoneità;

Considerato che:

- le tre certificazioni prodotte convergono ai fini della dedotta erroneità della valutazione medica resa all’esito della visita concorsuale;

- l’altezza indicata nel report dell’esame compiuto in sede concorsuale (pari a 179,6 cm) non coincide con quella (pari a 182 cm) rilevata in occasione delle visite alle quali il ricorrente si è autonomamente sottoposto;

- emerge, dagli atti, anche una discrepanza tra l’indice di massa grassa riportato nell’esito dell’esame impedenzometrico del 21 marzo 2023 (pari al 34,8%) e quello recepito nella motivazione del provvedimento gravato (pari al 28,7%);

Ritenuto, pertanto, che sussistano fondati dubbi sull’attendibilità dei risultati impedenzometrici acquisiti in sede concorsuale;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla sussistenza o meno del requisito di idoneità controverso in applicazione della normativa in materia per l’accertamento dei requisiti psicofisici, incaricando di ciò la Direzione di sanità del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

a) la verificazione dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo del 1° settembre 2023;

b) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 giorni;

c) alla verificazione potranno partecipare, oltre ai difensori delle parti, i consulenti medici di loro fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;

d) in caso di delega dell’espletamento istruttorio ad una articolazione periferica dell’organo verificatore, è previsto l’onere, in capo a quest’ultima, di inviare una copia della relazione, oltre che all’organo centrale incaricato, anche a questo Tribunale mediante il sistema telematico del processo amministrativo (al riguardo, eventuali informazioni, anche di natura tecnica, potranno essere assunte presso la Segreteria della Sezione)

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