TAR Campobasso, sez. I, decreto cautelare 2022-06-09, n. 202200073
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Pubblicato il 09/06/2022
N. 00073/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00173/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2022, proposto da M R A, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Molise, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Colle D'Anchise, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale per la salute della Regione Molise n. 43 del 24/03/2022, avente ad oggetto " concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise (D.G.R. N.184/2013)- Provvedimenti ”, nonché di tutti gli atti amministrativi precedenti, presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti, ed ogni altro menzionato nell’atto impugnato, o anche non menzionato ma ad esso in qualche modo connesso, che viene qui pure impugnato, anche se non noto e non espressamente richiamato;
nonché perché venga ordinato all’Amministrazione
di indire un nuovo interpello o di adottare altro provvedimento che possa consentire l’inserimento della sede di Colle d’Anchise nell’elenco delle sedi farmaceutiche assegnabili in forza del “Bando di concorso” indetto con la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise del 23 settembre 2013, n. 184, secondo quanto descritto in narrativa;
nonché per la condanna della parte resistente
al risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dall’atto impugnato, come sopra menzionato, che si quantificano in euro 142.678,80, o nella maggiore o minore somma che verrà stabilita dal TAR all’esito dell’istruttoria secondo quanto descritto in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la norma appena citata prevede che una misura di tale natura possa essere concessa solo in caso di estrema gravità e urgenza;
Osservato che non risulta configurabile, nelle brevi more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare (che può essere fissata per la camera di consiglio del prossimo giorno 22), il presupposto di un periculum in mora di attualità e imperiosità tanto stringenti da poter soddisfare il requisito del carattere “estremo” del pericolo paventato;