TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-26, n. 202301710

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-26, n. 202301710
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301710
Data del deposito : 26 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2023

N. 01710/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00406/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2018, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Dalmazia n. 57;



contro

Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F e P R, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento dei danni

derivanti all’odierno ricorrente dall’illecito comportamento posto in essere dai funzionari dell’Amm.ne convenuta e confluito nell’illegittimo provvedimento di diniego sanatoria edilizia del 27.06.2005 emesso dal dirigente responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Tremestieri Etneo inerente alla sanatoria presentata il 29.12.1986;

e la condanna

dell’Amm.ne convenuta al pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni ut supra per la complessiva somma di € 1000000 (un milione di Euro) o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremestieri Etneo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso notificato in data 5 marzo 2018 e depositato in data 11 marzo 2018 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di un immobile, censito al foglio -O- del N.C.E.U. del Comune di Tremestieri Etneo per il quale è stato rilasciato il 7 gennaio 1968 il nulla osta per la costruzione di due appartamenti per civile abitazione a due piani di tipo economico; in pari data è stato approvato il progetto per la costruzione nella medesima area del cinema con annesso bar e laboratorio dolciario.

L’autorizzazione di abitabilità relativa all’abitazione è stata rilasciata il 28 aprile 1970; la relazione tecnica e il progetto relativo al locale cinema ed annessi sono stati presentati alla Prefettura di Catania in data 24 aprile 1968 e in data 16 aprile 1973, su incarico della Prefettura, è stata redatta la relazione e il certificato di collaudo delle strutture in cemento armato del cinema con annesso bar.

Il 20 settembre 1975 è stata notificata al ricorrente la proroga concessa dalla Regione Sicilia per la realizzazione degli anzidetti lavori in attesa che il Comune di Tremestieri Etneo rendesse agibile la strada antistante il cinema; quindi, in data 4 marzo 1980 è stata rilasciata la licenza prefettizia per l’apertura del cinema, nella quale si fa espresso riferimento al parere positivo, con verbale del 27 febbraio 1980, della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché all’agibilità del locale in data 4 marzo 1980, anche sulla scorta di apposito elaborato grafico relativo all’impianto elettrico vistato dalla Prefettura.

In data 15 luglio 1980 è stata rilasciata la licenza di pubblico esercizio per la vendita di caffé, bevande, etc. all’interno del cinema, nel salone bar.

Nel 1981 il deducente ha proposto domanda contro il Comune di Tremestieri Etneo di risarcimento dei danni causati nel locale salone accorpato nel 1975 al locale costruendo cinema (come risulta dall’elaborato tecnico a firma del CTU) in conseguenza della cattiva realizzazione della annessa via pubblica; con sentenza n. 165/2000 non definitiva e poi con sentenza n. 987/2002 il Comune è stato condannato al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla infiltrazione delle acque piovane nel locale salone accorpato al cinema ubicato ai civici 1 e 3 di via Guglielmino, in Tremestieri Etneo.

In conseguenza dei danni derivanti all’immobile dalla realizzazione della strada ut supra , in data 9 settembre 1985 il Comune di Tremestieri Etneo ha certificato il deposito da parte del deducente delle licenze commerciali rilasciate dal Comune il 16 giugno 1980 e il 27 settembre 1985 il Questore di Catania ha attestato la cessata attività delle autorizzazioni al medesimo rilasciate.

In data 29 dicembre 1986 prot. n. 15864 il ricorrente ha presentato domanda di sanatoria relativa alle difformità apportate nella costruzione della casa per civile abitazione di Tremestieri Etneo.

In data 14 gennaio 1987 il ricorrente ha presentato al Comune di Tremestieri Etneo una richiesta di autorizzazione (prat. 1/87) per il cambio di destinazione d’uso da cinema a botteghe, laboratori e depositi nonché ad eseguire delle opere interne per suddividere la superficie utile, precisandosi che la stessa sarebbe rimasta invariata al pari della cubatura; con raccomandata a/r dell’1 giugno 1987 l’esponente ha comunicato al Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo che essendo trascorsi i termini di legge senza aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla anzidetta richiesta aveva provveduto all’esecuzione dei lavori.

In data 18 dicembre 1987 il deducente ha presentato una nuova istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso già effettuato sull’immobile sito in via Roma angolo Via Guglielmino da locale cinema a botteghe, laboratori, depositi e sottotetto precisandosi in seno alla relazione tecnica datata 12 dicembre 1987 che “ il sottotetto ha conservato le stesse dimensioni, mq 148,66, così come è stato realizzato a suo tempo e sarà adibito ad abitazione ”; il progetto inerente il cambio di destinazione d’uso, incluso l’appartamento mansarda, è stato approvato dalla CEC il giorno 11 marzo 1993 e ratificato dal Sindaco in data 18 marzo 1993.

Con sentenza n. 560/2005 depositata il 31 maggio 2005 la Corte di Appello di Catania ha riconosciuto che la Commissione edilizia del Comune di Tremestieri Etneo ha approvato l’intero progetto di cambio di destinazione d’uso con esclusione del solo sottotetto trasformato in mansarda.

Con provvedimento del 27 giugno 2005, il dirigente responsabile dell’ufficio Tecnico del Comune di Tremestieri Etneo ha denegava la domanda di sanatoria presentata in data 29 dicembre 1986 “ relativa alle opere edilizie consistenti nella realizzazione di un appartamento sito in via Roma n. 24/B al piano secondo mansarda e un locale destinato ad attività commerciale sito in via Roma n. 32 a piano seminterrato ”, e quindi, essenzialmente per la realizzazione di opere difformi dal progetto originario, assentito con licenza edilizia nel 1968, dentro la fascia di rispetto cimiteriale.

Per l’esponente gli interventi de quibus sono stati realizzati in uno alla realizzazione delle opere edili (cinema) assentite con licenza edilizia del 17 gennaio 1968; in sintesi:

- nel 1968 è stata rilasciata la licenza edilizia sul progetto originario, per la quale non è stato rilevato contrasto alcuno con il vincolo cimiteriale;

- negli anni 1973-75 è stato realizzato l’edificio, sul medesimo sedime e secondo uno sviluppo verticale (sottotetto-mansarda; seminterrato);

- nel 1986 è stata presentata l’istanza di sanatoria esitata nel 2005 con diniego, essenzialmente per violazione del vincolo cimiteriale;

- nel 1993 la C.E.C. ha reso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso e alle opere interne eseguite nel locale cinema, non rilevando alcun vincolo cimiteriale.

La distanza dell’intero edificio ( ex cinema), dalle fondamenta al tetto di copertura, dalla cintura cimiteriale (perimetro) non è mai variata nel tempo rispetto a quella assentita con la licenza di costruzione del 1968 sul progetto originario con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego di sanatoria in relazione ad un asserito vincolo cimiteriale.

Da ultimo, con ordinanza n. 26 del 26 giugno 2012 il responsabile della Direzione 9^ Pianificazione Generale del Comune di Tremestieri Etneo ha ordinato al ricorrente: la demolizione della mansarda sita al piano secondo in via Roma n. 24/B, riportando la stessa alla copertura piana come da licenza edilizia n. 1/68 del 16 marzo 1968; il ripristino del locale, identificato nell’istanza di sanatoria al piano seminterrato, riportando lo stesso allo stato di fatto legittimato nella licenza edilizia (avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso iscritto al n. r.g. 2651/2012 per l’annullamento del provvedimento e per il risarcimento dei danni connessi allo stesso).

Per il ricorrente, il sottotetto trasformato in mansarda trovasi realizzato sopra la hall del cinema e quindi rientra nel progetto che era stato approvato nel 1968 e trovasi su terreno edificabile; la Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli osservato che la costruzione è stata ultimata in conformità al progetto approvato e sue varianti, accertata anche la sua corrispondenza, ha rilasciato parere favorevole per cui venne rilasciata l’agibilità da parte della Prefettura il 4 marzo 1980.

Nessuna istanza di sanatoria andava quindi presentata stante la regolarità dell’immobile e comunque, la stessa, ove erroneamente presentata, andava archiviata per insussistenza dei presupposti: di tanto veniva reso edotto il Comune di Tremestieri Etneo con nota dell’11 luglio 2005, prot. n. 11833.

Con successiva diffida del 15 luglio 2005 prot n. 12122 sono stati posti in evidenza i gravi danni derivanti dall’illegittimo provvedimento e con la raccomandata del 26 luglio 2005 prot. n. 12781 il ricorrente ha

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