TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-12-19, n. 201303068

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-12-19, n. 201303068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201303068
Data del deposito : 19 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03476/2011 REG.RIC.

N. 03068/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03476/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2011, proposto da:
F V, rappresentato e difeso dagli avv. P S e A L M T, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Milano, 85;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;

I.N.P.D.A.P. - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M A, G A M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, p.zza della Repubblica, 26;

per l’esecuzione del giudicato

nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione interna 3°, n. 744/09

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di I.N.P.D.A.P. - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 744/2009, questa Sezione - in accoglimento del ricorso presentato dal dott. F V per il riconoscimento del diritto al trattamento economico di cui all’art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 23.12.2000 - ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione delle maggiori differenze retributive derivanti dal godimento del trattamento economico complessivo annuo indicato dall’art. 5 della legge n. 303/1998 del 5 agosto 1998, con decorrenza 1 gennaio 2001, oltre interessi o rivalutazione, nella maggiore misura, così come previsto dall’art. 22, comma 36, della L. 724 del 1994.

Con ricorso notificato in data 28/11/2011, il dott. V ha chiesto l’adozione dei provvedimenti necessari per garantire l’integrale esecuzione del giudicato, non avendo il Ministero della Giustizia provveduto riguardo alla rideterminazione del trattamento di previdenza/pensionistico, dell’indennità di buonuscita e alla corresponsione degli interessi e/o rivalutazione monetaria sulle predette somme e sulle differenze retributive già corrisposte.

Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, affermando di aver provveduto all’integrale liquidazione delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 744/2009 con provvedimento del 04/08/2009 e di aver provveduto alla corresponsione degli interessi legali con provvedimento del 24/01/2011.

Anche l’INPS si è costituito in giudizio eccependo genericamente il difetto di legittimazione passiva e l’intervenuta prescrizione.

Alla Camera di consiglio del 20/06/2012, il difensore del ricorrente ha dichiarato che le pretese del proprio assistito non fossero soddisfatte dalla documentazione prodotta dall'amministrazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 0044/2012 sono stati, pertanto, disposti incombenti istruttori onerando l’Amministrazione di esporre sui criteri utilizzati per la rideterminazione del trattamento economico, sull’avvenuto effettivo versamento dei contributi previdenziali, sulle conseguenti comunicazioni effettuate all’INPDAP e sull’intervenuta corresponsione d’interessi o rivalutazione.

L’Amministrazione ha eseguito la predetta ordinanza in data 09/10/2012, precisando di aver “regolarizzato” la posizione contributiva del ricorrente con provvedimento del 11/10/2012 (con il quale è stata attribuita la pensione annua di euro 121.822,40) e di aver trasmesso all’INPDAP le pertinenti comunicazioni.

Alla Camera di consiglio del 04/11/2012, parte ricorrente ha, tuttavia, insistito nelle proprie difese, ritenendo che non fosse stata data integrale esecuzione alla sentenza n. 744/2009 in ragione dell’omessa redazione del modello “PA04”, di determinazione del trattamento di quiescenza.

Con ordinanza n. 41/2013 è stata, quindi, disposta, ulteriore attività istruttoria all’esito della quale è emerso che il modelloPA04 non doveva essere predisposto poiché “il dott. V è cessato dal servizio in data 09/02/2004, antecedentemente al subentro da parte dell’INPDAP nelle competenze in materia di determinazione del trattamento pensionistico” (cfr. nota prot. n. 1789/5fm del 11/03/2013).

Con memoria depositata in data 24/09/2013, parte ricorrente ha affermato, ancora una volta, di non aver ottenuto l’integrale esecuzione della sentenza n. 744/2009 e alla Camera di consiglio del 09/10/2013 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio rileva che dall’ampia documentazione presente agli atti di causa emerge l’improcedibilità del ricorso, avendo l’Amministrazione dato integrale esecuzione sentenza n. 744/2009 e agli adempimenti consequenziali, provvedendo all’attribuzione del trattamento economico derivante dall’applicazione dell’art. 50 della legge n. 38/2000 con PDG del 04/08/2009 e alla regolarizzazione della posizione contributiva in data 11/10/2012.

Del resto parte ricorrente - che non ha mai contestato i criteri di liquidazione adottati dall’amministrazione - insiste, genericamente, per la corresponsione degli “interessi per il ritardo addebitabile al Ministero della Giustizia dovuti a seguito della riliquidazione della indennità di buonuscita” (questione, peraltro, estranea al giudicato), e per la corresponsione di non meglio precisati “ interessi residuali o la rivalutazione sulle maggiori somme pensionistiche”.

Tali ulteriori domande, pertanto, sia perché in parte estranee al giudicato sia perché formulate in modo generico (a fronte della specifica documentazione versata in atti dall'Amm.ne), debbono dichiararsi inammissibili.

Per quanto sopra, il ricorso nel suo complesso è da dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre le spese del giudizio possono compensarsi, tra la parti, in ragione della natura della controversia e del complessivo esito processuale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi