TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-03-02, n. 202100537
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 00537/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 212 del 2020, proposto da:
-OMISSIS- s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15, presso l’Avv. Antonio Brancaccio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data 12.11.2019, con la quale il Sindaco ordinava alla ricorrente, “nel rispetto dell’art. 247 d. lgs. 152/2006 (sc. di provvedere) a propria cura e spese, entro 90 gg., alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, previa attribuzione del relativo codice CER ed al ripristino dello stato dei luoghi”;
- d’ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente, gerente attività di: “soccorso stradale, gestione di depositi di veicoli sequestrati per enti pubblici e privati, [etc...]”, in sostanza di custode giudiziario, con una serie di depositi nella Regione Campania, in particolare nelle aree di Avellino e Napoli, e che, nell’esecuzione di detta attività, sull’area in questione (depositeria giudiziale di -OMISSIS-– località Vallipesce) aveva in deposito circa 600 veicoli, sequestrati dalle Forze di Polizia, in particolare veicoli affidati in giudiziale custodia, nel corso degli anni dal 2000 al 2004, come da verbali depositati;richiamata la documentazione, attestante la regolarità delle autorizzazioni, ex d. l.vo 571/82, in suo possesso (autorizzazione prefettizia, rilasciata in data-OMISSIS-, per il deposito di veicoli anche nell’area, sita alla località Vallipesce, e successive), avverso il provvedimento gravato articolava le seguenti censure in diritto:
- 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere: nella specie l’Amministrazione aveva omesso la comunicazione d’avvio del procedimento, con conseguente lesione del diritto di partecipazione e di difesa della ricorrente;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma III, 239, 255 e 247 del d. l.vo 152/2006;Eccesso di potere per difetto e carenza d’istruttoria, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e del diritto, motivazione apparente ed illogica: nell’ordinanza impugnata si contestava, al legale rappresentante della ricorrente, lo stoccaggio e l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali, laddove “l’insussistenza della condotta contestata emergeva, ictu oculi, dalla presa d’atto dell’attività, svolta nell’ambito dell’area sottoposta a sequestro, di deposito giudiziario di autovetture”;nell’area sequestrata erano, in particolare, depositati circa 600 veicoli (ivi allocati, in virtù di provvedimenti amministrativi ovvero giudiziari), in pessimo stato di conservazione;la quale condizione tuttavia, in sé considerata (attraverso la denominazione, loro ascritta nell’ordinanza, di “veicoli completamente fuori uso”), non consentiva di qualificarli come “rifiuti”, sì da ritenere verificata l’elevata contestazione (cfr. art. 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 152/2006, secondo cui per rifiuto deve intendersi qualunque sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”);ma nella specie non poteva dirsi posta in essere, dalla ricorrente, alcuna azione tesa al “disfarsi” di quanto oggetto del provvedimento impugnato, ovvero alla decisione, o all’obbligo, di farlo;insomma, “i veicoli sottoposti a sequestro giudiziario o amministrativo ed affidati ad un custode, non potevano concettualmente rientrare nella nozione di rifiuto, come sopra delineata, essendo vincolati alla disponibilità dell’autorità giudiziaria o amministrativa e non potendo, quindi, essere oggetto d’alcuna attività (volta ad eliminarli: nde) da parte del custode”;tampoco, nella specie, sussisteva “la volontà, da parte dei proprietari/detentori dei veicoli, oggetto di sequestro, di disfarsene, atteso il vincolo reale, gravante sui medesimi e l’affido temporaneo in custodia alla ricorrente”;infatti, “solo con il dissequestro e con la conseguente libera disponibilità delle autovetture stesse, da parte dei relativi proprietari si sarebbe potuto, al limite, ipotizzare la sussistenza dei presupposti”, di cui sopra;pertanto, “sotto il profilo del deposito e dello smaltimento di rifiuti, l’ordinanza impugnata, per non avere tenuto in debita considerazione le evidenziate circostanze”, meritava, ad avviso della ricorrente, d’essere annullata.
Si costituiva in giudizio il -OMISSIS-, con memoria in cui concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando, in particolare, che la comunicazione d’avvio del procedimento, culminato nel provvedimento gravato, era stata regolarmente inviata via p. e. c., che la ricorrente non era debitamente autorizzata per l’esercizio di tale attività, nell’area in questione, e che la stessa ricorrente aveva omesso di chiedere, all’autorità giudiziaria, che aveva disposto il sequestro di tali veicoli, l’autorizzazione a rimuoverli, ex art. 247 d. l.vo 152/2006, perpetuando, così, un’ultradecennale situazione d’inquinamento ambientale, nell’area interessata.
Con ordinanza, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 4.03.2020, la Sezione così provvedeva, circa la domanda cautelare, articolata da parte ricorrente:
“Rilevato che il ricorso, ad un primo sommario esame, pare favorevolmente valutabile, ai fini cautelari, attesa l’estremamente problematica assimilazione dei “veicoli oggetto di sequestro, che risultano versare in pessime condizioni”, depositati nell’area di ca. 10.000 mq., gestita dalla società ricorrente, ed oggetto del provvedimento gravato (nel quale, quindi, si specifica essere stati sottoposti, a sequestro preventivo convalidato dall’A. G., 8.000 mq. di detta area, “occupati da circa 600 veicoli sequestrati dalle forze di polizia”), sic et simpliciter, a “rifiuti”, dei quali possa ordinarsi la rimozione, ai sensi del d. lgs. 152/2006 (stante, in particolare, la persistente pertinenza dei veicoli de quibus, sottoposti – come testualmente affermato dal Comune – al predetto vincolo di natura reale, ad indagini dell’A. G. penale);
Riservato, in ogni caso, ogni approfondimento della questione all’udienza di merito, che si provvede contestualmente a fissare, con la sollecitudine consentita dalla gravosa situazione dei ruoli della Sezione;
Rilevato che le spese di fase possono, per la peculiarità della specie, compensarsi tra le parti;