TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-10, n. 202214628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-10, n. 202214628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214628
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 14628/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08572/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8572 del 2022, proposto da T S A M A, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed Ambasciata d'Italia al Cairo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del visto emesso in data 12 aprile 2022 dall'Ambasciata d'Italia al Cairo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia al Cairo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che la procura rilasciata all’estero richiede l’autenticazione della firma da parte dell’autorità preposta a tale funzione nel luogo di residenza del conferente (secondo la lex loci ) e la legalizzazione del documento da parte dei competenti uffici italiani all’estero (art. 33 del d.P.R. 445/2000 e art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011), potendosi alternativamente utilizzare, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966), le modalità semplificate contemplate da tale accordo internazionale (c.d. apostille);

Richiamato il contenuto dell’ordinanza collegiale n. 11698 dell’8 settembre 2022 con la quale questo Tribunale, rilevata la mancata legalizzazione della procura allegata al ricorso, ha concesso al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni ai fini della produzione di un valido mandato processuale;

Precisato che, in data 19 ottobre 2022, il ricorrente ha prodotto una procura ancora priva della legalizzazione da parte della competente autorità consolare italiana (viene depositata solo la traduzione della procura ad opera del Ministero della Giustizia della Repubblica Araba d’Egitto con un timbro dell’Ambasciata d’Italia al Cairo del seguente tenore: “ si certifica che la presente traduzione non è eseguita da questo Ufficio e conforme all’originale allegato redatto in lingua araba ”);
ciò in violazione di quanto richiesto dalla normativa di cui in premessa, puntualmente richiamata nella citata ordinanza istruttoria;

Considerato, in ragione di quanto appena esposto, che non sussistano le condizioni per disporre una ulteriore rimessione in termini per errore scusabile di parte ricorrente, ai fini della produzione di un valido mandato processuale;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso, per carenza, in capo al difensore, dello ius postulandi , ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. e l’art. 40, comma 1, lett. g), e comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto infine che la natura in rito della presente pronuncia giustifichi la compensazione delle spese di lite;

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