TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-05-15, n. 202301129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301129
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00708/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 708 del 2018, proposto dal Comune di Lauro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Velia, 96;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Prevete Gennaro, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

a) del decreto del Ministero dell’Interno, in uno ai suoi allegati A) e B), n. 95913 del 13.09.2017, successivamente conosciuto, con il quale è stato approvato il Piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Lauro;

b) della deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione – OSL – del Comune di Lauro, n. 1 dell’8.01.2018, in uno ai suoi allegati A, B, C e D, in uno all’ulteriore allegato costituito dalla verifica di cassa del 18.12.2017, di approvazione del rendiconto della gestione;

c) delle deliberazioni n. 7 del 23.10.2017, n. 8 del 31.05.2017, n. 9 del 18.07.2017. dell’OSL, di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse, modificato e rettificato;

d) dei decreti del Ministero dell’Interno dell’11.03.2013, 14.05.2014 e 4.08.2015, di contributo di incremento alla massa attiva, se ed in quanto lesivi;

e) del Decreto dirigenziale del Ministero dell’Interno del 2.10.2014, di anticipazione di liquidità di incremento della massa attiva, se ed in quanto lesivo;

f) delle delibere dell’OSL, con le quali sono state escluse, dalla massa passiva, le liquidazioni dei debiti riferibili al periodo, coperto dalla dichiarazione di dissesto;

g) delle delibere dell’OSL, con le quali sono state ammessi a liquidazione i debiti riferibili al periodo coperto dalla dichiarazione di dissesto, se ed in quanto lesive;

h) della delibera dell’OSL n. 10 del 26.11.2014, di fissazione dei criteri e delle procedure per la modalità semplificata di liquidazione;

i) d’ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, eventualmente esistente, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto del Comune ricorrente, ivi comprese tutte le attività dell’OSL;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. F D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il Comune di Lauro - ai sensi dell’articolo 244 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, con deliberazione del commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 30 settembre 2010. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, datato 21 gennaio 2011, è stato, quindi, nominato - ai sensi dell’articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 - l’O.S.L., nella persona del dott. R L.

Il Comune di Lauro - ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - ha chiesto al Ministero dell’Interno, stante l’insufficienza delle somme a disposizione dell’Ente, la concessione del previsto contributo per l’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria.

Il Ministero dell’Interno, esaminata favorevolmente la suddetta istanza, ha inserito il Comune negli aventi diritto al contributo in questione e, conseguentemente, con il decreto 11 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2013), ha assegnato all’Ente la somma di euro 709.160,00.

In seguito, al Comune è stata assegnata prima la somma di euro 887.506,21, con il decreto 14 maggio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 141 del 20 maggio 2014), e poi la somma di euro 943.075,76, con il decreto 4 agosto 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.212 del 12 settembre 2015).

Nel frattempo, su proposta dell’O.S.L., il Comune di Lauro ha aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti - di cui all’articolo 258 del più volte citato decreto legislativo n. 267 del 2000 - con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 6 giugno 2014.

L’O.S.L. ha, quindi, deliberato - ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - l’accensione del mutuo di cui al comma 2 del precedente articolo 255.

Il Ministero dell’interno, avendo l’Ente i requisiti per poter accedere all’anticipazione - di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità degli enti locali” da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, con il decreto datato 2 ottobre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2014), ha concesso, quindi, al comune di Lauro la somma di euro 1.995.840,76. Con nota n. 157475 del 4 dicembre 2014, sono stati, quindi, trasmessi al Comune i piani di ammortamento della somma assegnata, da restituirsi in 20 anni a rate costanti semestrali di euro 17.461,66 e di euro 38.947,82.

L’O.S.L. del Comune di Lauro ha, in seguito, con nota n. 2 del 5 aprile 2017, provveduto a trasmettere al Ministero - ai sensi dell’articolo 256, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 - il piano di estinzione dei debiti approvato con propria delibera n. 7 del 29 marzo 2017.

Il competente ufficio del Ministero, dopo aver esaminato il suddetto piano, con nota n. 61812 del 5 maggio 2017, ha chiesto all’O.S.L. di fornire, entro 60 giorni, ulteriori elementi integrativi.

Con nota n. 4 del 31 maggio 2017, l’O.S.L. del Comune di Lauro ha, quindi, provveduto a fornire le richieste precisazioni.

In data 13 settembre 2017, il Ministro dell’Interno, visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 1° agosto 2017, ha adottato - ai sensi dell’articolo 256, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 - l’impugnato decreto prot. n. 95913 del 14 settembre 2017, con cui è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Lauro, da cui è risultata, fatte salve le risultanze finali, una differenza positiva di euro 795.542,03.

In particolare, con l’articolo 2 di detto decreto, è stato disposto sia che l’O.S.L. provveda a restituire al Comune di Lauro la suddetta differenza positiva, al netto di eventuali scostamenti, sia che il Comune di Lauro provveda a restituire allo Stato la parte non utilizzata del contributo assegnato, con gli impugnati decreti in data 11 marzo 2013, 14 maggio 2014 e 4 agosto 2015 (di cui si è detto al precedente punto 1.3), nonché la parte rimanente e non utilizzata dall’O.S.L. dell’anticipazione concessa, con il parimenti impugnato decreto ministeriale del 2 ottobre 2014.

Detto decreto è stato, quindi, trasmesso alla Prefettura di Avellino, con nota n. 96087 del 14 settembre 2017, per notificarlo all’O.S.L. ed al Comune di Lauro. La Prefettura di Avellino, con nota n. 44681 del 23 ottobre 2017, ha, poi, restituito la copia del decreto debitamente notificato in data 27 settembre 2017.

Successivamente, l’O.S.L. del Comune di Lauro, con nota n. 1 del 10 gennaio 2018, ha provveduto a trasmettere il rendiconto della gestione, approvato - ai sensi dell’articolo 256, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000 - con propria delibera n. 1 in data 8 gennaio 2018.

Avverso il decreto di approvazione del piano di estinzione dei debiti, il Comune di Lauro ha depositato in data 30 gennaio 2018 l’originale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, con la prova dell’avvenuta notifica (nell’ultimo giorno utile) in data 23 gennaio 2018, sia a mezzo posta elettronica certificata e sia a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell’interno, all’O.S.L. del Comune di Lauro e a Gennaro Prevete individuato quale controinteressato. Avendo, poi, il controinteressato notificato, in data 21 marzo 2018, atto di opposizione ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Comune di Lauro ha provveduto a proporre il menzionato ricorso al T.A.R. Campania.

Detto ricorso, notificato in data 2 maggio 2018, è stato proposto per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

a) del decreto del Ministro dell’Interno datato 13 settembre 2017, prot. n. 95913 del 14 settembre 2017, con cui è stato approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Lauro;

b) della deliberazione dell’O.S.L. del Comune di Lauro n. 1 in data 8 gennaio 2018, relativa all’approvazione del rendiconto della gestione;

c) delle deliberazioni dell’O.S.L. di approvazione del piano di estinzione delle passività pregresse n. 7 del 23 ottobre 2017 ( rectius 29 marzo 2017), n. 8 del 31 maggio 2017 e n. 9 del 18 luglio 2017;

d) dei decreti del Ministero dell’Interno in data 11 marzo 2013, 14 maggio 2014 e 4 agosto 2015, di contributo di incremento alla massa attiva, se ed in quanto lesivi;

e) del decreto del Ministero dell’Interno datato 2 ottobre 2014, di anticipazione di liquidità di incremento della massa attiva, se ed in quanto lesivo;

f) delle deliberazioni dell’O.S.L., con le quali sono state escluse dalla massa passiva le liquidazioni dei debiti riferibili al periodo coperto dalla dichiarazione di dissesto;

g) delle deliberazioni dell’O.S.L., con le quali sono state ammesse a liquidazione i debiti riferibili al periodo coperto dalla dichiarazione di dissesto, se ed in quanto lesive;

h) della delibera dell’O.S.L. n. 10 del 26 novembre 2014 di fissazione dei criteri e delle procedure per la modalità semplificata di liquidazione;

i) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, eventualmente esistente, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto del Comune ricorrente, ivi comprese tutte le attività dell’O.S.L.

Con il citato ricorso il Comune di Lauro ha eccepito:

1) la violazione dell’articolo 3 bis del decreto-legge n. 175 del 2012;
violazione degli articoli 244-269 del decreto legislative n. 267 del 2000;
difetto assoluto dei presupposti;
erroneità della motivazione e dell’istruttoria;
travisamento;
violazione del giusto procedimento;
contrasto fra atti;
illogicità ed irrazionalità manifeste;

2) violazione dell’articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014;
violazione degli articoli 244-269 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
difetto assoluto dei presupposti;
erroneità della motivazione e dell’istruttoria;
travisamento;
violazione del giusto procedimento;
contrasto fra atti;
illogicità ed irrazionalità manifeste;

3) ulteriore violazione dell’articolo 3 bis del decreto-legge n. 175 del 2012, dell’articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014 e degli articoli 244-269 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
violazione degli articoli 2, 2 bis e 3 della legge n. 241 del 1990;
difetto assoluto dei presupposti;
erroneità della motivazione e dell’istruttoria;
travisamento;
violazione del giusto procedimento;
contrasto fra atti;
illogicità ed irrazionalità manifeste.

Successivamente, alla proposizione del suddetto ricorso sono intervenute due sentenze del T.A.R. Catania n. 1760/2018 e n. 1761/2018 entrambe pubblicate il 4 settembre 2018, con cui sono stati accolti gli analoghi ricorsi proposti dai Comuni di Santa Venerina e di Santa Licodia.

Secondo tali pronunce, infatti, assume carattere dirimente la disposizione - di cui all’articolo 256, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ove stabilisce che “A seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.” - con la quale «…il legislatore ha evidentemente inteso riferirsi al pagamento nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta transattiva. Deve concludersi che la restituzione all’ente locale dissestato delle quote di risorse finanziarie messe a disposizione dal predetto Organo ed esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione deve e può aver luogo solo dopo il pagamento dei debiti, onnicomprensivi, dunque, anche di quelli contratti con i creditori non transatti. Conseguentemente il ricorso va accolto e va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha stabilito la restituzione allo Stato delle somme anticipate e non utilizzate, laddove, invece, la massa attiva residuale sia sufficiente a coprire gli importi di ulteriori debiti contratti e non liquidati in via transattiva.». In tale vicenda l’Amministrazione, esaminate le tesi addotte dai Giudici a sostegno delle suddette pronunce le ha ritenute condivisibili e, quindi, anche su suggerimento dell’Avvocatura Distrettuale di Palermo, ha deciso di prestarvi acquiescenza.

Successivamente, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 30 ottobre 2018, ha preso atto dei suddetti orientamenti giurisprudenziali del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania ed ha, pertanto, espresso il proprio parere favorevole in ordine all’utilizzazione delle quote dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014, trasferite dall’Organo straordinario della liquidazione al fine di utilizzarle per l’estinzione della residua massa debitoria.

L’amministrazione resistente ha evidenziato che la ratio dell’orientamento espresso e da ultimo richiamato è parimenti rinvenibile anche in relazione all’utilizzo delle anticipazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 113 del 2016, perseguendo entrambe le norme la medesima finalità.

Ciò stante, in sede di autotutela, con l’allegata nota n. 39382 del 3 aprile 2023, nel rappresentare quanto sopra, l’amministrazione resistente ha provveduto a comunicare al Comune di Lauro che le somme di che trattasi non debbono essere restituite al Ministero, nei confronti del quale rimane operante solo il piano di ammortamento già trasmesso in occasione dell’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014, con nota n. 157475 del 4 dicembre 2014.

2. Alla luce delle sopra esposte circostanze, con memoria depositata in data 6.4.2023 l’amministrazione resistente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Nell’udienza pubblica di discussione del giorno 9 maggio 2023 il ricorrente Comune di Lauro ha dichiarato di aderire alla richiesta, formulate dall’amministrazione resistente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. Dunque il Collegio rileva che in sede di autotutela, con l’allegata nota n. 39382 del 3 aprile 2023, l’amministrazione resistente ha provveduto a comunicare al Comune di Lauro che le somme di che trattasi non debbono essere restituite al Ministero, nei confronti del quale rimane operante solo il piano di ammortamento già trasmesso in occasione dell’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014, con nota n. 157475 del 4 dicembre 2014. Quindi deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato completamente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla parte ricorrente.

Peraltro, come sopra evidenziato, a fronte del rilievo di cessata materia del contendere contenuto nella memoria dell’amministrazione resistente depositata in data 6.4.2023 parte ricorrente ha dichiarato piena adesione, e ciò conferma ulteriormente l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. In ragione della peculiarità dei motivi della decisione e della oggettiva controvertibilità delle questioni esaminate, sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

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