TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-02, n. 202303542
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 03542/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11153/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11153 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento del Ministero dell'Interno, prot. n. -OMISSIS-, di respingimento dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata in data 01.11.2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame la ricorrente, cittadina straniera extracomunitaria (presente sul territorio nazionale da diversi anni), ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto n. -OMISSIS-, del 15 giugno 2021, con il quale il Ministero dell’interno ha rigettato la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 1° novembre 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91 del 1992.
La motivazione del diniego ha rilevato, come da risultanze istruttorie, che il coniuge della richiedente risulta avere a proprio carico una sentenza di condanna penale, ormai divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 3 marzo 2008 per il reato di cui all’“ art. 548 comma 2 del c.p. ”. L’erroneo riferimento normativo è da intendersi – come precisato nel ricorso – all’art. 648, comma 2, c.p., che punisce il reato di ricettazione nella sua forma più lieve. Secondo l’amministrazione, la convivenza e lo stretto legame di parentela costituirebbero “ elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante ”, da ciò derivandone un complessivo giudizio di mancata integrazione sociale dell’intero nucleo familiare che non può non influenzare anche la posizione del singolo richiedente la cittadinanza, il quale faccia parte di tale nucleo. L’atto impugnato, inoltre, riferisce che l’amministrazione ha inviato, prima ancora della conclusione del procedimento, la