TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-11-25, n. 201901876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-11-25, n. 201901876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201901876
Data del deposito : 25 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2019

N. 01876/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00969/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 969 del 2019, proposto da
Company Renewable Energy S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 9;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione alle istanze presentate dalla ricorrente in data 20.7.2018 e 28.1.2019;

del carattere meramente soprassessorio della nota prot. 0004135 dell'8.8.2018 della Regione Puglia, non integrante un conferente riscontro dell'istanza del 20.7.2018, costituendo una risposta meramente apparente;

nonché per la condanna

della Regione Puglia all'annullamento in autotutela del provvedimento prot. 0003555-A00_159/000 del 16.6.2014, con cui è stata dichiarata la decadenza dall'Autorizzazione Unica rilasciata in favore della Società, ovvero, in subordine, ad adottare un provvedimento espresso, chiedendo sin da ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2019 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Sticchi Damiani per la ricorrente e avv. T. Colelli per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente ha proposto l’odierno ricorso al fine di far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di revisione in autotutela da essa presentate in data 20.7.2018 e 28.1.2019.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 16 e 41 della Carta dei Diritti UE;
41 e 97 Cost;
1 e 2 l. n. 241/90;
eccesso di potere sotto vari profili.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ovvero, in subordine, disporne il rigetto.

Nella camera di consiglio del 13.11.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, “ Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a. ” (C.d.S, V, 1.7.2019, n. 4502).

Tanto premesso, rileva il Collegio che, con istanze 20.7.2018 e 28.1.2019, la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione la revisione in autotutela delle declaratorie di decadenza dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 d. lgs. n. 387/03. Orbene, trattandosi di nota sollecitatoria di un potere di carattere discrezionale, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di riscontro.

Senonché, pur non obbligata, l’Amministrazione ha dato formale riscontro alle predette istanze 20.7.2018 e 28.1.2019, sottolineando l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’autotutela.

Avuto riguardo a tali evidenze documentali, è pertanto evidente l’insussistenza della lamentata inerzia.

3. Per tali ragioni, il ricorso è infondato, e va dunque rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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