TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-03-08, n. 201802682

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-03-08, n. 201802682
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802682
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 02682/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05750/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5750 del 2005, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall’Avvocato A G, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- della determinazione della Direzione generale del Personale militare, datata 7.3.2005 e notificata il 21.3.2005, con la quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ed è stata disposta la conseguente sua cessazione dal servizio permanente;

- nonché del foglio di congedo illimitato, notificato il 3.5.2005, e di ogni atto antecedente, preordinato, successivo e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza di smaltimento del giorno 2 febbraio 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, qui impugna il provvedimento individuato in epigrafe, recante la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e la conseguente cessazione dal servizio permanente, nonché il foglio di congedo illimitato.

I.

1 - Si rende necessario illustrare brevemente l’antefatto.

Con determinazione del 15.10.2003, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha sospeso precauzionalmente dal servizio il ricorrente, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1168/1961, in quanto sottoposto a procedimento penale per i seguenti reati: a) introduzione nello Stato italiano di tabacchi lavorati esteri, b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti;
c) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
d) rivelazione di segreti d’ufficio.

Con sentenza n. 486/2004, depositata il 22.6.2004, divenuta esecutiva il 22.10.2004, il GUP presso il Tribunale di Bari ha dichiarato il non luogo a procedere per il reato qui sub a), per intervenuta prescrizione, sub b), in quanto gli elementi raccolti erano insufficienti ed inidonei per sostenere l’accusa in giudizio, e sub c), perché il fatto non sussiste, mentre per il reato qui sub d) ha disposto il rinvio a giudizio, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

In data 19.11.2004 il vice Comandante dei Carabinieri della Regione Puglia ha ordinato di dare inizio ad un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, con la nomina dell’ufficiale incaricato dell’accertamento, considerando che l’intervenuta prescrizione rispetto al reato qui individuato sub a) non facesse venir meno la rilevanza ai fini disciplinari della condotta tenuta dal medesimo.

In data 22.11.2004 è stata formulata la contestazione degli addebiti, atto poi notificato all’incolpato il 24.11.2004.

È stato disposto il deferimento dell’inquisito al giudizio di una Commissione di Disciplina, che nella seduta del 7.2.2005 lo ha ritenuto non meritevole di conservare il grado.

I.

2 - Infine in data 7.3.2005 è stato adottato il provvedimento, con il quale è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ed è stata disposta la conseguente cessazione dal servizio permanente, successivamente notificato il 21.3.2005.

Conseguentemente è stato emesso il foglio di congedo illimitato, notificato all’interessato il 3.5.2005.

II - Il provvedimento sanzionatorio ed il foglio di congedo illimitato citati sono stati impugnati col ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze: eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento - errata e falsa valutazione di elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio finale - difetto di istruttoria e disparità di trattamento in merito alle garanzie difensive - eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento - violazione di legge e, in particolare, dell’art. 653 c.p.p. novellato dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 - violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

II.

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