TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-04, n. 202400507
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Testo completo
Pubblicato il 04/06/2024
N. 00507/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 219 del 2023, proposto da L G, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Brescia, via Lombroso 36, presso lo studio dell’avv. D D V;
per l'annullamento
- del decreto n. 17856 del 05/12/2022 – identificativo atto 7130, notificato in data 16/12/2022 mediante comunicazione Protocollo MI.2022.0225382 del 12/12/2022 ed avente ad oggetto la “revoca dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso (ID. AF. n. 30692) rilasciata al Sig. Gi Livio in comune di Clusone (BG) in località Bosgarina, mappale n. 7465”.
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il pres. cons. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. La Polizia provinciale di Bergamo, nel verbale 8 dicembre 2021, n. 9547, contestò a L G, odierno ricorrente, di esercitare la caccia in comune di Clusone — località “Bosgarina”, da appostamento fisso autorizzato “all’interno di un fondo chiuso e a mt.10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore”.
1.2. Nel verbale si specificava come emergesse dal controllo effettuato «che l'appostamento fisso si trovava all'interno di un fondo chiuso, ovvero all'interno di una proprietà privata appartenente al titolare dell'autorizzazione e delimitata completamente da una recinzione in rete metallica di altezza pari a mt. 1.50 solidamente ancorata a un cordolo in cemento: un cancello metallico è l'unica possibilità di accesso al fondo chiuso, ma solo quando il proprietario è presente, viceversa la proprietà risulta completamente inaccessibile. Inoltre l'appostamento fisso si trova a pochi metri — una decina circa — da un immobile adibito ad abitazione e, a detta dello stesso proprietario, accatastato anche presso gli Uffici competenti come “unità abitativa” e non già come edificio rurale».
1.3. Dodici mesi dopo seguiva il decreto 5 dicembre 2022, n. 17856, avente ad oggetto la revoca dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso rilasciata al Gi, che ha proposto avverso il decreto il ricorso in esame, chiedendo altresì la sospensione del provvedimento impugnato.
1.4. La Sezione ha tuttavia respinto l’istanza con l’ordinanza cautelare 9 giugno 2023 n. 215/2023, così motivata: «Ritenuto e considerato: che il decreto di revoca in epigrafe, notificato il 16 dicembre 2022, trae fondamento dal verbale 8 dicembre 2021 [ sic ] con cui la Polizia provinciale di Bergamo aveva contestato a L G, odierno ricorrente, di esercitare la caccia da appostamento fisso “all’interno di un fondo chiuso”, ovvero di una proprietà privata “appartenente al titolare dell'autorizzazione e delimitata completamente da una recinzione in rete metallica di altezza pari a mt. 1.50 solidamente ancorata a un cordolo in cemento”; l’appostamento, inoltre, era posto “a mt.10 circa da un immobile adibito ad abitazione di proprietà del trasgressore”: ne è seguito il provvedimento impugnato, fondato sulla presunta violazione degli artt. 15, VIII comma, e 31