TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-19, n. 201602264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-19, n. 201602264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602264
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10365/1998 REG.RIC.

N. 02264/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10365/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10365 del 1998, proposto da:
M A, C S, F M, I L, R M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Roma, Via Attilio Regolo 12/D;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel domicilio di Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento,

del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di cui alla L.100/87 per i periodo in cui sono stati trasferiti d’autorità presso e rappresentanze diplomatiche italiane all’estero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti militari dell’Arma dei carabinieri, sono stati trasferiti d’autorità presso le diverse rappresentanze italiane all’estero.

Gli stessi lamentano di non aver percepito l’indennità di cui alla L.100/1987.

Nel presente giudizio risulta costituita la difesa erariale.

Con decreto presidenziale n. 25751/ 2013 il presente ricorso è stato dichiarato perento.

Con successiva istanza ritualmente formulata dal solo ricorrente Luigi Incarnato, è stata disposta, limitatamente a quest’ultimo, la revoca dell’indicato decreto di perenzione.

Per cui il presente ricorso deve essere scrutinato con riferimento alla sola situazione soggettiva del ricorrente Incarnato.

All’udienza del giorno 1° settembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Ai militari impegnati a prestare servizio all’estero erano attribuite le indennità previste dalla L. 8 luglio 1961, n. 642 nonché dalla L. 27 dicembre 1973, n. 838.

Allora, la corresponsione della richiesta indennità, di cui alla L. 100/1987, verrebbe, in caso di positivo riscontro della istanza, a cumularsi con le indennità appena menzionate.

Sul punto, il giudice amministrativo ha ritenuto, con la giurisprudenza che il Collegio non ha motivo di disattendere che, ai militari impegnati in sedi esteri, le indennità di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 e della legge 27 dicembre 1973, n. 838, non siano cumulabili con quelle previste dalla legge 100/1987 ( Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2004, n.5489;
2 dicembre 2003, n. 7864).

La ragione per cui il giudice amministrativo ha negato tale cumulo risiede nel fatto che le riferite indennità sono tutte informate da un’unica ed identica logica : sono tutte indennità di missione volte esclusivamente a sopperire ai disagi materiali e psicologici che il trasferimento comporta per il militare, per cui il cumulo verrebbe a duplicare, immotivatamente, il previsto ristoro economico.

Inoltre, l’art. 15, L. n. 838 del 1973 esclude categoricamente il diritto, per il militare in servizio all’estero, a percepire qualsiasi compenso ulteriore oltre quello previsto in modo specifico per i militari assegnati presso rappresentanze diplomatiche.

E’ principio generale, sancito dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale che : “ Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”.

Orbene, nel caso di specie, la sopravvenuta normativa generale di cui alla L. n. 100 cit. non ha abrogato quelle speciali anteriori (manca una espressa disposizione in tal senso), sicché tali previsioni normative restano applicabili, proprio perché che la legge generale mantiene un suo spazio di intervento, per la parte non prevista dalle leggi speciali.

Pertanto, alla luce delle suindicate considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

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