TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300606
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 00606/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D F, P S, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione della sua esecuzione, della determinazione n. -OMISSIS-, del Comando interregionale dell'Italia Centro settentrionale della Guardia di Finanza, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 20 dicembre 2022 e depositato il 16 gennaio 2023 il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe dettagliato, con cui gli è stata comminata la perdita del grado per rimozione.

Premette il ricorrente che il -OMISSIS- era stato posto in congedo assoluto poiché ritenuto non idoneo, in via permanente, al servizio a seguito di grave patologia.

Successivamente, il -OMISSIS-li veniva notificato il provvedimento impugnato, emesso a seguito di procedimento disciplinare, avviato all’esito dei tre gradi di giudizio penale nei suoi confronti, per il reato di -OMISSIS- (-OMISSIS-, a seguito di -OMISSIS- nel -OMISSIS-), conclusisi con la condanna a un -OMISSIS- (cfr. doc. n. 2 e doc. n. 4 allegati al ricorso e pag. 1 Relazione informativa depositata dal Ministero per Economia e Finanze il 19 gennaio 2023).

Con il mezzo di gravame vengono proposti i seguenti motivi di diritto.

Primo. Violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere, ingiustizia grave e manifesta. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

Si dice che, fermo il principio dettato dall’articolo 653 c.p.p., l’amministrazione non potrebbe arroccarsi dietro l’asserita intangibilità del giudicato penale, allorquando emergano elementi probatori tali da rafforzare l’ipotesi difensiva del giudicando non acquisiti in sede penale;
a maggior ragione nell’ipotesi, quale quella del caso di specie, che vede una discordanza tra ufficiale inquirente e comandante di corpo in relazione alla sanzione da applicare.

Si afferma l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che imporrebbe di non accettare acriticamente le determinazioni assunte in sede penale, bensì di valutarle in via indipendente, specie al fine dell’applicazione proporzionale della sanzione disciplinare.

Secondo motivo di ricorso. Violazione di legge sub specie art. 653 c.p.p. in relazione alla sentenza emessa nei confronti del fin. -OMISSIS-. Violazione dell’articolo 27 della Costituzione. Illogicità e

contraddittorietà della motivazione.

Si dice nel motivo che un collega, il finanziere -OMISSIS-, in pattuglia con il ricorrente il giorno di commissione del delitto, assunto a testimone nel giudizio penale propedeutico alla sanzione disciplinare qui gravata, aveva rilasciato dichiarazioni a favore dello stesso ricorrente, asseritamente idonee a escludere la condotta contestatagli. Per tali dichiarazioni tale collega era stato poi sottoposto a processo penale per falsa testimonianza e, quindi, assolto con sentenza irrevocabile.

Ciò posto, si afferma l’illegittimità per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, laddove a pagina 5 sminuisce la portata del suddetto giudicato favorevole al collega, ritenuto non adeguatamente considerato nel procedimento disciplinare a carico del ricorrente.

Terzo motivo di ricorso. Violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione. motivazione carente e contradditoria. Travisamento dei presupposti.

Si evidenzia come la motivazione in punto di determinazione dell’applicata sanzione non sia conforme ai principi di gradualità e proporzionalità che disciplinano il trattamento sanzionatorio.

Si lamenta che non sono state valutate le asseritamente più che eccellenti valutazioni che avrebbero contraddistinto la carriera del ricorrente.

Si afferma che un singolo episodio non potrebbe in alcun modo comportare l’applicazione della massima sanzione disciplinare, specie con riferimento a un militare in congedo.

Si deduce che vi sarebbe sproporzione tra la sanzione irrogata nella specie e in altri analoghi casi.

Il ricorso contiene istanza istruttoria così formulata: “ si chiede all’adito Giudice di voler disporre l’acquisizione della comunicazione, relativa al giorno -OMISSIS-, dell’inizio servizio ed ascolto radio della pattuglia composta dai militari -OMISSIS- e -OMISSIS- e di ogni atto ad essa conseguente (quale, a mero titolo esemplificativo, la registrazione di essa da parte dell’operatore ricevente);
del verbale di sequestro operato da pattuglia composta da n. 4 militari appartenenti al Comando Compagnia Guardia di Finanza di -OMISSIS-;
della documentazione attestante i turni di servizio dell’App. Sc. -OMISSIS- Ciò al fine di colmare le evidenziate lacune e permettere una corretta ricostruzione di quanto realmente accaduto. Ricostruzione che non può non riverberare i propri effetti anche per quanto concerne il trattamento sanzionatorio”.

Il 19 gennaio 2023 si è costituito per resistere il Ministero per Economia e Finanze.

Il mezzo di gravame era assistito da istanza cautelare, la cui trattazione in origine fissata alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023, è stata poi rinviata, su istanza di parte ricorrente, al 22 febbraio 2023, per poi essere abbinata al merito, sempre su domanda di parte ricorrente.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2023, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, la cui decisione può avvenire allo stato degli atti, non ritenendosi necessarie integrazioni istruttorie, va respinto per le ragioni seguenti.

I motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, per le affinità che presentano.

Per la decisione della controversia è possibile richiamare recente condivisibile giurisprudenza secondo cui “ quando la sanzione irrogata è scaturita da fatti accertati definitivamente in sede penale "il relativo accertamento esplica efficacia di giudicato nel procedimento per responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. In materia di procedimenti disciplinari degli appartenenti alle Forze Armate, ai sensi dell'art. 653, comma 1-bis, c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (Cons. Stato Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1864), cosicché nessuna ulteriore indagine sul fatto doveva essere condotta dall'Amministrazione." (T.A.R. Campobasso, sez. I, 04/08/2020, n. 226) ”, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 04/08/2022, n. 11030).

Nel caso di specie è pacifico che l’odierno ricorrente è stato condannato ai sensi dell’art. 314 c.p. con sentenza irrevocabile. Considerato quanto stabilito dall’art. 653 c. 1 bis c.p.p. in tema di efficacia extrapenale del relativo giudicato, l’Amministrazione non doveva procedere a nuove istruttorie sul fatto e non poteva non sanzionare disciplinarmente il ricorrente, ancorché in congedo assoluto, posto che, come è stato rilevato, “ i militari in congedo assoluto cessano il servizio attivo ma non il rapporto giuridico con la Forza armata di appartenenza, tanto che essi rimangono soggetti al potere disciplinare di quest'ultima (in particolare per le sanzioni di stato, qual è la perdita del grado per rimozione, anche per motivi disciplinari: cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/05/2013, n. 2732)" (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza 15 novembre 2017, n. 5263, par. 10.2;
nello stesso senso anche Cons. Stato, IV, 25 giugno 2010, n. 4100)”,
(T.A.R. Lazio, Roma, sez. Ibis, 02/03/2022, n. 2433).

Non assume rilevanza il diverso (e non afferente al ricorrente) giudicato penale inerente il finanziare -OMISSIS-, assolto con sentenza irrevocabile dal reato di falsa testimonianza, per la deposizione resa nel processo penale a carico del ricorrente. Tale diverso giudicato (non inerente fatti di reato commessi dal ricorrente) non inficia l’accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e l'affermazione che l’odierno ricorrente lo ha commesso, con riferimento al -OMISSIS- a base della sanzione disciplinare irrogata.

L’atto impugnato, inoltre, reca approfondita e non illogica motivazione circa le ragioni per cui l’Amministrazione, previa sottoposizione del caso ad apposita commissione, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell’ufficiale inquirente.

Né pare irragionevole per sproporzione la sanzione applicata, posto che il -OMISSIS- costituisce uno dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (la cui già originariamente rilevante cornice edittale è andata via via inasprendosi a cominciare dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, anche a seguito di impegni internazionali assunti dall’Italia in tema di lotta alla corruzione) e pare condivisibile che l’Amministrazione, in sede disciplinare, abbia fornito a tale fatto di reato una valutazione di massimo rigore. Valutazione che era pienamente legittimata a dare, alla stregua di quanto previsto dall’art. 5 c. 4 legge 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui “ salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare ”;
laddove il menzionato comma 1 dell’art. 3 della legge n. 97 citata, contempla proprio il dipendente di amministrazioni o di enti pubblici per cui è disposto il giudizio (anche) ai sensi dell’art. 314 c. 1 c.p., come nella specie.

Né altre asserite diverse decisioni più lievi dell’Amministrazione in pregressi asseritamente analoghi casi, muta tale conclusione, posto che nel caso che ci occupa, non pare ragionevolmente ipotizzabile una diversa valutazione disciplinare da parte dell’Amministrazione circa il fatto di -OMISSIS- accertato, a fronte delle risultanze del processo penale, scaturite all’esito di ben tre gradi di giudizio, ed a fronte della funzione pubblica a cui è istituzionalmente preposto il Corpo della Guardia di Finanza.

In conclusione il ricorso va respinto, per essere infondate le censure con esso introdotte.

Vi sono sufficienti ragioni per compensare le spese.

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