TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-03-14, n. 201700229
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2017
N. 00229/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2015, proposto da:
A Q, A C, L B, S B, R C, N D, F D, F V, E G, R M, G M, I M, G P, D S, S T, G B, G B C, P C, S C, C M D R, M F, A M, F R, A V, L S, M T, G T, P D, B I, N S, C P in qualità di erede di C G, C M F in qualità di erede di C G, M Z in qualità di erede di M Z, D Z in qualità di erede di M Z, Pietro L. Frisani, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro L. Frisani, con domicilio eletto presso il T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1230 del 16 settembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1230 del 16 settembre 2014, passato in giudicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex legge n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore degli odierni ricorrenti le somme ivi specificate a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo, ed alle spese di lite liquidate in € 750,00, per spese processuali oltre rimborso spese generali, IVA, CAP ed € 40,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Pietro Luigi Frisani.
1.1. – Si chiede, altresì, che “la condanna agli interessi di mora sulle somme liquidate in favore dei ricorrenti venga riconosciuta – a titolo di riconoscimento di ulteriore danno morale – nella misura maggiorata pari al tasso di interesse equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali, a far tempo della scadenza del termine” da individuarsi da parte di questo Tribunale.
2. - L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
2.1 - Alla camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. - Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Occorre precisare come questo Tribunale Amministrativo, muovendo dalla considerazione per cui il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all’applicazione della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) deve ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari…”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha sovente ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si connota come l’organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex lege n. 89 del 2001, prescindendo da quale sia l’organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa, con conseguente sostanziale ampliamento della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum.
Il Giudice di appello ha peraltro disatteso tale soluzione, affermando, dapprima, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), e poi che, in base all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi (Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5905).
5. - Ciò precisato, questo Tribunale Amministrativo rileva che, dal punto di vista contabile, i pagamenti degli indennizzi avvengono a carico dell’unico fondo n. 2829 dal quale derivano due capitoli, n. 1264 e n. 1313, rispettivamente gestiti dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia.
Ciò in quanto, sul piano contabile, il primo effettua i pagamenti correlati a giudizi incardinati presso il Giudice Ordinario, mentre il secondo provvede nelle restanti ipotesi (in tale senso la nota del Ministero dell’Economia, Dir. Centrale Servizi del Tesoro, Uff. X, n. 178120 del 23 dicembre 2011).
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
6. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente del Ministero soccombente individuato dal Ministro in conformità di quanto disposto dall’art.