TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-12-07, n. 202303643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-12-07, n. 202303643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303643
Data del deposito : 7 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2023

N. 03643/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00925/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 925 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati G R, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Agrigento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

• Della nota del Comune di Agrigento prot. -OMISSIS- del 26.05.23 avente ad oggetto “Nuovo inserimento disabile psichico -OMISSIS-”, con la quale la P.A. ha comunicato che il ricorrente è stato inserito in apposita lista di attesa e che il Comune non si farà carico della relativa spesa di ricovero sino al reperimento di adeguate risorse finanziarie;

• Del provvedimento con il quale il Comune di Agrigento ha differito ad una data futura e incerta il ricovero del ricorrente presso una Comunità Alloggio, subordinandolo al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie;

• Della “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa” approvata dal Comune di Agrigento;

• Per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della Determinazione del responsabile del Settore II del Comune di Agrigento -OMISSIS- del

07.12.22 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria disabili psichici in lista d’attesa”;

• Per quanto possa occorrere, nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti che verranno appresso specificate, della Determinazione del responsabile del Settore II del Comune di Agrigento con la quale è stata aggiornata la “graduatoria disabili psichici in lista d’attesa”;

• Nei limiti dell’interesse del ricorrente e nelle parti che verranno appresso specificate, dell’art. 14 del regolamento “per l''accesso ai servizi residenziali” approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento con Delibera -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

nonché per l’accertamento

della sussistenza dei presupposti per la tempestiva ammissione del sig. -OMISSIS- al servizio residenziale (inserimento in comunità alloggio), con integrazione della retta a carico del Comune.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Bartolo Salone e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il sig. -OMISSIS- è un disabile affetto da “-OMISSIS-in soggetto con disabilità intellettiva di grado moderato” per il quale è stato riconosciuto portatore di handicap senza connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/1992

In ragione della sopra descritta situazione, il Centro di Salute Mentale di Agrigento ha espresso parere di congruità per l’inserimento del sig. -OMISSIS- in comunità alloggio (cfr. nota prot. -OMISSIS- del 20.01.23 - doc. 5 allegato al ricorso).

La “ necessità ” dell’inserimento del ricorrente in comunità alloggio è stata confermata dai Servizi Sociali del Comune di Agrigento. In particolare, l’assistente sociale del Comune ha dato atto, nella propria relazione del 15/03/2023, delle deboli condizioni psico-sociali in cui versa il ricorrente, chiarendo che “ l'inserimento in struttura, finalizzato al raggiungimento di uno stile di vita idoneo al soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali presenti, consentirebbe, pertanto, il contrasto all'isolamento sociale e la promozione dello sviluppo e dell'autonomia personale ”.

Ciò nonostante, il Comune di Agrigento, con nota prot. -OMISSIS- del 26.05.2023, ha comunicato al ricorrente che lo stesso è inserito in apposita lista di attesa e che il ricovero sarà disposto “ quando le condizioni finanziarie dell’Ente lo consentiranno ”.

Con il ricorso introduttivo, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la predetta nota, unitamente alle determinazioni con cui è stata approvata la lista d’attesa (nella quale il ricorrente è preceduto da 20 disabili, alcuni dei quali in attesa da tre anni) e all’art. 14 del regolamento “per l'accesso ai servizi residenziali” approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento con Delibera-OMISSIS-del 27.09.2007, ritenendo che in tal modo il Comune si sia sottratto al proprio obbligo di assistenza, differendo a una data futura e incerta il ricovero del ricorrente in comunità alloggio, subordinandolo sostanzialmente al previo reperimento di adeguate risorse finanziarie.

Esposti così i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:

A) Sull’illegittimità della nota prot. -OMISSIS-/2023 del Comune di Agrigento. I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 328/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 BIS DEL D.LGS. N. 502 DEL 30.12.1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 APRILE 2009 N. 5 DELLA REGIONE SICILIANA. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DALL'ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA, N. 14 DEL 10 LUGLIO 2008. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOALZIONE DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI .

L’inserimento dei disabili psichici presso le Comunità alloggio si colloca nei livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA), con conseguente obbligo dei Comuni di residenza di garantire, ove ricorrano i relativi presupposti, l’integrazione della retta, la quale non potrebbe essere negata, facendo riferimento all’incapienza del relativo capitolo di bilancio e ad asserite difficoltà finanziarie, in quanto il diritto alla salute sarebbe prevalente sui profili di natura finanziaria.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS, L. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L.241/90. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI .

La mancanza di risorse finanziarie per nuovi inserimenti di disabili psichici nelle comunità alloggio sarebbe imputabile a inadempimenti del Comune di Agrigento, il quale non si sarebbe attivato diligentemente onde reperire le risorse necessarie, con conseguente violazione dell’art. 10 bis, L. 241/1990 nella parte in cui prevede che non possono essere addotti tra i motivi ostativi all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione.

B) Sull’illegittimità delle determinazioni del Comune di Agrigento -OMISSIS- e 152/23 nonché dell’art. 14 del regolamento “per l'accesso ai servizi residenziali” approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento con Delibera-OMISSIS-del 27.09.07. I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 APRILE 2009 N. 5 DELLA REGIONE SICILIANA. VIOALZIONE DEL D.P.C.M. 29 NOVEMBRE 2001. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOST I.

L’art. 14 del regolamento “per l'accesso ai servizi residenziali” e le determinazioni di approvazione e rettifica della lista d’attesa redatta alla stregua della norma regolamentare, impugnate “per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente”, sarebbero a loro volta illegittimi nella parte in cui non prevedono termini massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie di competenza del Comune, di fatto rimandando sine die l’accesso alle predette prestazioni. A tal proposito, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, comma 280, lett. a) della legge n. 266 del 2005 il quale prevede che le prestazioni riconducibili al catalogo dei LEA (ossia, al D.P.C.M. 29 novembre 2001) devono essere sottoposte a “tempi massimi di attesa”, nel quadro del c.d. Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Agrigento che ha depositato una memoria con cui, eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto il

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