TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-02-09, n. 202300352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-02-09, n. 202300352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300352
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00352/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03418/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3418 del 2022, proposto da
Drive Line Service Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Elina Anfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;



contro

TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Yari Mori, con domicilio eletto presso gli uffici della sede di TR srl in Milano, piazzale Cadorna 14 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento, non conosciuto, di esclusione dalla gara per l'affidamento del “servizio di revisione e riparazione motore 7007163” (CIG 9302606153), la cui motivazione è stata comunicata in data 6.12.2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di TR S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio.

Considerato che ai sensi degli art. 60 cpa, 120, comma 10, cpa e 74 cpa la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Il Tribunale evidenzia che:

- è infondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente;

- l’amministrazione, oltre a non avere effettuato la pubblicazione di cui all’art. 29 del d.l.vo

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