TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-07-01, n. 202100200
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Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00200/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
della Scheda -OMISSIS-datata 21/11/2020, relativa al periodo dal 29/06/2019 al 28/06/2020, redatta dal -OMISSIS--OMISSIS-) - dal -OMISSIS-), nonché, dal Capitano -OMISSIS-notificata all'interessato in data 23 Dicembre 2020, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l’art. 6, comma 1, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76), l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con l. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams , il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna la Scheda -OMISSIS-(riferita al periodo 29.06.2019 al 28.06.2020), che ha giudicato il servizio prestato come “Superiore alla media” , con valutazione inferiore a quella ( “Eccellente” ) in precedenza conseguita. Nella scheda valutativa si legge, nello specifico, che il ricorrente “pur operando con risultati complessivamente più che positivi, ha talvolta dimostrato incertezza, soprattutto in relazione ai doveri connessi al nuovo grado rivestito. Non sempre leale verso il suo diretto superiore, ha fornito un rendimento complessivamente molto buono, seppur suscettibile di miglioramento”.
Contro il provvedimento sono formulati i seguenti motivi di ricorso:
1.1. Violazione dell’art. 3, L. 241/1990 e dei principi generali dell’azione amministrativa – Eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, irrazionalità, contraddittorietà ed illogicità nella formulazione dei giudizi – Eccesso di potere per motivazione apparente – Irragionevolezza manifesta , rilevando:
- che, in qualità-OMISSIS-ha comandato la -OMISSIS-per circa un anno;
- che i giudizi ottenuti in alcune voci di cui alla Scheda valutativa (in particolare le n. 4 “Esemplarità”, la n. 7 “Lealtà”, la n. 20 “Iniziativa”, la n. 21 “Decisionalità” ) presentano delle disarmonie tra loro nonché rispetto al giudizio finale;
- che la Scheda -OMISSIS-qui impugnata è stata compilata nel medesimo periodo dei Rapporti informativi -OMISSIS- i quali si riferiscono però a periodi di oltre un anno e mezzo antecedenti, risultando conseguentemente inficiata l’attendibilità complessiva delle valutazioni;
- che l’improvviso peggioramento della valutazione avrebbe dovuto essere supportato da più ampia motivazione in ordine alle specifiche giustificazioni poste a sostegno dell'abbassamento della qualifica o dall’indicazione di fatti specifici idonei a giustificarlo;
1.2. Violazione di legge ed eccesso di potere - Circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. prot. M_D GMIL V SS 0610740 DEL 23/12/2008 , rilevando che una scheda valutativa carente di equilibrio tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale dovrebbe essere annullata e nuovamente redatta.
2. L’amministrazione si è costituita depositando le relazioni del compilatore e dei due revisori della scheda valutativa impugnata, evidenziando altresì:
- che il meccanismo dei giudizi caratteristici si fonda sul principio di separazione dei periodi di riferimento e su