TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2011-04-21, n. 201102260
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N. 02260/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05059/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5059 del 1991, proposto da:
C C A, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console n 3;
contro
Amministrazione Provinciale di Napoli, Regione Campania, Comune di Quarto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;
per l'annullamento
del decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli del 7.3.1991 n.96, pubblicato nel B.U.R.C. n.17 del 22.4.1991, con cui è stato approvato il P.R.G. del Comune di Quarto.
Visti il ricorso eD i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 64 e 65 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2011 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto che il ricorrente, proprietario di un suolo sito nel Comune di Quarto, alla via Viticella, ha impugnato il decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli del 7.3.1991 n.96, con cui è stato approvato il P.R.G. del Comune di Quarto, deducendo la violazione del p.5 del Titolo II dell’Allegato alla L.R. n.14/1982 e dell’art.32 della L. n.142/1990, lamentando che la pubblicazione nel B.U.R.C. n.17 del 22.4.1991 è avvenuta prima del decorso del termine di 90 giorni previsto per il visto di conformità di competenza della Regione Campania (poi intervenuto negativamente con atto prot. 1715 dell’8.5.1991) e che il P.R.G. è stato approvato dalla Giunta provinciale (con delibera n.89 del 22.1.1991) anziché dal Consiglio provinciale;
Ritenuto opportuno, anche ai fini di verificare l’effettiva persistenza dell’interesse del ricorrente ad una decisione di merito, acquisire dal dirigente della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli documentati chiarimenti sulle successive fasi dell’iter di formazione dello strumento urbanistico fino alla data di effettiva entrata in vigore, con allegazione degli ulteriori atti (di nuova adozione, approvazione, etc.) eventualmente intervenuti;
Ritenuto, altresì, di invitare il dirigente dell’Area tecnica del Comune di Quarto a fornire ogni altro chiarimento reputato utile al riguardo;
Ritenuto di assegnare il termine di 45 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito della documentazione richiesta presso la Segreteria della Sezione, e di fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 20 ottobre 2011.