TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-12-30, n. 201413303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-12-30, n. 201413303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201413303
Data del deposito : 30 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11453/2005 REG.RIC.

N. 13303/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11453/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11453 del 2005, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall’Avv. C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A T in Roma, via Filippo Corridoni n. 19;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore ;

per l’annullamento

ricorso introduttivo:

degli atti con i quali la Pubblica Amministrazione ha negato il trasferimento del ricorrente presso il Nucleo Operativo di Protezione Toscana – N.O.P. – sede di Firenze e/o ha disposto il trasferimento di altri presso detta sede;

e per il riconoscimento e la declaratoria

del diritto del ricorrente al trasferimento presso il N.O.P. Toscana – sede di Firenze;

per la condanna, anche in via cautelare e provvisoria

della Pubblica Amministrazione a disporre l’immediato trasferimento del ricorrente presso il N.O.P. Toscana – sede di Firenze;

per la condanna al risarcimento

del danno arrecato al ricorrente dal comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione;

ricorso per motivi aggiunti:

per l’annullamento

della relazione dell’Amministrazione, datata 11.2.2006, depositata in giudizio il 14.2.2006.


Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014, il Cons. R T e uditi l’Avv. C B per il ricorrente e l’Avv. dello Stato Alessandro Maddalo per la parte resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, il Sig. Lomuscio, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, si duole del mancato suo trasferimento presso il Nucleo Operativo di Protezione Toscana – N.O.P. – sede di Firenze, per il quale in data 2.7.2004 aveva presentato domanda di “essere messo in nota”, evidenziando le proprie esigenze familiari e logistiche al riguardo.

Rileva che, con atto del 28.7.2004, la Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio centrale di protezione ha espresso in merito parere favorevole, tenuto conto del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa da parte dello stesso e della meritevolezza dei motivi addotti, facendo, tuttavia, presente che allo stato il N.O.P. Toscana non presentava carenza di personale, ed ha trasmesso detta istanza per motivi di istruzione.

Conseguentemente il ricorrente è stato preso in nota per l’eventuale destinazione al N.O.P. Toscana, così come affermato dal I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con nota datata 24.8.2004.

Il Sig. Lomuscio ha successivamente chiesto notizie in merito al proprio eventuale trasferimento e, venuto a conoscenza che altro maresciallo era stato assegnato al N.O.P. Toscana, con istanza del 22.9.2005, ha chiesto di conoscere l’atto concernente tale trasferimento.

L’accesso è stato consentito con riferimento alla nota del Servizio centrale di Protezione datata 2.8.2005, con cui esso chiedeva l’assegnazione in tempi brevi di idoneo militare del ruolo ispettori.

Con il ricorso introduttivo deduce i seguenti motivi di doglianza:

1) Eccesso di potere per inosservanza di quanto prescritto dalla Circolare n. 944001-1/T6-3/Pers.Mar. del 22.10.2004 e dalla circolare n. n. 944001-1/T7-4/Pers.Mar. del 3.11.2005 - eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti - eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza del comportamento tenuto dalla P.A..

Il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dalla “Raccolta di disposizioni riguardanti i trasferimenti e le destinazioni dei sottufficiali e militari di truppa” e dalla circolari menzionate e, pertanto, per tale ragione, avrebbe dovuto essere assegnato al N.O.P. Toscana.

Peraltro non sarebbe dato di sapere se l’ispettore ivi trasferito fosse o meno in possesso dei requisiti prescritti.

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o per istruttoria insufficiente - eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza del comportamento tenuto dalla P.A. - eccesso di potere e/o violazione di legge per difetto di motivazione e/o per motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica e/o irragionevole - eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o per errore nei presupposti di fatto e di diritto.

Non sarebbe stata eseguita una vera e propria istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti in capo al ricorrente e conseguentemente il suo diritto ad essere trasferito presso la sede richiesta ed inoltre mancherebbe un qualsiasi provvedimento che giustifichi il suo mancato trasferimento ed il trasferimento invece di altro ispettore.

3) Violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento della P.A., sanciti dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, – violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del giusto procedimento – eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Il ricorrente ha avuto accesso solo alla nota del 2.8.2005 con cui il Servizio centrale di Protezione informava della vacanza organica di un posto presso il N.O.P. Toscana, e, perciò, il mancato trasferimento del ricorrente sarebbe del tutto illegittimo.

4) Violazione di legge e/o eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti – violazione di legge e/o eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione – violazione di legge per difetto dei presupposti legali – eccesso di potere per ingiustizia manifesta – violazione dell’art. 386 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri.

Non si comprenderebbero le ragioni per le quali altro ispettore è stato trasferito al N.O.P. Toscana al posto del ricorrente che avrebbe tutti i requisiti di legge ed un’adeguata esperienza professionale, né sarebbe stato dimostrato che ciò corrisponderebbe a preminenti esigenze della P.A. e/o a preminenti ragioni di pubblico interesse.

L’Amministrazione, in sede di trasferimento, dovrebbe comparare il pubblico ed il privato interesse, privilegiando tra le diverse sedi disponibili quella che comporti il minor sacrificio possibile per il dipendente soggetto a trasferimento.

5) Violazione dell’art. 42 bis, comma 1, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, così come aggiunto dall’art. 3 della legge 24.12.2003, n. 350, – violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. – eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità – eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto – eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il citato art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche…può essere assegnato, a richiesta,…ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa” .

Il ricorrente avrebbe avuto i requisiti per ottenere il trasferimento anche ai sensi della richiamata disposizione normativa.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.

Con ordinanza collegiale 22.12.2005, n. 1764, sono stati imposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, la quale in data 14.2.2006 ha depositato in giudizio documentazione, ivi compresa una relazione, impugnata con atto per motivi aggiunti.

I vizi dedotti con quest’ultimo sono i seguenti.

1A) Violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e/o per motivazione insufficiente – eccesso di potere per travisamento dei fatti – eccesso di potere per difetto di istruttoria – violazione dei principi di trasparenza, di imparzialità e di buon andamento della P.A., sanciti dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, – eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Non sarebbe possibile individuare i requisiti del maresciallo Canino, trasferito al N.O.P. Toscana, rispetto al quale si evidenzia che aveva presentato analoga richiesta un anno prima del ricorrente e che tuttavia nel trasferimento si dovrebbe tener conto della “esperienza professionale e dei requisiti complessivi posseduti da porsi in relazione agli incarichi da ricoprire” .

2A) Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o irragionevolezza del comportamento tenuto dalla P.A. - eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti - violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza di motivazione.

La P.A. avrebbe affermato che tra i criteri di scelta terrebbe conto soprattutto dei requisiti oggettivi in possesso degli istanti, che il ricorrente avrebbe dimostrato di avere, così avendo diritto ad essere trasferito.

Con ordinanza 24.6.2006, n. 2430, è stata respinta la domanda cautelare.

Successivamente, con provvedimento n. 18562-48/T-142-2/Pers.Mar. del 4.3.2013, il ricorrente ha ottenuto il reimpiego a domanda presso il N.O.P. Toscana di Firenze.

Con memoria depositata in giudizio in vista della pubblica udienza del 14.10.2014, il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, proprio in ragione del disposto trasferimento, chiedendo, tuttavia, la condanna alle spese a carico dell’Amministrazione, stante la sua soccombenza virtuale, secondo la propria prospettazione.

Nella citata pubblica udienza l’avvocato difensore del ricorrente ha ribadito la cessazione della materia del contendere, insistendo per la suddetta condanna alle spese.

Alla luce dei fatti riportati e di quanto dichiarato dall’avvocato difensore, il ricorso deve dichiarasi estinto, per cessazione della materia del contendere.

Tuttavia occorre procedere al suo esame al fine di accertare se vi sia o meno soccombenza virtuale a carico dell’Amministrazione, stante precisa richiesta in tal senso da parte dello stesso difensore.

In proposito è necessario evidenziare preliminarmente che il ricorrente in data 2.7.2004 aveva presentato domanda di “essere messo in nota” per un eventuale trasferimento presso il N.O.P. Toscana – sede di Firenze, rilevando le proprie esigenze familiari e logistiche al riguardo. A seguito di apposita istruttoria, riconosciuta la sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti e ravvisata la meritevolezza dei motivi addotti, tale domanda è stata accettata e conseguentemente questi è stato inserito tra coloro che erano stati messi in nota.

Occorre rimarcare che la presa in nota, che presuppone l’esito positivo del vaglio della domanda e della sussistenza dei presupposti (altrimenti non potendo proprio l’Amministrazione procedere in tal senso), non attribuisce alcun diritto al trasferimento. In altre parole, la circostanza che il richiedente sia in possesso dei requisiti comporta solo che lo stesso sia messo in nota, ma giammai che abbia diritto al trasferimento, atteso che quest’ultimo obbedisce ad un interesse dell’Amministrazione, la quale, nell’esercizio di detto potere ampiamente discrezionale, nella specie ha disposto nel 2005 il trasferimento di altro ispettore, che peraltro aveva presentato istanza analoga un anno prima del ricorrente.

Nessuna illogicità si rinviene nel comportamento tenuto dall’Amministrazione, né il mancato trasferimento è affetto da difetto di istruttoria e travisamento o erronea valutazione dei fatti, essendo gli elementi concernenti il ricorrente stati valutati favorevolmente, ma ai soli fini della messa in disponibilità.

Inconferente è poi il richiamo al beneficio di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, riferito ai genitori di figli aventi età inferiore a tre anni, in quanto il distacco ivi previsto presuppone pur sempre un’apposita istanza in tal senso, qui mancante, e comunque si tratta appunto di distacco e non già di trasferimento.

Conclusivamente non si rinviene la fondatezza del ricorso, presupposto per poter procedere alla condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio, che in ogni caso vanno compensate, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata.


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