TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-02-06, n. 201700329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-02-06, n. 201700329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201700329
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 00329/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01648/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2014, proposto da:
G R, S B, A B, G R, C B, rappresentati e difesi dall'avvocato Grazia Dallara C.F. DLLGRZ76C52G273U, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Simone Corleo N. 32;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, e presso lo stesso domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Caltanissetta n.895/2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2017 la dott.ssa Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, parte istante chiedeva l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto sopra indicato;

Rilevato che con comunicazione depositata in data 5 dicembre 2016, l’amministrazione documentava l’avvenuta esecuzione;

Rilevato che la parte ricorrente ha, conseguentemente, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per le spese;

Ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del presente giudizio sono poste a carico del Ministero soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e comunque del comportamento osservato;

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