TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2009-09-21, n. 200900722

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2009-09-21, n. 200900722
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 200900722
Data del deposito : 21 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00906/2009 REG.RIC.

N. 00722/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00906/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 906 del 2009, proposto da:


V B, rappresentato e difeso dagli avv. A M, O M, con domicilio eletto presso O M in Cosenza, corso Luigi Fera,23;


contro

Ministero della Giustizia Direzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;
Comm.Ne Esami Avvocati c/o Corte Appello di Cz, Comm.Ne Esami Avvocato c/o Corte Appellon di Palermo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non ammissione alle prove orali, formulato (a seguito della valutazione negativa espressa dalla Commissione istituita presso la Corte d’Appello di Palermo che ha revisionato gli elaborati scritti, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 180/2003) dalla Commissione di esami per l’iscrizione all’albo degli Avvocati insediata presso la Corte d’Appello di Catanzaro per l’anno 2008, comunicato alla ricorrente in data 12.06.2009;
nonché del verbale n. 14 del 07 aprile 2009 della V Sottocommissione, istituita presso la Corte d’Appello di Palermo, nella parte in cui esprime una valutazione degli elaborati della ricorrente inidonea per l’ammissione alla prova orale;
delle valutazioni numeriche insufficienti apposte in calce agli elaborati di diritto civile, di diritto penale ed all’atto giudiziario;
di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Direzione;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/09/2009 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, all’esito di una sommaria delibazione, che, pur in presenza di criteri di giudizio generici e voto numerico, sono apposti segni significativi sull’elaborato idonei a consentire di comprendere le ragioni della non ammissione alla prova orale:

che, pertanto, non sussistono le ragioni per l’accoglimento della domanda cautelare.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi