TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-27, n. 202302365
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Pubblicato il 27/07/2023
N. 02365/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Aste Bolaffi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, Unità Operativa di Base S13.3, Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici, n. 10651 in data 4 luglio 2022, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della denuncia di alienazione relativa ad un archivio di fotografie di G V e la società interessata è stata invitata a trasmettere una “nuova denuncia di trasferimento completa in ogni sua parte ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 42/ 2004;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) del decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 22 dicembre 2022, n. 1641, con cui è stato disposto l’acquisto in prelazione dell’archivio di cui si tratta;b) dell’atto n. 0045317-P in data 22 dicembre 2023, con cui è stato notificato il decreto di acquisto;c) della nota ministeriale n. 23961 in data 23 giugno 2022 di manifestazione di interesse all’acquisizione in via di prelazione a norma dell’art. 60 del decreto legislativo n. 42/2004;d) della nota ministeriale n. 26329 in data 13 luglio 2022 con cui “si è ribadita la manifestazione di interesse all’acquisizione in via di prelazione a norma dell’art. 60 del decreto legislativo n. 42/2004”;e) della nota ministeriale n. 29603 in data 9 agosto 2022 con cui è stata richiesta “alla Regione Siciliana formale rinuncia all’esercizio del diritto in via di prelazione in favore del Ministero della Cultura”;f) della nota n. 4564 in data 12 agosto 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;g) della nota n. 38106 in data 17 agosto 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;h) della nota ministeriale n. 38186 in data 24 ottobre 2022 con cui è stata richiesta conferma alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali “circa l’effettiva acquisizione del corpus fotografico da parte della Regione Siciliana”;i) della nota n. 500041 in data 28 ottobre 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;l) della nota n. 17933 in data 16 novembre 2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;m) della nota ministeriale n. 41580 in data 21 novembre 2022 con cui è stato chiesto il parere del Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti istituito ai sensi dell’art. 28, primo comma, lettera b, del regolamento di organizzazione di cui al D.P.C.M. n. 169/2019;n) del verbale n. 6 in data 28 novembre 2022, trasmesso con nota n. 43455 del 6 dicembre 2022, con cui il Comitato ha espresso parere favorevole all’acquisto in prelazione.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, Unità Operativa di Base S13.3, Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici, n. 10651 in data 4 luglio 2022, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della denuncia di alienazione relativa ad un archivio di fotografie di G V e la società interessata è stata invitata a trasmettere una “nuova denuncia di trasferimento completa in ogni sua parte ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 42/ 2004.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 1 giugno 2022 la ricorrente ha indetto un’asta avente ad oggetto (anche) un archivio di fotografie di G V;b) l’archivio, prima della messa in vendita, era stato interessato da un procedimento di dichiarazione di interesse culturale - dichiarazione notificata in data 11 settembre 2018 - e, a seguito dell’asta, è stato acquistato dalla Fondazione Biblioteca di Via Senato;c) con nota in data 30 giugno 2022 la ricorrente ha trasmesso i dati relativi alla denuncia di trasferimento ex art. 59 del decreto legislativo n. 42/2004;d) con nota n. 10651 del 4 luglio 2022 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha contestato l’incompletezza della produzione con le seguenti motivazioni: - i dati relativi ai proprietari del lotto risultano incompleti e pertanto non possono considerarsi quale identificazione univoca della parte alienante;- lo stesso dicasi per la parte acquirente, posto che, trattandosi di persona giuridica, i dati devono essere integrati con quelli relativi al rappresentante legale;- la denuncia reca soltanto la firma del mandatario di vendita e non anche quella dell’acquirente, né risulta presentata eventuale procura speciale;- il mandato a vendere si presenta oscurato in più punti e risulta non leggibile il documento di identità di Luigi Bianco;- non vi è precisa indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, che si immagina avvenuto a titolo oneroso;- la fattura pro forma n. 5609/aste del 30 giugno 2022 non può essere accettata e, in ogni caso, essa non riporta il dettaglio delle voci relative alla percentuale di maggiorazione, che devono essere scorporate e opportunamente precisate;e) la società è stata invitata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali a produrre una nuova denuncia, sicché il termine per esercitare la prelazione sarebbero divenuto di giorni centottanta giorni dalla ricezione delle nuove indicazioni;f) in data 11 luglio 2022 la ricorrente ha provveduto ad inviare ulteriore documentazione, contestando, tuttavia, l’affermazione secondo cui la prima comunicazione risulterebbe incompleta e, per l’effetto, che potesse ritenersi legittima la pretesa della Soprintendenza di estendere a centottanta giorni il termine per l’esercizio della prelazione, in luogo dell’ordinario termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 42/2004.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come risulta dagli artt. 59, quarto e quinto comma, 61, secondo comma, e 164, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 42/2004, nei casi in cui la denuncia risulti omessa, incompleta o priva delle indicazioni essenziali, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni;b) con la prima comunicazione sono state puntualmente osservate le prescrizioni di cui all’art. 59, quarto comma, mentre a nulla rileva che successivamente la ricorrente abbia trasmesso ulteriore documentazione;c) il termine di sessanta giorni è comunque trascorso anche dalla seconda comunicazione, effettuata entro il termine di trenta giorni dalla vendita, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 59 del decreto legislativo n. 42/2004;d) l’art. 59, quarto comma, così dispone: “La denuncia contiene: - i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;- i dati identificativi dei beni;- l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;- l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;- l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo”;e) non sono prescritte particolari modalità formali della denuncia e sulla base di tale principio la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente l’invio dell’atto di compravendita del bene al fine di soddisfare integralmente ogni esigenza di rilievo pubblicistico a cui è preordinata la disciplina di cui si tratta;f) per giurisprudenza consolidata, la denuncia risponde all’esigenza di consentire all’Amministrazione di effettuare le proprie valutazioni discrezionali in ordine all’esercizio della prelazione e sotto tale profilo la prima comunicazione reca tutte le indicazioni all’uopo occorrenti;g) i dati offerti sono, invero, ampiamente sufficienti per identificare in maniera inequivocabile ciascun proprietario;h) quanto alla scarsa leggibilità del documento di Luigi Bianco, l’art. 59 non richiede che la denuncia sia corredata dai “documenti di identità” dei proprietari;h) la comunicazione indica chiaramente il soggetto acquirente - cioè, la persona giuridica Fondazione Biblioteca di Via Senato - e i dati della Fondazione sono riportati nella fattura;l) l’art. 59 richiede l’indicazione dei dati delle parti, non dei dati relativi ai loro legali rappresentanti;m) appare infondato il rilievo secondo cui la denuncia non sarebbe stata sottoscritta dalla Fondazione e che la ricorrente non avrebbe titolo per rappresentare la Fondazione;n) mediante l’accettazione delle condizioni generali di vendita, l’acquirente ha dato mandato con rappresentanza alla ricorrente ai fini della presentazione della denuncia;o) alcuni punti del mandato sono stati oscurati soltanto per esigenze di tutela della riservatezza;p) l’art. 59 non richiede l’allegazione del mandato a vendere;q) la norma, inoltre, prescrive che la denuncia rechi “l’indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento” e nella specie sono stati indicati tutti gli elementi relativi al prezzo di vendita;r) la fattura riporta tutti gli elementi richiesti dall’Amministrazione (comunque non previsti dall’art. 59 del codice);s) il provvedimento impugnato è anche sprovvisto di adeguata motivazione.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’art. 59, pur non richiedendo specifiche forme per la redazione della denuncia, indica gli elementi essenziali che essa deve contenere e ciò implica che la denuncia deve essere idonea allo scopo (consentendo all’Amministrazione di compiere serenamente e in breve tempo le proprie valutazioni in ordine all’eventuale prelazione);b) in data 11 luglio 2022 la ricorrente, in ottemperanza alle richieste dall’Amministrazione, ha inviato una nuova denuncia di trasferimento, adeguandosi alle indicazioni ricevute;c) nel caso in esame difetta l’interesse al ricorso, posto che nelle more la ricorrente ha inviato la denuncia completa di tutti i prescritti elementi.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato: a) il decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 22 dicembre 2022, n. 1641, con cui è stato disposto l’acquisto in prelazione dell’archivio di cui si tratta;b) l’atto n. 0045317-P in data 22 dicembre 2023, con cui è stato notificato il decreto di acquisto;c) la nota ministeriale n. 23961 in data 23 giugno 2022 di manifestazione di interesse all’acquisizione in via di prelazione a norma dell’art. 60 del decreto legislativo n. 42/2004;d) la nota ministeriale n. 26329 in data 13 luglio 2022 con cui “si è ribadita la manifestazione di interesse all’acquisizione in via di prelazione a norma dell’art. 60 del decreto legislativo n. 42/2004”;e) la nota ministeriale n. 29603 in data 9 agosto 2022 con cui è stata richiesta “alla Regione Siciliana formale rinuncia all’esercizio del diritto in via di prelazione in favore del Ministero della Cultura”;f) la nota n. 4564 in data 12 agosto 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;g) la nota n. 38106 in data 17 agosto 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;h) la nota ministeriale n. 38186 in data 24 ottobre 2022 con cui è stata richiesta conferma alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali “circa l’effettiva acquisizione del corpus fotografico da parte della Regione Siciliana”;i) la nota n. 500041 in data 28 ottobre 2022 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;l) la nota n. 17933 in data 16 novembre 2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;m) la nota ministeriale n. 41580 in data 21 novembre 2022 con cui è stato chiesto il parere del Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti istituito ai sensi dell’art. 28, primo comma, lettera b, del regolamento di organizzazione di cui al D.P.C.M. n. 169/2019;n) il verbale n. 6 in data 28 novembre 2022, trasmesso con nota n. 43455 del 6 dicembre 2022, con cui il Comitato ha espresso parere favorevole all’acquisto in prelazione.
Oltre alle censure già esposte in seno al ricorso introduttivo, la ricorrente ha sollevato, in sintesi, le seguenti doglianze: a) ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del D.P.R. n. 637/1975, “il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di sostituirsi all'Amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta Amministrazione vi rinunzi”;b) nel caso in esame, però, la Regione, ha espressamente negato di rinunciare alla prelazione e, anzi, ha ribadito la propria competenza con deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 4 agosto 2022;c) la rinuncia alla prelazione da parte della Regione non è stata mai formalizzata, neppure da parte dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il quale, con nota del 28 ottobre 2022, ha semplicemente ritenuto che il Ministero potesse, eventualmente, esercitare in via sostituiva la prelazione;d) al riguardo, occorre osservare che nessuna norma consente all’Assessorato Regionale di sovvertire le deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo assunte dalla Giunta;e) inoltre, la nota dell’Assessorato Regionale del 28 ottobre 2022 si porrebbe, comunque, in contrasto con il principio del contrarius actus ;f) tale nota sembra, poi, assumere erroneamente che, allorquando la Giunta decada o termini il proprio mandato, gli atti già emanati perdano efficacia e possano ritenersi superati o non più rilevanti;g) l’Assessorato, infine, neppure ha effettivamente rinunciato alla prelazione, come già è stato precisato;h) occorre, poi, osservare che, esercitando la prelazione in via sostitutiva, il Ministero ha acriticamente recepito l’istruttoria e le determinazioni della Regione senza operare una propria autonoma valutazione;i) il Ministero ha, altresì, erroneamente ritenuto che il prezzo di acquisto fosse di € 190.000,00, escludendo i diritti d’asta;l) ciò si pone in contrasto con il dato testuale che risulta dall’art. 60, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 42/2004.
Con memoria in data 17 marzo 2023 l’Amministrazione resistente ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) la ricorrente difetta di legittimazione ad agire, essendo la società un mero intermediario e non una parte del contratto di vendita;b) va, comunque, esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la controversia esclusivamente sul diritto alla provvigione spettante alla parte ricorrente;c) deve anche eccepirsi l'incompetenza territoriale del T.A.R. di Catania, posto che il ricorso principale è inammissibile (avendo ad oggetto una mera comunicazione) e quello per motivi aggiunti concerne un decreto ministeriale che dispiega efficacia sull’intero territorio nazionale;d) l'odierno ricorso, inoltre, avrebbe dovuto essere presentato ex novo e non sotto forma di motivi aggiunti ad un precedente ricorso introduttivo;e) l’Assessorato Regionale, con nota n. 11.500041 del 28 ottobre 2022, ha comunicato all’Amministrazione Statale che non si era ancora provveduto ad impegnare la somma finalizzata all'acquisto dell’Archivio e che non si era in grado di stabilire con esattezza i tempi di chiusura del procedimento, sicché, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei termini per l'esercizio della prelazione, veniva delegato il Ministero ad esercitare la prelazione;f) inoltre, con nota n. 53334 del 16 novembre 2022, l’Assessorato Regionale ha trasmesso il progetto di valorizzazione dell’Archivio, risultando, quindi, evidente, che la Regione si sia espressa favorevolmente all'esercizio della prelazione in via sostitutiva da parte del Ministero;g) l’estraneità al negozio originario determina, ad ogni buon conto, l'inopponibilità allo Stato di ogni pretesa relativa ai diritti d’asta.
Con memoria in data 20 marzo 2023 la ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) la ricorrente è legittimata a proporre il presente gravame in quanto mandataria del contratto di cui si discute e perché è stata destinataria dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione;b) sotto diverso profilo, la ricorrente è titolare di un interesse legittimo autonomo rispetto a quello delle parti del contratto e tale interesse attiene alla tutela della propria reputazione professionale;c) il petitum sostanziale, poi, consiste nella domanda di annullamento di atti amministrativi che si reputano illegittimi e non presenta affatto valenza patrimoniale;d) la competenza rimane radicata presso il T.A.R. di Catania, atteso che il provvedimento ministeriale gravato è connesso con quello impugnato con il ricorso introduttivo ed è stato emanato in sostituzione dell’Amministrazione Regionale, disponendosi, inoltre, che la prelazione operasse in favore della Regione Siciliana, per cui gli effetti diretti dell’atto sono destinati a prodursi nel territorio regionale.
Con memoria in data 8 maggio 2023 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue con riferimento alle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
Con il ricorso introduttivo la società ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della prima denuncia di alienazione in data 30 giugno 2022.
La ricorrente ha interesse ad ottenere l’annullamento di tale provvedimento in quanto ciò determinerebbe l’applicazione dell’ordinario termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione (con decorrenza dalla comunicazione da parte dell’Amministrazione regionale per l’esercizio di tale diritto da parte del Ministero).
Inoltre, sia con riferimento al ricorso introduttivo che in relazione ai motivi aggiunti, la Sezione osserva quanto segue: a) la ricorrente è titolare di un interesse all’impugnazione dei provvedimenti in contestazione in quanto essi le procurano un nocumento economico (avuto riguardo alla perdita della provvigione che, nel loro complesso, i provvedimenti in questione determinano);b) pertanto, non appare necessario far riferimento alla lesione della reputazione professionale, poiché ogniqualvolta un provvedimento amministrativo incide negativamente sulla sfera giuridica (e, quindi, anche sulla sfera patrimoniale) di un soggetto, questi ha interesse ad impugnarlo al fine di evitare tale conseguenza pregiudizievole.
Per quanto attiene, poi, all’eccepito difetto di giurisdizione, deve osservarsi che l’atto di prelazione è un provvedimento amministrativo in relazione al quale il privato è titolare di un interesse legittimo (sul punto, cfr. Consiglio di Stato, VI, 30 luglio 2018, n. 4667), anche qualora faccia valere vizi relativi alla quantificazione dell’importo che l’Amministrazione ritiene di dover corrispondere, poiché, pur sotto tale specifico profilo, viene in rilievo l’esercizio di una potestà amministrativa, sebbene di natura vincolata.
Per quanto attiene, poi, all’eccepita incompetenza territoriale di questo Tribunale, occorre osservare che il provvedimento con cui è stata esercitata la prelazione da parte dell’Amministrazione statale è destinato a spiegare effetti in ambito regionale, in quanto il Ministero ha disposto che la prelazione operi con destinazione dell’archivio nel territorio della Regione Siciliana.
Deve, infine, menzionarsi il disposto dell’art. 43, primo comma, c.p.a., il quale dispone che i ricorrenti possano introdurre con motivi aggiunti domande nuove, purché connesse a quelle già proposte. Ne caso in esame appare evidente, in ragione dell’unitarietà della vicenda, che la domanda proposta con i motivi aggiunti sia connessa, da un punto di vista oggettivo e in parte soggettivo, con quella introdotta con il ricorso principale.
Ciò precisato, in relazione al ricorso introduttivo il Collegio osserva quanto segue: a) l’art. 59, quarto comma, lettera d, prescrive che la denuncia contenga l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;b) la prima denuncia appare incompleta almeno sotto tale specifico profilo, poiché la fattura pro forma n. 5609/aste del 30 giugno 2022, come osservato dall’Amministrazione e per quanto sarà illustrato in modo più articolato nel proseguo, non riportava il dettaglio delle voci relative alla percentuale di maggiorazione, che dovevano, invece, essere scorporate e opportunamente precisate;e) in particolare, nella fattura pro forma si indica il prezzo di aggiudicazione (€ 190.000,00) e una maggiorazione percentuale del 23,82% (per un importo di € 45.249,79) priva di specificazioni sulla sua natura e sul suo contenuto, per un prezzo totale genericamente indicato in € 235.249,78;f) pertanto, a fronte di tale - pur parziale - incompletezza della denuncia, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 61, secondo comma, del decreto legislativo n. 42/2004 e, conseguentemente, deve farsi riferimento, per l’esercizio della prelazione, al termine di giorni centottanta con decorrenza dall’acquisizione di tutti elementi costitutivi della denuncia (e, quindi, per quanto attiene alla fattispecie in esame, dalla presentazione della seconda denuncia).
Per le considerazioni che precedono la Sezione ritiene che il ricorso introduttivo sia infondato, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale, oltre alle considerazioni già svolte, osserva, in primo luogo, quanto segue.
Ad avviso del Collegio non è indispensabile che la rinuncia di cui all’art. 1, quarto comma, del D.P.R. n. 637/1975 sia espressa in forme particolari o solenni, potendo essa desumersi dal complessivo comportamento dell’Amministrazione.
Parte ricorrente ha fatto riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 411 del 4 agosto 2022, la quale, però, non è stata versata in atti.
L’art. 64, primo comma, c.p.a. impone alle parti di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Le delibere delle Giunte Regionali, oltre ad essere soggette a pubblicazione, possono essere acquisite dagli interessati mediante esercizio del diritto di accesso, sicché devono considerarsi nella disponibilità giuridica di chi abbia titolo per esercitare tale diritto, sebbene esse siano - meramente (e materialmente) - detenute dall’Amministrazione.
Pertanto, la ricorrente, in applicazione del principio dispositivo, aveva l’onere di produrre in giudizio la delibera in questione, salva l’ipotesi che l’Amministrazione, per qualsiasi ragione, le avesse negato il diritto di accedere a tale atto.
Ad ogni buon conto, sebbene l’Amministrazione possa aver inizialmente manifestato il proposito di esercitare la prelazione, la successiva inerzia dell’organo regionale costituisce prova dell’intenzione di non avvalersi di tale facoltà, sicché i successivi atti imputabili all’Assessorato Regionale appaiono sotto tale profilo consequenziali e coerenti con tale intenzione.
In particolare, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con nota n. 50041 in data 28 ottobre 2022, dopo aver precisato che l’Amministrazione Regionale aveva manifestato la volontà di esercitare la prelazione (come già affermato con precedenti note n. 38186 in data 24 ottobre 2022 e n. 38106 in data 17 agosto 2022), ha chiarito le seguenti circostanze: a) risultava inibito l’impegno della somma finalizzata all’acquisizione sino alla presentazione del rendiconto della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021;b) non era possibile stabilire con esattezza i relativi tempi;c) si approssimava la scadenza dei termini per l’esercizio della prelazione, anche in considerazione dell’intervenuta decadenza della Giunta e del successivo insediamento della nuova Giunta;d) il Ministero poteva, eventualmente, esercitare in via sostitutiva la prelazione (previa assicurazione della destinazione dell’archivio nel territorio della Regione).
In altri termini, l’Amministrazione Regionale ha sostanzialmente rappresentato la propria impossibilità ad esercitare la prelazione e ha espresso il proprio favorevole avviso, sebbene condizionato, all’intervento sostitutivo del Ministero.
D'altronde, ritenere che la semplice inerzia dell’Amministrazione Regionale, in difetto di una rinuncia espressa in modo del tutto inequivocabile o sacramentale, precluda l’intervento dell’Amministrazione statale significherebbe consentire la compromissione dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione di beni culturali anche nell’ipotesi di un contegno dipendente da mera trascuratezza della Regione.
Alla luce dei documenti depositati, può, quindi, ritenersi che gli atti dell’Amministrazione regionale siano nel loro complesso indicativi dell’intenzione di rinunciare, nella sostanza, alla prelazione, dovendo essi interpretarsi alla luce dei noti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 c.c., con particolare riferimento al rilievo del comportamento dell’autore dell’atto, anche successivo all’atto stesso.
Non era, poi, indispensabile, secondo il Collegio, che il Ministero procedesse ad un’autonoma e indipendente istruttoria, potendo esso giovarsi dell’attività procedimentale già posta in essere dalla Regione.
Per quanto attiene, invece, all’inclusione dei diritti d’asta nel prezzo, il Collegio condivide le argomentazioni della difesa erariale, la quale ha evidenziato quanto segue: a) come affermato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato con parere n. 2842/2002 e dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, Roma, n. 1960/2007;T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6/2010 e n. 7/2010;T.A.R. Liguria, Genova, n. 532/ 2021), i diritti d’asta non possono considerarsi ai fini della determinazione del prezzo del bene culturale;b) in tali decisioni è stato anche precisato che l’art. 61, quinto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 dispone che “le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato”, nel senso che l’Amministrazione è vincolata solo alla corresponsione del prezzo - in senso stretto - del bene culturale e non all’osservanza delle pattuizioni accessorie che esulano dalla specifica determinazione di tale prezzo.;c) il prezzo del bene, invero, non può ricomprendere oneri accessori che non riflettono il valore della cosa, ma si riferiscono a servizi e utilità ulteriori;d) come affermato nel citato parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, “se si pervenisse alla conclusione che lo Stato deve sopportare gli oneri per la mediazione della casa d'aste non si vede, poi, perché dovrebbero escludersi gli oneri per la mediazione fatta da un professionista per una trattativa privata, o gli oneri per la stima del bene, o ancora gli oneri per la pubblicizzazione della vendita”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere respinti, mentre, tenuto conto della particolarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.