TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-10-10, n. 202212842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-10-10, n. 202212842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212842
Data del deposito : 10 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2022

N. 12842/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11112/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11112 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D M A, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Roma, via G. Nicotera 29, come da procura in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del silenzio formatosi sull’istanza prot. n. 618/T del 04/07/17, nella parte concernente il rinnovo della concessione del punto vendita carburante n. 57167 sito in Roma, Piazza Righi lato sinistro,

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la condanna di Roma Capitale a concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ENI S.P.A. l’11/03/2020:

della nota del 12/2/2020 prot. n. 10821 (QCCBF/QCCBI) del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, U.O. Concessioni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso notificato il 25 settembre 2018 e depositato il successivo 5 di ottobre, Eni s.p.a. ha chiesto la declaratoria d’illegittimità e l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza prot. n. 618/T del 04/07/17, nella parte concernente il rinnovo della concessione del punto vendita carburante n. 57167 sito in Roma, Piazza Righi lato sinistro, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna di Roma Capitale a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

La ricorrente ha esposto che con la concessione n. 105387 del 16/9/2004 il Comune di Roma autorizzava la ricorrente all’utilizzo della superficie di mq. 185,40 per uso “impianti di distribuzione carburanti per autotrazione” per la durata di 6 anni a decorrere dal 1/1/2003, con scadenza il 31/12/2008.

La ricorrente formulava istanza di rinnovo che veniva reiterata, da ultimo, con l’istanza del 25/9/2014 prot. n. 20764 e quella prot. n. 618/T del 4/7/2017.

L’Amministrazione non si pronunciava sul rinnovo della concessione dell’area in attesa della conclusione della procedura di verifica ai sensi del D. Lgs. 32/98 avviata sull’impianto in esame.

Perdurando il silenzio da parte della PA in merito alla richiesta di rinnovo della concessione, la ricorrente, con la nota prot. n. 618/T del 4/7/2017, formulava richiesta al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione del Comune di Roma, di conclusione del procedimento volto al rinnovo della concessione relativa all’impianto in esame.

Nell’inerzia dell’Amministrazione, veniva proposto il ricorso ex art. 117 c.p.a. di cui si è detto.

2. - Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata l’11 ottobre 2018, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. – Con sentenza n. 6752/2019 la Sezione così si è pronunziata: “1) accerta l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza prot. n. 618/T del 04/07/17, nella parte concernente il rinnovo della concessione del punto vendita carburante n. 57167 sito in Roma, Piazza Righi lato sinistro,

2) accerta l’obbligo di Roma Capitale di provvedere;

3) condanna Roma Capitale a concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento;

4) per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione resistente nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Sindaco p.t. il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, è obbligato ad adottare, entro i successivi sessanta giorni, un atto espresso in relazione all’istanza della ricorrente;” ed ha altresì condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

3. - Con atto depositato il 30 gennaio 2020 la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza 6752 del 29 settembre 2019.

Successivamente, con nota prot. n. 10821 del 12 febbraio 2020, Roma Capitale ha adottato un provvedimento espresso respingendo la richiesta di regolarizzazione e/o rinnovo della concessione presentata da ENI s.p.a.

Con atti depositati nelle date 17 aprile 2020 ed 8 maggio 2020 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in ordine all’istanza di esecuzione della sentenza n. 6752/2019 ed ha insistito per la trattazione, con le forme dell’udienza pubblica, del ricorso per motivi aggiunti.

L’istanza di esecuzione, pertanto, è stata dichiarata improcedibile con ordinanza n. 5080/2020, e, ai sensi dell’art. 117 comma 5 d. lgs. n. 104/2010, deve essere disposta la trasmissione della causa sul ruolo ordinario al fine della trattazione del ricorso per motivi aggiunti.

4. - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 marzo 2020 e depositato il giorno successivo, pertanto, ENI s.p.a. ha impugnato la nota del 12 febbraio 2020 su richiamata, con cui il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, U.O. Concessioni, ha comunicato che “… non si ritiene accoglibile la richiesta di regolarizzazione della concessione dell’area utilizzata dall’ENI s.p.a. (Piazza Augusto Righi lato sx), in virtù dei pareri negativi emessi dalle Strutture Capitoline competenti, come da note prot. QC 14911 del 29/4/2019 e QC 23763 del 24/6/2019”.

I motivi aggiunti sono i seguenti.

1) Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione: i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui la P.A. respinge la richiesta di concessione della ricorrente sulla base di un presupposto che sarebbe errato, ossia l’avvenuta revoca dei titoli autorizzatori per l’esercizio di attività di distribuzione carburanti, rispetto ai quali la concessione in esame è strumentale, atteso che tali titoli sarebbero validi ed in corso.

2) Violazione degli artt. 3, 4 e 10 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014, in relazione agli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 32 del 11/2/1998 s.m.i., nonchè agli artt. 1 e 2 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

3) Violazione degli artt. 3, 4 e 10 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23/7/2014, in relazione agli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 32 del 11/2/1998 s.m.i., nonché agli artt. 1 e 2 della L. 7/8/1990 n. 241;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
contraddittorietà, illogicità.

5. –Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo, con memorie, il rigetto dell’impugnazione, nonché la sua declaratoria di improcedibilità in forza di atti sopravvenuti, che avrebbero soddisfatto gli interessi della ricorrente.

6. – A seguito dello scambio di memorie ex art. 73 c.p.a. il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 settembre 2022.

DIRITTO

1. – Va innanzitutto esaminata l’eccezione di improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse che si rinviene nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 19 luglio 2022 da Roma Capitale.

2. - La circostanza su cui tale questione si basa deriva dalla nota prot. QG2022/25083 del 12 luglio 2022, che dà conto delle sopravvenienze di rilievo, quanto ai contestati atti del Dipartimento Mobilità (relativi ai pareri sulla ritenuta difformità dei progetto alla istituzione della corsia preferenziale ed agli atti di deliberazione Giuntale istitutivi del regime sull’area).

Con la predetta nota il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale precisa che “le soluzioni progettuali dei nuovi tipi prodotti da Eni SpA sui distributori insistenti in Piazza Righi lato dx e sx, così come proposte in modifica al precedente assetto (trasmessi da SUAP con nota prot. n. QH53164 del 25/11/2020 per le valutazioni di competenza), approvate con prott. QH42145/2020 e QG42146/2020 e confermate con prot. QG4181/2021, non modificano la sagoma delle cigliature di progetto e le manovre previste dagli autoveicoli, dei velocipedi e del transito pedonale come da progetto esecutivo della corsia preferenziale e del percorso ciclabile di Viale Marconi, attualmente in fase di ridefinizione per l’appalto dei lavori…Si ribadisce che le soluzioni progettuali approvate sono adeguate a non interferire con le manovre veicolari, ciclabili e con il percorso pedonale, rimanendo al di fuori dell’area di intervento sia del progetto della corsia preferenziale e del percorso ciclabile deliberato, non interferiscono altresì con un nuovo eventuale aggiornamento della progettazione”.

A dire del resistente Comune, tali sopravvenienze “superano l’interesse ad impugnare i pareri contrari all’impianto del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, elidono l’interesse della ricorrente all’impugnativa dei presupposti atti istitutivi della corsia preferenziale e della pista ciclabile – e quindi della D.D. del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. 819 del 12.10.2018 con la quale è stata dichiarata conclusa, con esito favorevole, la Conferenza dei Servizi ai fini della realizzazione del progetto definitivo della corsia preferenziale e della pista ciclabile su Viale Marconi e della delibera di Giunta Capitolina n. 217 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo della corsia preferenziale di Viale Marconi e dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera” - atteso che i nuovi tipi e le nuove soluzioni progettuali sono adeguate a non interferire con le manovre veicolari, ciclabili e con il percorso pedonale, rimanendo al di fuori dell’area di intervento sia del progetto della corsia preferenziale e del percorso ciclabile deliberato..”.

3. – Parte ricorrente, nella sua memoria di replica, oppone a tale eccezione che sussisterebbe l’autonomia del provvedimento di diniego della concessione impugnato rispetto al procedimento di riesame instauratosi successivamente, il quale prendeva le mosse dalla necessità di porre in attuazione la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 217 del 27.11.2018 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo della corsia preferenziale di Viale Marconi, peraltro impugnata con il giudizio ben noto alla difesa dell’Amministrazione, e sospesa con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sopra citata.

4. – Tali argomentazione non può essere condivisa, atteso che la rinnovata attività amministrativa comporta il superamento anche della- D.D. prot. n. QH/40355/2018 con cui il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Sportello Unico Impianti di Carburanti ha disposto, oltre che “… la sospensione definitiva dell’attività dell’impianto …, anche “la revoca dei correlati titoli abilitativi, … la rimozione delle attrezzature, sia di superficie che interrate, costituenti l’impianto per la distribuzione di carburanti di cui trattasi …”.

Tale disposta revoca del titolo abilitativo, all’evidenza, derivava proprio dalla situazione giuridica determinata dagli atti gravati.

Ed in effetti, l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 32 del 1998 prevede che “L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni (…)”.

In altri termini, l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti presuppone che sia stata rilasciata dal Comune un'autorizzazione resa in conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali ed a quelle riguardanti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale (Cons. Stato Sez. IV, 17/05/2019, n. 3190).

Pertanto, anche tale revoca viene necessariamente incisa dalla rinnovata attività amministrativa circa tali compatibilità, la quale peraltro deriva da modifiche progettuali inoltrate al Comune dalla ricorrente (nota ENI del 6 novembre 2020 in atti) dopo l’emissione dell’atto gravato.

5. - A tanto occorre aggiungere che, in altro giudizio connesso fra le parti, in decisione all’odierna udienza pubblica, Roma Servizi Mobilità ha allegato e documentato che, con delibera del suo Consiglio di Amministrazione n. 24 del 13 maggio 2022, la stessa società partecipata dal Comune ha deciso di “procedere all’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., della Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova corsia preferenziale, in sede protetta, in Viale Marconi, da Via G. Volpato a Via Gibilmanna, nei Municipi VIII e XI di Roma Capitale, e di una pista ciclabile in sede propria, posta ai lati dei marciapiedi in ambo i sensi di marcia, indetta con pubblicazione del Bando di gara n. 16/2018, e di tutti gli atti procedurali già posti in essere, per le ragioni e alle condizioni riportate in narrativa”.

6. – Ritiene il Collegio che la rinnovata attività amministrativa di cui si è appena dato conto, che comporta, in definitiva, la mancata realizzazione dei progetti di cui ai provvedimenti gravati, determini l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

L’assetto degli interessi oggetto del giudizio risulta oramai determinato da atti successivi (sopra divisati) a quello gravato con motivi aggiunti, in parte scaturiti da iniziativa progettuale della ricorrente e di segno opposto;
di guisa che l’eventuale annullamento degli atti gravati non arrecherebbe vantaggio alcuno alla sfera giuridica della ricorrente.

Laddove, infatti, i provvedimenti assunti dopo l’emissione di quelli impugnati non risultino già di per sé satisfattivi degli interessi della ricorrente, essi implicano comunque una eventuale ulteriore attività del Comune che dovrà necessariamente andare nella medesima direzione auspicata dalla ricorrente con la promozione del presente giudizio.

7. – Per la complessità in fatto della vicenda le spese possono essere compensate.

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