TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-09-04, n. 201805360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-09-04, n. 201805360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805360
Data del deposito : 4 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2018

N. 05360/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03698/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A R, P B, legalmente domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del Tar Campania, in p.zza Municipio, 64;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, U.T.G. - Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del provvedimento del Prefetto di Caserta n. 33439/23/area 1 bis del 25 marzo 2014 di rigetto del ricorso avverso il decreto cat. 6f/pas del 25 giugno 2013 del Questore di Caserta, recante il diniego di licenza per il porto di fucile da caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Caserta e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS- contesta la legittimità dell’epigrafato decreto, con cui il Prefetto di Caserta ha rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il diniego di licenza per porto di fucile da caccia ( cfr . decreto del Questore di Caserta cat. 6f/pas del 25 giugno 2013, in atti), ribadendone le ragioni ostative, stante la ritenuta assenza dei requisiti di buona condotta e affidabilità previsti dalla legge, e stimando, in particolare, indicativa dell’inclinazione alla litigiosità del ricorrente la sua sottoposizione, nell’anno 1999, a procedimento penale per tentato omicidio e lesioni colpose.

2. Deduce a sostegno del gravame due articolati motivi di ricorso, con cui lamenta la violazione della normativa di settore, segnatamente degli artt. 11 e 43 del R.D. 15 giugno 1931 (T.U.L.P.S.), la violazione degli artt. 3 e 11 Cost. e l’eccesso di potere per erroneità del provvedimento nella valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione.

2.1 In tesi di parte – questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze – il diniego opposto dall’Autorità di P.S. non sarebbe conforme alle tassative previsioni del T.U.P.S., rimarcandosi come dalla motivazione degli atti gravati non siano emerse congrue ragioni idonee a supportare la valutazione complessiva di inaffidabilità nell’uso della licenza.

Invero, i fatti contestati in relazione al procedimento penale de quo (sfociato in una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’indagato essendo il reato estinto per prescrizione), lascerebbero placidamente emergere che il ricorrente era meramente intervenuto a sedare un litigio insorto tra altre persone, e, comunque, alcuna connessione vi sarebbe con l’uso o abuso di armi.

2.2 Assume, anche richiamando conforme giurisprudenza (in particolare Consiglio di Stato, IV, 3 giugno 1997, n. 614), che il mero dato formale della sussistenza di un procedimento penale è di per sé inidoneo a far ritenere il cittadino capace di abusare delle armi, essendo piuttosto onere dell'Amministrazione valutare autonomamente sia i fatti posti a base della denuncia e degli eventuali procedimenti penali da questi scaturiti che la condotta complessiva del soggetto.

2.3 Conclude, infine, evidenziando l’irrilevanza delle contestate condotte ai fini del rigetto dell’istanza, anche perché comunque risalenti nel tempo e non più ripetute, sicché in alcun modo si potrebbe dubitare della sua affidabilità. D’altro canto, in tesi di parte, detta irrilevanza nemmeno potrebbe venir meno ove associata alla circostanza, del tutto occasionale, dell’essere stato controllato in solo quattro episodi con persone aventi precedenti penali non gravi - di cui il ricorrente asserisce comunque essere del tutto inconsapevole.

3. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione dell’Interno ha depositato documenti ed eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

In particolare, sostiene l’intimato Ministero che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto in ricorso e in conformità a consolidati principi giurisprudenziali, risultano in maniera incontrovertibile esplicate le ragioni per cui la condotta contestata al sig. Della Vedova è stata ritenuta incompatibile con la tenuta di titoli in materia di armi.

5. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 1618/2014, all’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Tanto premesso in fatto, nel merito ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.

6.a Gioverà in premessa ribadire, in termini generali ed in conformità a consolidata giurisprudenza, anche della Sezione, che la normativa di riferimento ( cfr. artt. 11 e 43 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773), affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto può dare, intesta all'Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale, da esercitarsi appunto con prevalente riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale abuso delle armi.

Quello di cui qui si discute è, dunque, una valutazione di pieno merito circa il pericolo di abuso che si intende prevenire e perciò insindacabile in sede di legittimità, salvi evidenti profili di travisamento dei presupposti del provvedere, irragionevolezza e non adeguatezza allo scopo perseguito, circostanze che, per quanto in seguito sarà precisato, non emergono nella fattispecie per cui è controversia ( cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 1° aprile 2015 n. 1731;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1 febbraio 2018, n. 716).

6.b Diversamente da quanto dedotto in ricorso, infatti, nel caso di specie, il diniego dell’autorizzazione di polizia risulta adeguatamente motivato, atteso che il decreto questorile - i cui presupposti giustificativi sono stati sostanzialmente ribaditi dal decreto prefettizio impugnato - ha dato conto, all’esito di autonoma valutazione delle circostanze di fatto addotte, della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti la sua adozione, stigmatizzandosi, in particolare, a prescindere dal rilievo penale della condotta contestata, il comportamento del ricorrente che, alla luce della ricostruzione dei fatti posti alla base della formulata ipotesi accusatoria, ha mostrato una personalità incline alla litigiosità.

6.c Ritiene il Collegio che le riferite circostanze ostative al rilascio del titolo in esame risultano certamente idonee a supportare il conclusivo giudizio sfavorevole dell’Amministrazione, espresso in un’ottica non sanzionatoria bensì cautelare, di possibilità di abuso del titolo, rispetto al quale devono invece ricorrere, per quanto appena esposto, piene garanzie di affidabilità, a salvaguardia dei superiori interessi di tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Invero, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta complessiva posta in essere dal ricorrente, effettivamente l’accaduto ha lasciato emergere una inclinazione alla litigiosità, a cui si è aggiunto il rilievo della frequentazione non sporadica di soggetti con precedenti penali, sicché ben ha potuto l’Amministrazione esprimere un complessivo giudizio sulla personalità del ricorrente, giungendo, in proiezione, alla formulazione di una prognosi, ragionevolmente negativa, sulla sua concreta inaffidabilità nell’uso delle armi, che ha correttamente inalveato l’esercizio del potere amministrativo verso il diniego di rilascio del titolo di polizia, prima, e, in seguito, su tale basi, al rigetto del ricorso gerarchico.

8. La peculiarità del caso in esame giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

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