TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-03-05, n. 201202226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-03-05, n. 201202226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201202226
Data del deposito : 5 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09198/1995 REG.RIC.

N. 02226/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09198/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9198 del 1995, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avv. D D R, con domicilio eletto presso D D R in Roma, via G.G. Belli, 36;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

-del decreto del Ministro di Grazie e Giustizia del 12.4.1995 di formazione del registro dei revisori contabili ed iscrizione nello stesso registro delle persone fisiche e delle società in possesso dei prescritti requisiti;

- del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 26.4.1995 di integrazione del registro dei revisori contabili formato con d.m. 12.4.1995;

- di tutti gli atti comunque presupposti connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il cons. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno esponente rappresenta di aver richiesto al Ministero di Grazia e Giustizia, con domanda inoltrata il 30.1.1993, l’iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’art.11, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 88/92, precisando la qualifica rivestita e le funzioni svolte in precedenza e allegando le relative certificazioni.

Con decreto del 12 aprile 1995 il Ministro di Grazia e Giustizia ha istituito il registro dei revisori contabili di cui agli artt. 11 e 12 del d.lgs n. 88/92, con l’iscrizione delle persone fisiche e delle società indicate nell’elenco allegato. Con successivo decreto del 26 aprile 1995 il Ministro ha proceduto alla iscrizione nel predetto registro di ulteriori nominativi.

Nel registro dei revisori contabili non veniva iscritto il nominativo del ricorrente il quale, con istanza al Ministero di Grazia e Giustizia del 27.5.1995, mai riscontrata, chiedeva il riesame della propria domanda al fine della relativa iscrizione.

Con il ricorso in epigrafe il Lelli impugna la mancata iscrizione nel registro dei revisori contabili deducendone l’illegittimità.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Va infatti preliminarmente considerato che le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (Cons. Stato, IV Sez., VI Sez., 2 novembre 2007 n. 5964;
id., T.A.R. Roma, 31 dicembre 2003 n. 9298;
19 marzo 2007 n. 2374;
T.A.R. Milano, 4 febbraio 1998 n. 186 ).

Al riguardo, non sembra inutile richiamare la giurisprudenza consolidata sia della Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760;
13 aprile 1994 n. 3466;
9 febbraio 1993 n. 1613) che del giudice amministrativo (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970;
VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20;
id., 11 giugno 1999 n. 774), secondo la quale le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.

Nel caso di specie, ciò che viene in contestazione è la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tale valutazione consiste in un accertamento che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del registro bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell'ambito di operatività delle norme che i suddetti requisiti contemplano.

In altri termini, essendo l’impugnata la mancata iscrizione nel registro dei revisori contabili, in riferimento ai quali l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, la tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente che, avendo presentato domanda e ritenendo di possedere i prescritti requisiti, non venga iscritto, spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente su tutte le controversie su diritti soggettivi.

Non è in grado di condurre a diversa conclusione neanche la circostanza che l’individuazione, in concreto, della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro richieda un’attenta opera ricostruttiva della pertinente normativa riveniente da una pluralità di fonti, atteso che, in ogni caso, l’attività a tal fine richiesta consiste nella corretta ermeneutica del dato normativo afferente pur sempre all’individuazione dei requisiti legislativamente fissati per l’iscrizione nel registro de quo, e non anche in un’attività amministrativa discrezionale.

3. Per i motivi sopra esposti il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell'art. 11 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.

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