TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-13, n. 202315237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-10-13, n. 202315237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315237
Data del deposito : 13 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2023

N. 15237/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07048/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2021, proposto da A D S, rappresentato e difeso dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio-inadempimento formatosi a seguito dell’istanza trasmessa in data 19.3.2021 avente ad oggetto l’avvio e la conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990, finalizzato alla corresponsione dell’indennità di amministrazione, prevista per il pari livello del personale amministrativo a far data dall’assunzione in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione;

per l’accertamento

- dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di concludere il procedimento tramite l’adozione di provvedimenti espressi e motivati ex artt. 2 e 3 L. 241/1990;

nonché per la condanna

- dell’Amministrazione resistente, previa contestuale nomina di un commissario ad acta, all’avvio e alla conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990 finalizzato alla corresponsione dell’indennità di amministrazione, prevista per il pari livello del personale amministrativo, a far data dall’assunzione in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Il ricorrente - militare della Guardia di finanza distaccato presso gli uffici della Corte di cassazione dal 31 marzo 2016 al 15 aprile 2020 - ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza, dal medesimo trasmessa, finalizzata ad ottenere la corresponsione dell’indennità di amministrazione (prevista dall’art. l’art. 2, comma 1, della L. n. 221/1988) relativamente al periodo in questione, chiedendo la “ condanna dell’Amministrazione resistente all’avvio e alla conclusione del procedimento ex art. 2 L. 241/1990 finalizzato alla corresponsione dell’indennità di amministrazione, prevista per il pari livello del personale amministrativo, a far data dall’assunzione in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione ”.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto avrebbe dovuto essere chiamata in giudizio l’amministrazione beneficiaria della prestazione lavorativa svolta, ossia il Ministero della giustizia) e la “ inammissibilità/infondatezza della domanda non avendo il ricorrente dimostrato di aver presentato l’istanza ”.

3. Con successivo deposito documentale (26 ottobre 2021), il ricorrente ha dimostrato l’avvenuta presentazione dell’istanza in questione.

4. All’esito della camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021, con ordinanza del 16 novembre 2021, il Collegio ha disposto la conversione del rito speciale ex artt. 31 e 117 c.p.a. in ordinario, fissando l’odierna udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

5. In via pregiudiziale deve essere valutata l’eccezione con cui la difesa erariale ha prospettato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, unico soggetto evocato nel presente giudizio.

6. L’eccezione è fondata, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato in un caso sovrapponibile a quello in esame (Consiglio di Stato sez. II - 30/08/2023, n. 8072).

Richiamando tale pronuncia quale precedente conforme ex artt. artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), è utile riportare testualmente i passaggi essenziali del percorso motivazionale ivi tratteggiato:

I due sottoufficiali della Guardia di finanza rivendicano l’indennità d’amministrazione (precedentemente denominata giudiziaria) in quanto hanno svolto attività lavorativa presso la cancelleria della Corte di cassazione.

A tal fine essi hanno evocato in giudizio il corpo militare di appartenenza e il Ministero a cui fa capo il predetto corpo.

Essi invece avrebbero dovuto dirigere le proprie pretese economiche nei confronti del Ministero della giustizia, presso cui hanno svolto non un’attività di polizia giudiziaria, bensì un’attività di tipo amministrativo e non ancillare, funzionalmente e sostanzialmente connessa con l’attività giudiziaria della Corte di cassazione.

Vi deve essere infatti una simmetria tra responsabilità direzionale del datore di lavoro e legittimazione passiva, che nel caso di specie è in capo al Ministero della giustizia, effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative dei due sottoufficiali, che si sono sostanziate in attività specificamente riconducibili alle fisiologiche mansioni di cancelleria.

L’elemento determinante ai fini dell’individuazione della legittimazione passiva è "il rapporto funzionale del dipendente con l’Amministrazione presso cui il servizio viene svolto, rispetto a quello formale di dipendenza organica, purché le prestazioni siano quelle previste e disciplinate dalla norma di legge" (Cons. St., sez. IV, dec. 12 febbraio 2010, n. 792).

Va altresì considerato che la competenza della liquidazione delta suddetta indennità è inscindibilmente connessa al potere di accertamento e controllo datoriale, che può essere esercitata esclusivamente dall’amministrazione che dispone effettivamente del servizio dei lavoratori e adotta i propri modelli organizzativi e d’impiego delle risorse, mentre l’amministrazione distaccante non può rilevare le effettive prestazioni del personale distaccato.

Tanto premesso, la domanda diretta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Corpo della Guardia di finanza è radicalmente infondata per difetto di legittimazione passiva delle predette amministrazioni, mentre l’unico soggetto legittimato passivo è il Ministero della giustizia, non evocato nel presente giudizio e che in astratto è titolare dell’eventuale posizione debitoria inerente al pagamento dell’indennità giudiziaria, ove concretamente spettante ai due militari interessati ”.

7. Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie la legittimazione passiva appartiene al Ministero della giustizia, effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative svolte dal ricorrente presso gli uffici della Corte di cassazione, sostanziatesi in attività specificamente riconducibili alle fisiologiche mansioni di cancelleria.

La domanda diretta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze è pertanto infondata per difetto di legittimazione passiva.

8. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di lite.

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