TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-25, n. 201206957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-07-25, n. 201206957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206957
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01068/2010 REG.RIC.

N. 06957/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01068/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2010, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. G M, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Lattanzio, n.5;



contro

Ministero della giustizia, Commissione ex l. 311/04 presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Dagicar società in accomandita semplice di Jerolimo Giorgio & C., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio D'Amato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via della Farnesina, n.5;



per l'annullamento

del provvedimento della Commissione ex l. 311/04 presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Roma depositato il 27 ottobre 2009 e notificato il 3 novembre 2009 con il quale e' stata dichiarata la nullita' dell'atto di cessione del credito del 7 luglio 2005 con il quale la Dagicar ha ceduto in favore di esso istante i crediti maturati verso la p.a. derivante dalle attivita' di custodia e conservazione di veicoli sequestrati e affidati alla depositeria, per l’effetto autorizzando il pagamento in favore della cedente dei medesimi crediti.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’interveniente ad opponendum ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell’11 luglio 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Ha esposto il ricorrente che la Da.Gi.Car sas di Jerolimo Giorgio & C., depositeria giudiziaria autorizzata ex d.P.R. 571/1982, con sede in Roma, gli cedeva con atto del 7 luglio 2005, concluso nelle forme della scrittura privata autenticata e successivamente notificato alla pubblica amministrazione debitrice, i crediti maturati verso l’amministrazione per le attività di custodia e conservazione di veicoli sequestrati affidati alla medesima depositeria.

Ha poi lamentato il ricorrente che, decorsi oltre due anni dalla predetta notifica, la Commissione ex l. 311/04 istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, adottato su impulso della cedente, preso atto della circostanza che l’atto di cui sopra concerne vari crediti vantati nei confronti di più enti pubblici, tra i quali l’Amministrazione della giustizia, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti della Commissione stessa del contratto di cessione per violazione dell’art. 70, secondo comma, del r.d. 2440/1923 (“Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse”), conseguenzialmente disponendo il pagamento in favore della Da.Gi.Car dell’indennità dovuta per la custodia dei veicoli.

Il ricorrente ha indi domandato l’annullamento del predetto provvedimento, avverso il quale ha avanzato le censure di violazione ed errata applicazione di disposizioni di legge (artt. 69 e 70 del d.P.R. 2440/1923; l. n. 2248 del 1865, art. 9; art. 1264 c.c.) e di eccesso di potere per contraddittorietà.

Ad avviso del ricorrente si è consolidato in capo al cessionario il diritto ad incassare i crediti in parola.

Sempre secondo

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