TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-02, n. 202201469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-05-02, n. 202201469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201469
Data del deposito : 2 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2022

N. 01469/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00988/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. G C, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. D S sito in Palermo, via Sferacavallo, n. 89/A;

contro

- l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana – Genio civile di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via V. Villareale n. 6;
- il Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Calogero Rinallo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonietta Alongi sito in Palermo, via Selinunte n.1;
- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del verbale datato -OMISSIS-con il quale l'Ufficio del Genio civile di Agrigento, unitamente alla polizia Municipale del Comune di Canicattì, ha proceduto alla rimozione dei sigilli apposti il 6 ottobre 2015 sul pozzo artesiano;

- del provvedimento prot.-OMISSIS-di dissequestro dell'impianto di derivazione del pozzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana – Genio civile di Agrigento e dei controinteressati -OMISSIS-;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie delle parti;

Designato relatore il cons. G L G;

Uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La domanda proposta dai ricorrenti è volta all’annullamento del verbale del -OMISSIS-attestante la rimozione, operata da funzionari del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Canicattì e dell’Ufficio del Genio civile di Agrigento, dei sigilli di sequestro apposti in data 6 ottobre 2015 sull’impianto di derivazione del pozzo ubicato nel fondo catastalmente identificato nel foglio di mappa-OMISSIS-del Comune di Canicattì, -OMISSIS-, con contestuale installazione di un misuratore volumetrico di modello ivi specificato.

2.- Premessa la scansione dei fatti che avrebbero connotato i rapporti tra ricorrenti, Amministrazione e controinteressati con riferimento alla realizzazione del predetto pozzo, i ricorrenti hanno dedotto i vizi come di seguito esposti:

a) illegittimamente sarebbe stata omessa la comunicazione della revoca dei sigilli e del dissequestro;

b) l’impianto sarebbe (in tesi, abusivamente) impiegato per usi non domestici (ciò che imporrebbe una preventiva autorizzazione) e i controinteressati non sarebbero proprietari del fondo;

c) la richiesta dei controinteressati non sarebbe pervenuta ai proprietari del fondo;

d) non sarebbero state indicate modalità e termini della cauzione da versarsi dal richiedente e delle indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo;

e) non sarebbe intervenuta la preventiva comunicazione all’Ufficio del genio civile ex art. 33 l.r. sic. n. 7 del 2003;

f) non ricorrerebbe l’ipotesi ex art. 93, comma 2, r.d. n. 1775 del 1933 sicché andrebbe disposta la cessazione dell’utenza abusiva e conseguente applicazione delle sanzioni previste;

g) risulterebbero inosservati gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 3 l. n. 464 del 1984 e dall’art. 17 r.d. n. 1775 del 1933;

h) la trivellazione non sarebbe stata preceduta dall’autorizzazione ex art. 5 l.r. sic. n. 37 del 1985;

i) i controinteressati non avrebbero assolto l’obbligo di dare avviso all’Ufficio del Genio civile della scoperta dell’acqua (art. 103 r.d. n. 1775 del 1933);

j) la decisione dell’ufficio del Genio civile sarebbe sorretta da un’istruttoria inadeguata in considerazione del carattere permanente dell’illecito dei controinteressati;

k) i provvedimenti giurisdizionali di reintegrazione nel possesso del pozzo non avrebbero abilitato i controinteressati al prelievo dell’acqua.

3.- Si sono costituiti in giudizio i controinteressati -OMISSIS- i quali, non senza dubitare della potestas iudicandi del giudice amministrativo, hanno evidenziato gli effetti processuali della omessa impugnazione del provvedimento dell’Ufficio del Genio civile datato 23 febbraio 2016 e, comunque, l’infondatezza delle avversarie pretese.

4.- Anche l’intimata Amministrazione regionale, costituitasi con giudizio, ha, con memoria, concluso per il rigetto del ricorso. Le altre parti intimate (Comune di Canicattì e -OMISSIS-), sebbene raggiunte dalla notificazione del ricorso, non si sono costituite in giudizio

5.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dai controinteressati costituiti.

6.- La questione di rito della giurisdizione, in primo grado, ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra questione (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 97 del 2019), sicché il difetto di giurisdizione preclude in radice l’esame di tutte le altre questioni, compresi, nel caso di specie, i profili di inammissibilità inerenti all’effettivo valore provvedimentale o meno del provvedimento impugnato e, comunque, i profili di improcedibilità del ricorso discendenti dall’omessa impugnazione del provvedimento (conclusivo del procedimento) dell’Ufficio del Genio civile del 23 febbraio 2016.

7.- Premesso che «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne» (art. 1 d.P.R. n. 238 del 1999), va affermata la giurisdizione del TSAP sulla controversia di cui trattasi: secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite (n. 9149 del 17/04/2009;
n 896 del 27.4.2005;
n 23070 del 27.10.2006) «sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque». L'art. 143 del T.U. sulle acque ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse;
o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., sez. un., nn. 9534/2013;
337/2003;
493/2000;
457/2000;
10934/1997;
9430/1997;
10826/1993).

Nel caso di specie, la denunziata violazione delle regole a presidio del corretto esercizio del potere (e delle sottostanti questioni involgenti il prelievo e utilizzo dell’acqua del pozzo di cui trattasi) non può che rientrare nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche dinanzi al quale i ricorrenti potranno riproporre le loro domande nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.

8.- La definizione in rito della vicenda costituisce ragione che nel caso di specie giustizia la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite;
non è luogo a statuizione nei confronti delle parti non costituite in giudizio.

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