TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2022-09-07, n. 202205518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2022-09-07, n. 202205518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202205518
Data del deposito : 7 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2022

N. 08818/2022 REG.RIC.

N. 05518/2022 REG.PROV.CAU.

N. 08818/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8818 del 2022, proposto da


A T, rappresentato e difeso dall'avvocato M R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

D.D. n. 8400 del 27/05/2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione a firma del Direttore Generale, a firma della dott. Fabrizio Manca (all.to 1), nella parte in cui rigetta l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Bulgaria avanzata dalla ricorrente in quanto “la tipologia di formazione professionale da lei documentata viene considerata dall'autorità competente bulgare, NACID, FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA e, pertanto, non può essere presa in considerazione, perché priva dell'attestazione di un anno di esperienza professionale a tempo pieno nelle scuole statali bulgare durante i precedenti dieci anni”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che le esigenze del ricorrente possano essere tutelate mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito

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