TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-07-19, n. 201903989
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Pubblicato il 19/07/2019
N. 03989/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02850/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2018, proposto da
Basi 15 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e C M I, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, alla via S. Pasquale a Chiaia 55, pec stefanograssi@pec.ordineavvocatifirenze.it e carlomariaiaccarino@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, Ministero Ambiente e Tutela del Mare, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Napoli, alla via Armando Diaz 11, pec napoli@mailcert.avvocaturastato.it;
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Violi, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato Massimo Collà Ruvolo, al Centro Direzionale, Isola G1, pec studio.legale.violi@legalmail.it;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Romano, Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci, coi quali è domiciliato in Napoli, piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, pec avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it;
Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, non costituite in giudizio;
nei confronti
Cementir Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio n. prot. 162 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Intimazione al completamento delle procedure di bonifica”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, del Ministero Ambiente e Tutela del Mare, dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, dell’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, del Comune di Napoli e dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A – Invitalia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il cons. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 29 giugno 2018 e depositato il successivo 13 luglio, Basi 15 S.r.l. ha premesso di essere divenuta proprietaria di uno stabilimento industriale non più produttivo (dal luglio 1993), ubicato nel Comune di Napoli, su un’area inclusa nel perimetro del Sito di interesse nazionale di “Bagnoli-Coroglio” (con D.M. 31 agosto 2001), in virtù di atto di scissione parziale proporzionale (del 22 luglio 2015) da Cementir Italia S.p.A., che a sua volta aveva acquistato l’opificio da Cementir-Cementerie del Tirreno (in data 27 dicembre 2007).
La ricorrente ha esposto che per l’area in questione, essendo state rilevate contaminazioni del suolo e delle acque di falda, stante il superamento dei limiti previsti dal DM 471/99 per diversi elementi, Cementir-Cementerie del Tirreno, pur dichiarandosi proprietaria incolpevole, ha presentato (nel 2004) al Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare il piano di caratterizzazione (integrandolo nel 2006) ed ha poi svolto le attività di caratterizzazione. Subentrata nella procedura, Cementir Italia S.p.A. ha portato avanti le indagini ambientali – le quali, con particolare riferimento alle acque di falda, rilevavano un livello non accettabile per le componenti 1,1-dicloroetiline, ferro e manganese – elaborando il documento di analisi del rischio sanitario ed ambientale (trasmesso il 15 luglio 2013).
La ricorrente ha esposto che la sua dante causa, con distinto ricorso (R.G. n. 5495/2014, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica), ha impugnato gli atti preparatori e le determinazioni assunte in esito al suddetto procedimento – ossia il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014, il verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 luglio 2014, il decreto della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5177/TRI/DI/9 del 14 luglio 2014, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della legge 7.8.1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della suddetta conferenza di servizi, e la nota ministeriale del 14 luglio 2014 di trasmissione dello stesso decreto ministeriale – nella parte in cui si richiede “di adempiere agli obblighi di MISE e di bonifica dell’area di sua proprietà e, in particolare, di elaborare l’analisi di rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo, […] dal momento che l’area di proprietà della ricorrente è inserita nel Piano Urbanistico Attuativo e nel più recente PUE del Comune medesimo, con destinazione a Parco Urbano”.
Con motivi aggiunti proposti nell’ambito della causa R.G. n. 5495/2014, Cementir Italia S.p.A. ha esteso la domanda di annullamento al resoconto della riunione tecnica del 28.11.2016, convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui, quanto alla contaminazione del suolo, si è rilevata la mancata trasmissione della documentazione già richiesta, ribadendosi l’invito a rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica nel termine di sessanta giorni in conformità alle prescrizioni già impartite e di quanto dichiarato dal Comune di Napoli circa la destinazione urbanistica a Parco Urbano.
Tanto premesso, Basi 15 S.r.l. ha esposto che, pur non intendendo prestare acquiescenza alle richieste del Ministero dell’Ambiente, nel mese di febbraio 2017, ha inviato un documento contenente una revisione dell’analisi di rischio, sul quale sono stati acquisiti i pareri di ISPRA e ARPA Campania.
Tuttavia, con la nota n. prot. 162 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Intimazione al completamento delle procedure di bonifica”, nel trasmettere i suindicati pareri, il Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, reputando che la nuova versione dell’analisi di rischio sito-specifica dei suoli presentata da Basi 15 S.r.l. non soddisfacesse quanto in precedenza richiesto, circa l’applicazione dei parametri di cui alla Tabella A (uso a verde pubblico e privato e residenziale) dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha intimato all’odierna ricorrente «di effettuare la rielaborazione dell’analisi di rischio sito specifica per i suoli ed a trasmettere allo scrivente Commissario straordinario ed al Soggetto Attuatore Invitalia s.p.a. la relativa documentazione entro 60 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi sinora adottati, ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi tenutasi in data 10 luglio 2014, alla riunione tecnica in data 28 novembre 2016 ed alla relativa nota del MATTM – DG STA, prot. n. 626/STA in data 16 gennaio 2017, indicate nelle premesse, oltre che ai pareri di ISPRA e di ARPA Campania, allegati alla presente», con l’avvertimento che «in caso di inadempienza verranno attivate le procedure di intervento sostitutivo, con richiesta di rimborso delle spese degli interventi effettuati, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, previsto dagli artt. 3, parr. 1, 4 e 5, e art. 11, par. 2, della direttiva 2004/35/CE».
A sostegno della domanda di annullamento di quest’ultimo atto, Basi 15 S.r.l. ha formulato sei motivi di diritto, così complessivamente rubricati: violazione e falsa applicazione degli art. 239 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento agli artt. 242, 244, 252 e 253 – violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” espresso dall’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dalla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 – violazione e falsa applicazione dei “Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica” previsti dell’Allegato 1 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dell’art. 97 della Costituzione – eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell’errore sui presupposti, del travisamento dei fatti, della contraddittorietà ed illogicità manifesta – violazione degli art. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241 – violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al proposto gravame la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e la Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare, l’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, l’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, il Comune di Napoli e l’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A – Invitalia.
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive richieste.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2019, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Dalla documentazione versata in giudizio emerge che Cementir - Cementerie del Tirreno (precedente proprietaria del sito industriale di cui si è detto nella narrativa in fatto, dante causa della Cementir Italia S.p.A., che lo ha acquistato in data 27 dicembre 2007 e lo ha poi ceduto all’odierna ricorrente a Basi 15 S.r.l., in virtù di atto di scissione parziale proporzionale del 22 luglio 2015), essendo state rilevate contaminazioni del suolo e delle acque di falda, stante il superamento dei limiti previsti dal DM 471/99 per diversi elementi, pur dichiarandosi proprietaria incolpevole, ha attivato le procedure di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, presentando di propria iniziativa il piano di caratterizzazione al Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare nel 2004, integrandolo nel 2006, ed ha poi svolto le attività di caratterizzazione.
1.1. Subentrata nella procedura, Cementir Italia S.p.A. ha portato avanti le indagini ambientali, elaborando il documento di analisi del rischio sanitario ed ambientale e trasmettendolo il 15 luglio 2013 alla suindicata Amministrazione statale.
Come si è anticipato nella narrativa in fatto che precede, la dante causa della ricorrente, con distinto ricorso (R.G. n. 5495/2014, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica), ha impugnato gli atti preparatori e le determinazioni assunte in esito al suddetto procedimento – ossia il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 23 aprile 2014, il verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 luglio 2014, il decreto della Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5177/TRI/DI/9 del 14 luglio 2014, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter della legge 7.8.1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della suddetta conferenza di servizi, e la nota ministeriale del 14 luglio 2014 di trasmissione dello stesso decreto ministeriale – nella parte in cui si richiede “di adempiere agli obblighi di MISE e di bonifica dell’area di sua proprietà e, in particolare, di elaborare l’analisi di rischio sito-specifica per lo scenario di esposizione verde/ricreativo, […] dal momento che l’area di proprietà della ricorrente è inserita nel Piano Urbanistico Attuativo e nel più recente PUE del Comune medesimo, con destinazione a Parco Urbano”.
Con motivi aggiunti proposti nell’ambito della causa R.G. n. 5495/2014, Cementir Italia S.p.A. ha esteso la domanda di annullamento al resoconto della riunione tecnica del 28.11.2016, convocata presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui, quanto alla contaminazione del suolo, si è rilevata la mancata trasmissione della documentazione già richiesta, ribadendosi l’invito a rielaborare l’analisi di rischio sito-specifica nel termine di sessanta giorni in conformità alle prescrizioni già impartite e di quanto dichiarato dal Comune di Napoli circa la destinazione urbanistica a Parco Urbano.
1.2. Divenuta proprietaria dell’area, Basi 15 S.r.l. ha inviato, nel mese di febbraio 2017, un documento contenente una revisione dell’analisi di rischio, sul quale sono stati acquisiti i pareri di ISPRA e