TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202001254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-06-01, n. 202001254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001254
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2020

N. 01254/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01601/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G A e G G, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Guerrera in Catania, V.le Libertà, 139;



contro

Comune di Naso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio Davide Di Paola in Catania, via Etnea, 289;



per l'annullamento

- dell'ordinanza -OMISSIS-, riguardante la demolizione e rimessa in pristino dei luoghi di opere abusivamente realizzate c/o il fondo di proprietà dei ricorrenti;

- di ogni altro provvedimento e/o atto da considerare antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, consequenziale ovvero, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Naso;

Visti gli atti tutti di causa;

Visto l’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. int. 1454 del 19 marzo 2020;

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 7400 del 20 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 22 del 23 marzo 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, tenuta in luogo dell’udienza pubblica con le modalità di cui all’articolo 84 d.l. n. 18 del 2020, il dott. Pancrazio Maria Savasta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti sono comproprietari di un-OMISSIS-(-OMISSIS-).

In data -OMISSIS-, hanno chiesto al Comune di Naso l’autorizzazione ad eseguire, nel citato fondo, dei lavori per l’escavazione di un pozzo e relativa copertura per l’estrazione di acqua per uso domestico.

Queste opere venivano regolarmente autorizzate dal Sindaco di Naso con l’autorizzazione edilizia -OMISSIS-

Con verbale di accertamento tecnico del -OMISSIS-del Comune rilevavano che “sul lato sud del fondo, in prossimità del confine, è collocato il pozzo con visibile la sola parte emergente di circa 65 cm. realizzata in prefabbricato precompresso di forma circolare e posta a protezione della costruzione di un pozzo”.

Con provvedimento del -OMISSIS-veniva intimata la “demolizione e rimessa in pristino dei luoghi delle opere abusivamente realizzate presso il fondo di proprietà dei signori -OMISSIS-poiché non vi sarebbe stata la comunicazione dell’avvio dei lavori entro l’anno dal rilascio della autorizzazione e in quanto la detta costruzione, posta al di sotto dei 300 metri dalla battigia, sarebbe stata realizzata senza la prescritta autorizzazione della competente Soprintendenza BB.CC.AA..

Con ricorso passato per la notifica il-OMISSIS-, i ricorrenti hanno impugnato siffatto provvedimento.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1. Violazione di legge - mancata e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 6, 10, 22, 31 e 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia) applicabili in Sicilia giusta rinvio “dinamico” di cui all’art. 1 della legge regionale 10/08/1985 n. 37;

Eccesso dl potere nelle figure sintomatiche del difetto e/o, comunque, dell’insufficienza e/o dell’approssimazione e/o dell’illogicità e/o dell’incongruenza della motivazione; del travisamento dei fatti; del difetto di istruttoria; della violazione del procedimento; della ingiustizia ed

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