TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-11-22, n. 201601662
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/11/2016
N. 01662/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2016, proposto da:
A &G S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F A e S C, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via della Cernaia 43;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D I in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento
1) della Determinazione Dirigenziale n. 554 del 24.02.2016 del Dirigente del Settore 9 Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigilanza Edilizia del Comune di Massa, Dott. Santo Tavella, di revoca dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di rimozione, custodia e trasporto autoveicoli, provvisoriamente dichiarata dalla commissione giudicatrice con verbale del 04 settembre 2015 in favore della ditta A &G S.r.l., di mancata aggiudicazione del servizio non essendovi alcun altro concorrente e di declaratoria di conclusione della procedura di gara relativa, comunicata a mezzo pec in pari data;
2) del provvedimento meramente confermativo del 08/03/2016 ricevuto per pec in pari data in riscontro dell'istanza di annullamento in via di autotutela del 01/03/2016;
3) del presupposto atto interno in data 14/09/2015 prot.n. 41630/15 del Dirigente del Settore 5 Edilizia, SUAP e Sviluppo Economico, Arch. Venicio Ticcati per l'allora Dirigente Dott.ssa Luisa Lippi, ricevuto a mezzo pec in data 21/09/2015;
4) della mail del 05/10/15 inviata dalla Dirigente Dott.ssa L.Lippi al Dirigente della Polizia Municipale come riportato nel ricorso;
5) del presupposto parere in data 16/02/2016 prot.n. 9347 del Dirigente del Settore 5 Pianificazione del territorio ed Edilizia Privata;
6) dell'art. 4 della lett. a) del capitolato speciale di gara nella parte in cui dovesse essere interpretato come impositivo dell'ulteriore requisito non previsto dal bando di "assicurare una depositeria nel territorio del Comune di Massa idonea a ricoverare almeno 10 posti auto";
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente ancorché dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dal Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente A &G S.r.l. ha partecipato, unica concorrente, alla gara indetta dal Comune di Massa per l’affidamento del servizio di rimozione, custodia e trasporto dei veicoli disposti a norma dell’art. 159 del Codice della strada, rendendosene aggiudicataria provvisoria per atto del 4 settembre 2015.
Con nota del successivo 14 settembre, l’amministrazione procedente ha tuttavia invitato la ricorrente a fornire giustificazioni circa l’idoneità dell’area destinata a ospitare la depositeria dei veicoli rimossi, indicata in offerta. Le giustificazioni fornite dall’interessata non sono state giudicate condivisibili dal Comune, che dapprima, con provvedimento del 24 febbraio 2016, ha revocato l’aggiudicazione provvisoria e dichiarato la gara deserta, per poi respingere, con atto dell’8 marzo 2016, la sollecitazione della ricorrente affinché rivedesse in autotutela il proprio operato.
1.1. Per l’annullamento della revoca e degli altri atti, presupposti e connessi, indicati in epigrafe agisce dinanzi a questo T.A.R. la società A &G, la quale affida le proprie doglianze a otto motivi in diritto e conclude altresì per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 12 ottobre 2016, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.
2. Il provvedimento di revoca del 24 febbraio 2016, impugnato in via principale, è motivato mediante il dichiarato recepimento di due note interne del 5 ottobre 2015 e del 16 febbraio 2016, provenienti dal Settore 5 del Comune, le quali a loro volta fanno seguito alla nota del 14 settembre 2015, che aveva originato la richiesta di chiarimenti nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria della gara.
La menzionata nota del 14 settembre evidenziava come l’odierna ricorrente non avesse presentato, per l’area da destinare a depositeria dei veicoli, alcuna D.I.A./S.C.I.A., ma una semplice e poco intellegibile comunicazione relativa all’avvio dell’attività di deposito/rimessa privata a far data dal 13 luglio 2015. Veniva inoltre rilevato come l’area ricadesse a norma del regolamento urbanistico adottato in zona a carattere artigianale-produttivo, incompatibile con l’attività di rimessa veicoli.
La nota del 5 ottobre 2015 conferma la mancata presentazione di denuncia o segnalazione certificata di inizio attività, e quella del 16 febbraio chiarisce la situazione urbanistica dell’area in questione e del soprastante fabbricato. Il Comune vi espone che la destinazione commerciale di quest’ultimo, assunta in forza di concessione edilizia in sanatoria, si estenderebbe al terreno di pertinenza, insuscettibile di uso separato e differenziato. Al contrario, l’utilizzo dichiarato dalla ricorrente ai fini della partecipazione alla gara riguarderebbe un’attività di servizio, corrispondente al codice 52.10.10 della classificazione