TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-12-28, n. 202014024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-12-28, n. 202014024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202014024
Data del deposito : 28 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2020

N. 14024/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04318/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4318 del 2020, proposto da
S B, G C, V C, A D P, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Siae Societa' Italiana degli Autori ed Editori, Lea Associazione Liberi Editori ed Autori non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dell’art. 2 del decreto interministeriale Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, “Disposizioni attuative dell'art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” pubblicato nella G.U. n. 140 del 3/6/2020;

di tutti gli atti a tale atto comunque connessi, coordinati e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto;


I ricorrenti premettono di appartenere alla categoria dei mandatari SIAE - composta da circa 500 operatori (che forniscono lavoro a circa 1200 lavoratori), che raccolgono circa l’80% del diritto d’autore nazionale – colpita economicamente dalla sospensione dell’attività di spettacolo a causa delle misure emergenziali per fronteggiare la pandemia da Coronavirus 19 disposto dal D. Legge n.18/2020 che ha determinato una riduzione delle entrate per l’intero settore.

Per sostenere economicamente le imprese ed i lavoratori dello spettacolo il Governo ha apprestato provvidenze con il medesimo D.L. n.18/2020, il quale, all’art. 90 -Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura – ha previsto che “Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633”.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l’accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1 ”.

Con il ricorso in esame i predetti impugnano il Decreto in epigrafe - adottato in attuazione dell’art. 90 DL 18/2020 soprariportato- nella parte in cui stabilisce, all’art. 2, che: “La quota di cui all’art. 71 octies , comma 3 bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’art. 71 septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 13.536.000 euro è così ripartita: a) il 50% pari a euro 6.768.000, è destinato agli autori; b) il 45% pari ad euro 6.091.200, è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; c) il 5% pari a euro 676.800, è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (di seguito “mandatari)”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione ed errata applicazione ed interpretazione di legge. Eccesso di potere; 2) Illegittimità per violazione degli obblighi di imparzialità e buona amministrazione. 3) Illegittimità per mancanza assoluta di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con memoria scritta a difesa del proprio operato in cui, premesse alcune eccezioni in rito, invoca l’ampio potere decisionale attribuito dal DL, contestando la correttezza dell’interpretazione datane dai ricorrenti.

La parte di ricorrente ha depositato note d’udienza in vista della trattazione dell’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 4656 dell’8 luglio 2020, è stata fissata la sollecita fissazione per la decisione del ricorso nel merito.

All’udienza pubblica del 10.11.2020, udito il difensore della parte ricorrente mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di controversia il decreto in epigrafe con cui, in attuazione dell’art. 90 del DL 18/2020 (conv. Legge n. 27/2020) è stata disposta la ripartizione delle quote tra le diverse categorie di soggetti beneficiari del 10% delle risorse riscosse a titolo di compenso per copia privata di cui all’art. 71 octies, comma 3 bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Si può prescindere dall’esaminare la questione dell’inammissibilità del gravame per mancata evocazione in giudizio delle categorie di beneficiari effettivamente controinteressate – che non si limitano alla SIAE (che, anzi, non ha alcun interesse diretto e personale al riparto del contributo in questione tra le diverse categorie di soggetti), bensì le categorie di appartenenza delle professionalità artistiche che si vedrebbero, in caso di accoglimento del ricorso, ridurre la quota spettante – dato che il ricorso va comunque respinto in quanto infondato.

Con il primo mezzo di gravame i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’art. 2 del DI impugnato per eccesso di potere in quanto sarebbe stato ampliato il contenuto della delega contenuta nell’art. 90 del D.L. 18/2020 - che verrebbe ad essere in tal modo violato – che aveva previsto che il sostegno fosse destinato a tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate (Autori, Artisti interpreti ed esecutori, Mandatari), senza prevedere una distinzione, in termini di quota percentuale, in ragione dell’appartenenza alle diverse categorie; per cui il decreto impugnato sarebbe illegittimo in quanto avrebbe introdotto una discriminazione che non trova fondamento né nella lettera dell’art. 90 del DL 18/2020, né nella sua ratio. Ad avviso dei ricorrenti tale misura di sostegno è finalizzata ad erogare un ausilio generalizzato al settore con carattere di universalità.

Con il secondo mezzo di gravame si contesta la scelta del DM in epigrafe di destinare

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