TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-27, n. 202410695
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Pubblicato il 27/05/2024
N. 10695/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12433 del 2023, proposto da
M T, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di accesso avanzata a mezzo p.e.c. il 13 luglio 2023, nonché per il riconoscimento del diritto ad accedere integralmente a quanto richiesto con l'istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 17 maggio 2024, con la quale parte ricorrente chiede che venga dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il sig. T ha premesso di essere stato ammesso al 90° corso di formazione per allievi vigili del fuoco, dal quale ha dovuto, suo malgrado, a causa di «sopravvenute problematiche familiari» , rassegnare le dimissioni, accolte dal Capo Dipartimento con decreto n. 7 del 2 febbraio 2021.
1.1. Tuttavia, in pari data, a seguito del venir meno delle condizioni ostative alla frequenza del corso e «ancora all’oscuro del predetto accoglimento» , ha presentato istanza per la loro revoca.
1.2. In assenza di evidenze dell’avvenuto interessamento del Capo Dipartimento, unica autorità competente a pronunciarsi sull’istanza, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, il ricorrente ha presentato, in data 22 giugno 2023, alla Direzione centrale per le risorse umane domanda di accesso, al fine di acquisire «copia semplice, anche in formato digitale, dei documenti attestanti la trasmissione della richiesta di revoca delle dimissioni di cui alla nota in data 2.2.2021…al Capo Dipartimento…” .
1.3. Poiché l’articolazione investita dell’istanza ha declinato la propria competenza, la domanda di accesso è stata inoltrata, in data 13 luglio 2023, alla Direzione centrale per la formazione, rimasta, però, priva di riscontro.
1.4. Con il ricorso introduttivo, il sig. T ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., al fine di tutelare il proprio «interesse a comprendere se il Capo del Dipartimento dei VV.F. sia mai stato posto a conoscenza della sua richiesta di [revoca delle] dimissioni» .
2. Con l’ordinanza dell’11 dicembre 2023, n. 18612, il Collegio, avendo constatato che la trasmissione dell’intera trattazione all’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento da parte della Direzione centrale per la formazione è avvenuto in data 24 luglio 2023, ma che «l’interesse del ricorrente è conoscere se il dirigente apicale sia stato investito della vicenda anteriormente a tale data» , ha ordinato all’amministrazione «di depositare tutte le note di trasmissione aventi ad oggetto l’istanza del ricorrente e specificamente dirette al Capo Dipartimento» .
3. All’esito della camera di consiglio del 5 marzo 2024, non avendo l’amministrazione adempiuto, il Collegio, con l’ordinanza del 7 marzo 2024, n. 4665, ha reiterato all’amministrazione l’invito a produrre la documentazione richiesta, anche ai sensi dell’art. 64, co. 4, c.p.a.
4. In data 29 marzo 2024, l’amministrazione da depositato tutta la corrispondenza intercorsa tra i vari uffici concernente la posizione del ricorrente.
5. Con memoria in data 17 maggio 2024, il ricorrente ha fatto presente che dall’allegato n. 3 «si evince…che la revoca delle dimissioni del Sig. TOMASSINI…è stata inoltrata al Capo del Dipartimento il 3.2.2021… allorché il predetto Ente aveva già deliberato sulle dimissioni, senza quindi conoscere della revoca delle stesse» , ritenendo tale documento satisfattivo delle esigenze probatorie da utilizzare nel giudizio rg 10168/2023 pendente ai fini della riammissione al 90° corso e chiedendo, quindi, la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
6. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2024, la causa è passata in decisione.
7.