TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-01-28, n. 202101186
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 01186/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09945/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9945 del 2012, proposto da
Startup Communication S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona, 8;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Pirenei S.r.l., Tele Nord S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
a ) delle note della Divisione III della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, datate 3 agosto 2012, con le quali è stata comunicata alla ricorrente l'esclusione dalle procedure di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz di cui al decreto 23 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le Regioni Lombardia e Veneto;
b ) degli elenchi delle emittenti ammesse all'attribuzione delle misure compensative previste per le Regioni Lombardia e Veneto dal decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (in G.U.R.1. n. 50 del 29 febbraio 2012), nella parte in cui non comprendono l'odierna ricorrente;
c ) di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o connesso, anche di esecuzione, ivi inclusi, ove occorra, il decreto 23 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U.R.I. n. 50 del 29 febbraio 2012 e le risposte ministeriali ai quesiti relativi al medesimo decreto;
nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il dott. N D P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 novembre 2012, StartUp Communication S.p.A. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, le note del MISE del 3 agosto 2012, con cui è stata ad essa comunicata l’esclusione dalla procedura di attribuzione delle misure compensative per il rilascio volontario di frequenze di banda 790-862 Mhz di cui al D.M. del 23 gennaio 2012, per le Regioni Lombardia e Veneto.
1.1. La ricorrente espone di aver deciso di retrocedere volontariamente al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) alcune delle proprie frequenze in Lombardia e Veneto (canali 32 e 42 in Lombardia, canali 67 e 24 in Veneto), presentando istanza, nell'ambito delle procedure svolte dallo stesso Dicastero, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; detta norma ha stabilito che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fossero definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione agli operatori locali di misure economiche compensative " finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8 ", vale a dire i canali da 61 a 69 UHF.
1.2. L’esclusione della ricorrente dalla procedura è stata disposta, in quanto l’Amministrazione ha riscontrato che ciascuno dei canali per i quali intendeva procedere alla dismissione volontaria risultavano attribuiti “ad altro operatore con il quale occorreva stipulare un’intesa”.
1.3. Avverso il provvedimento di esclusione, è insorta la società ricorrente, proponendo i seguenti motivi di ricorso: 1) Nullità o in subordine annullabilità per incompetenza del sottoscrittore della nota impugnata e violazione del decreto MISE del 7 maggio 2009, eccesso di potere per sviamento, errore di fatto e di diritto ; 2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 7 ss. e 10 bis della legge n. 241/1990 (nonché delle varie direttive europee in subiecta materia) e dell’art. 42 comma 2 del d.lgs. n. 177/2005, dell’art. 23 della legge n. 112/2004, dell’art. 1