TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2013-06-12, n. 201313717
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N. 13717/2013 REG.PROV.PRES.
N. 11300/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11300 del 1998, proposto da:
Soc Termomeccanica Spa (Ati) e Soc Ing E Mantovani Spa, tutti in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv. P D F, S D F, C D F, M B ed A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via XX Settembre, 1;
contro
Consorzio Area Sviluppo Industriale Della Prov.Di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. G A D T, C S, con domicilio eletto presso Benedetto Gargani in Roma, v.le G. Mazzini, 55;
nei confronti di
- Soc Saceccav Sacede Depurazioni Spa (Ati), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Francesco Romanelli, Gustavo Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
- Consorzio Cooperativa Costruzioni (Ati), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Elia Barbieri, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, 88;
- Soc Sicea Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Filippo Satta, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via P.G. Da Palestrina, 47;
per l'annullamento
atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto concorso per l'affidamento della conduzione tecnica delle infrastrutture consortili
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;
- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;