TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-04-07, n. 202104121
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2021
N. 04121/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05523/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5523 del 2020, proposto da O srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e M A, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di M A in Roma, via del Tibet, 41;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Pneulife scrl, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
degli artt.5, commi 2, 4, 5, 6, 7, 10, comma 2 e degli allegati V, VI, punti 9, 10, VII del D.M. n.182 del 19 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.93 dell’8 aprile 2020, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. S L, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
O srl, iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta, svolge attività di importazione e vendita di nuovi pneumatici, in forma individuale, per circa 3.000 tonnellate l’anno, con 66 dipendenti e un fatturato di €37 milioni per il 2018.
La Società fa anche raccolta e smaltimento di pneumatici fuori uso (p.f.u.), secondo le suddette percentuali di attività: in Sicilia per il 62,50%, in Calabria per il 14,75%, in Puglia per il 6,92%, in Campania per il 5,32%, in Basilicata per il 5,16%, nel resto dell’Italia al di sotto del 2,00%.
In sostanza si vendono copertoni nuovi, si raccolgono e si smaltiscono copertoni usati, intrattenendo rapporti coi gommisti da un lato e con gli smaltitori dall’altro.
In base all’art.228 del D.Lgs. n.152 del 2006 e al D.M. n.82 del 2011 attuativo, vi è la possibilità di operare in forma singola o associata (tramite consorzi).
Il privato che compra il copertone nuovo, oltre al prezzo, versa un contributo ambientale per il p.f.u., per la raccolta e il recupero, visibile in fattura.
Con D.M. n.182 del 19 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.93 dell’8 aprile 2020, in vigore dal successivo 23 aprile 2020, veniva assunto il nuovo Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione dei p.f.u., con vincolo di adeguamento al nuovo sistema nel termine di mesi 6 dalla predetta entrata in vigore, ex art.10, comma 2.
In particolare nell’art.5, commi 2, 4, 5, 6, 7 del nuovo Regolamento è previsto che:
2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V.
4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.
5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta.
6. L'attività di gestione in forma individuale può essere iniziata dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attività da parte dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152.
7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6 costituisce violazione dell'obbligo di gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nello specifico, per gli operatori individuali con attività dalle 200 tonnellate in su, con l’allegato V veniva imposto anche un target percentuale di raccolta per aree regionali su tutto il territorio nazionale, con l’allegato VI, punti 9, 10 introdotto l’obbligo di indicazione dei criteri di copertura globale mediante l’individuazione degli impianti di recupero e le relative autorizzazioni nonché l’indicazione, per le attività di prelievo e di trasporto, delle informazioni sui soggetti abilitati nelle diverse aree geografiche, con l’allegato VII imposto l’inoltro del prospetto sulle tonnellate di p.f.u. raccolti per ciascuna area.
O srl impugnava detto D.M. in parte qua, in relazione in particolare al suddetto art.5, commi 2, 4, 5, 6, 7, all’art.10, comma 2, agli allegati V, VI, punti 9, 10, VII ivi richiamati, laddove è imposto l’obbligo di gestione dei p.f.u. sull’intero territorio nazionale per chi immette sul mercato del ricambio almeno 200 tonnellate di pneumatici, con dimostrazione dell’effettiva capacità di operare su tutto il territorio nazionale, con dichiarazione sull’effettiva quantità di p.f.u. raccolte nelle varie aree, anche in termini percentuali sull’obiettivo prefissato, con obbligo esteso anche ai soggetti che operano in forma individuale, sanzionati ove inadempienti ai suddetti obblighi.
La ricorrente deduceva la violazione del D.Lgs. n.152 del 2006, degli artt.3, 9 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 4, 5, 6 della Legge n.287 del 1990, degli artt.3, 41, 97 Cost., delle Direttive 2000/53/UE, 2008/198/UE, degli artt.101, 102 TFUE nonché l’eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e per sviamento.
La Società in particolare ha fatto che presente che il ciclo di vita dei p.f.u., intimamente connesso colla vendita dei