TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300434
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00434/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01621/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via P. Colletta n. 12;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Napoli del -OMISSIS- e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;

B) provvedimento di informativa Interdittiva della Prefettura di Napoli;

C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:

-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Napoli;

- della Nota della Questura di Napoli;

- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;

- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;

- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;

D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:

- il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n-OMISSIS- Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.-OMISSIS-del 26.11.2014;

E) Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri n.-OMISSIS-

F) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;

G) di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico o connesso a quello impugnato

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da -OMISSIS- il 20/4/2022:

A) Dell'informativa antimafia ostativa del Prefetto di Napoli del -OMISSIS- e da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa della impresa;

B) Del provvedimento di informativa Interdittiva della Prefettura di Napoli;

C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi:

-della Nota della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale Napoli;

- della Nota della Questura di Napoli;

- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia Napoli;

- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;

- della Nota del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli;

D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:

-il D.Lg.vo n°159/2011, il D.Lg.vo n° 153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS-Uff.II-Ord.Sic.Pub.dell'8.2.2013 e n.-OMISSIS-del 26.11.2014;

E) Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri n.-OMISSIS-

F) del verbale del GIA ove emerge la condizionabilità mafiosa della ditta ricorrente;

G) di ogni altro provvedimento presupposto, propedeutico o connesso a quello impugnato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 25 marzo 2022 la-OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento del 17 marzo 2022 (prot. n. -OMISSIS- con cui la Prefettura ha adottato l’informazione interdittiva antimafia nei suoi confronti.

A supporto del ricorso propone le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l.241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. Del codice antimafia-sviamento.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento non espliciterebbe adeguatamente le ragioni sottese all’ipotizzato rischio di condizionamento mafioso gravante sulla società, limitandosi a richiamare elementi esterni quali la relazione del GIA ed i singoli atti degli Organi di polizia. In realtà, prosegue la ricorrente, sia il sig. -OMISSIS- amministratore della ricorrente, che la figlia -OMISSIS-sono indicati nel gravato provvedimento come soggetti vicini ai clan della zona, ma sia i reati ascritti a carico del-OMISSIS-che della figlia sarebbero stati archiviati, ma la Prefettura non avrebbe tenuto conto di tali circostanze che comproverebbero l’assenza di legami con le consorterie criminali.

Viziata da un evidente errore logico sarebbe poi la tesi espressa nel provvedimento impugnato, prosegue parte ricorrente, per la quale il Sig. -OMISSIS- avrebbe avviato l’attività di vigilanza mediante la-OMISSIS-per eludere l’applicazione delle restrizioni antimafia sulla società -OMISSIS- a sua volta attinta da informazione interdittiva.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - violazione di legge art. 3 l. 241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia – travisamento dei fatti – carenza di presupposti – carenza istruttoria - eccesso di potere.

Secondo parte ricorrente il provvedimento gravato sarebbe viziato da un errore di impostazione, in quanto la Prefettura avrebbe focalizzato l’attenzione sulla continuità tra le società -OMISSIS- senza sottoporre a vaglio critico gli elementi che riguardavano i presunti legami tra il -OMISSIS- e la criminalità organizzata. Peraltro le vicende societarie del -OMISSIS- nella -OMISSIS-dimostrerebbero che vi sarebbe una cesura tra l’esponente, i cessionari a cui egli ha trasferito le quote nel tempo e le consorterie malavitose.

Peraltro, il provvedimento impugnato non evidenzierebbe alcun controllo nel corso del quale sia stato evidenziato un qualche collegamento.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione di legge art. 3 l. 241/90 in relazione artt. 91 e 84 d.lgs. del codice antimafia – inattualità.

In ogni caso gli indizi di contaminazione mafiosa evidenziati dalla prefettura sarebbero anche inattuali, in quanto i fatti rilevati dalla prefettura sarebbero datati e sarebbero stati comunque superati dall’archiviazione del procedimento.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione del codice antimafia – violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del codice – eccesso di potere – sviamento.

In ogni caso, prosegue la società attrice, quand’anche si accedesse alla fallace ricostruzione della Prefettura, l’Amministrazione avrebbe comunque violato l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, in quanto l’eventuale contributo prestato dalla ricorrente dovrebbe comunque considerarsi occasionale, con conseguente applicazione di una delle misure di prevenzione collaborativa contemplata dalla predetta norma.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell’interno – UTG di Napoli che ha depositato gli atti dell’istruttoria.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20 aprile 2022, anche sulla base della documentazione versata in atti dall’Amministrazione ha ulteriormente censurato il provvedimento interdittivo proponendo le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.l. 90 del 2014 – eccesso di potere – sviamento.

L’archiviazione dell’inchiesta penale riguardante il -OMISSIS- e la figlia non sarebbe stata disposta per intervenuta prescrizione, ma per carenza degli elementi indizianti. La Prefettura avrebbe dovuto considerare anche gli elementi che scagionavano il -OMISSIS- e la figlia, laddove avrebbe considerato solo le risultanze dell’inchiesta e non anche le valutazioni di irrilevanza penale svolte dal GIP e dal Tribunale del riesame nei confronti del sig. -OMISSIS- e della figlia.

Secondo la ricorrente, inoltre, l’unica circostanza su cui si fonderebbe l’impugnata era la titolarità della -OMISSIS- anch’essa incisa da interdittiva antimafia.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 del codice antimafia – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990.

Il giudizio di permeabilità mafiosa sarebbe suffragato dalle sole risultanze degli organi inquirenti senza tener conto degli elementi contrari e si fonderebbe su mere congetture. Senza considerare che tutti i partecipanti al capitale della ricorrente, incluso il -OMISSIS-, sarebbero soggetti incensurati. In definitiva il complesso indiziario sarebbe del tutto inidoneo a sorreggere l’informazione interdittiva.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis del codice antimafia – eccesso di potere – sviamento.

Seppure si aderisse al debole quadro indiziario ipotizzato dalla prefettura, prosegue la ricorrente, sarebbe comunque applicabile la previsione di cui all’art. 94-bis del codice antimafia che ha introdotto le misure di prevenzione collaborativa, che, invece, la prefettura avrebbe omesso di valutare.

Parte ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a. ha insistito nel contestare che l’archiviazione del procedimento penale a carico del sig. -OMISSIS- e della figlia sia avvenuta per motivi di merito e non per prescrizione. All’uopo rappresenta che, a fronte dell’istanza di acceso proposta, la Prefettura ha dedotto di non essere in possesso del provvedimento di archiviazione, con la conseguenza, deduce la ricorrente, che emergerebbe anche sotto tale profilo il denunciato deficit di istruttoria.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2022 la causa è stata introitata in decisione.

Giova riportare i passi salienti della gravata informazione interdittiva per poi scrutinare le censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti.

La-OMISSIS- svolge “ attività di vigilanza armata e non armata privata diurna e notturna, il servizio scorte trasporto valori, piantonamento fisso e sorveglianza generale, gestione centrale ed operativa per servizi di teleallarme custodia valori, servizi di portierato non armato ...O ... la società ha un capitale sociale pari ad euro 10.000,00 interamente detenuto da -OMISSIS-…La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è detenuta da -OMISSIS- nato a -OMISSIS-Ricoprono la carica di consiglieri: il socio unico -OMISSIS- nato a -OMISSIS-”. Quest’ultimo, secondo quanto precisa il provvedimento gravato è stato consigliere di amministrazione della società nonché “ proprietario di quote della Società-OMISSIS- fino al marzo 2021 (70% del capitale sociale);
il medesimo, peraltro, è stato proprietario di quote della società -OMISSIS- con sede Napoli C.F. -OMISSIS-destinataria del citato provvedimento interdittivo antimafia prot. n.-OMISSIS-
”. Il presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente, sig.-OMISSIS-“ è stato già legale rappresentante della -OMISSIS-— c.f. -OMISSIS-con sede in-OMISSIS- c.f. -OMISSIS-destinataria, come sopra rappresentato, di interdittiva antimafia n. -OMISSIS- adottata in considerazione anche di provvedimenti giudiziari (p.p. n. -OMISSIS-R. G.N.R. del Tribunale di Napoli), e sulla scorta dei rapporti intercorsi tra-OMISSIS-e -OMISSIS- ";
secondo quanto ulteriormente precisato nel gravato provvedimento egli avrebbe compiuto “ operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro e delle altre utilità “provento dei delitti commessi da P-OMISSIS-(capo clan dell'omonima consorteria criminale) attribuiva fittiziamente a-OMISSIS-la titolarità della -OMISSIS-., ditta individuale di -OMISSIS- -OMISSIS-. Da tali riscontri sono emersi elementi di contiguità del consigliere -OMISSIS- con soggetti ritenuti contigui al clan camorristico -OMISSIS-;
dall'esame della visura camerale storica, emerge come il -OMISSIS-, nel corso degli anni, abbia posto in essere condotte finalizzate ad eludere i controlli antimafia attivando e cessando società di vigilanza;
in particolare, si sottolinea la contiguità tra la società-OMISSIS- e la -OMISSIS-. gravata dal menzionato provvedimento interdittivo antimafia, evidenziando che:

· in data 18 giugno 2019, cessa dalla carica di consigliere della -OMISSIS-;

· in data 3 dicembre 2019, apre una unità locale in -OMISSIS-, medesimo indirizzo ove insisteva l'unità locale della -OMISSIS- fino al 18.10.2019, data della cessazione di quest'ultima;

· entrambe le società hanno negli assetti societari -OMISSIS-;
due dei quattro dipendenti della società-OMISSIS- ovvero, il -OMISSIS- che riveste, tra l'altro, varie qualifiche societarie nella "-OMISSIS-" e tale -OMISSIS- provengono dalla citata società interdetta.

CONSIDERATO che la DIA di Napoli ha comunicato che "da fonte aperta internet si è appreso che -OMISSIS-(padre e figlia), rispettivamente attuale presidente del consiglio di amministrazione ed ex proprietario di quote azionarie della impresa -OMISSIS-sono coinvolti in una indagine della DDA di Napoli. L'indagine avrebbe portato al sequestro di oltre 700 milioni di euro riferiti a conti correnti bancari, immobili e società tutte riconducibili a gruppi criminali legati ai clan camorristici dei -OMISSIS-, -OMISSIS-e dei loro scissionisti -OMISSIS-etc ...), gruppi criminali che opererebbero anche sul territorio lombardo. Da tale carteggio emerge, nei confronti dì -OMISSIS- padre e figlia, la sussistenza di fondati motivi per ritenere che le società nelle quali questi ultimi rivestono cariche/qualifiche giuridiche possano ricadere nella sfera d'influenza del clan camorristico degli -OMISSIS- ".

Il medesimo provvedimento si intrattiene poi sui collegamenti tra la -OMISSIS-s.r.l. il sig. -OMISSIS- sulla base delle seguenti circostanze: “ - a seguito del provvedimento interdittivo emesso in data 11.6.2019 nei confronti della-OMISSIS-, il 3 dicembre del medesimo anno, il -OMISSIS- ha collocato la sede operativa della società-OMISSIS- in -OMISSIS-già sede della società-OMISSIS-;
- entrambe le società, inoltre, hanno nei propri assetti, oltre a -OMISSIS- anche -OMISSIS-(già socio di maggioranza della-OMISSIS-);

- così come nella-OMISSIS-, anche nella società-OMISSIS-risulta essere dipendente -OMISSIS-, figlia del -OMISSIS- -OMISSIS-. Inoltre risulta che in data 12.07.2017 -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- (figlia e padre) rispettivamente attuale presidente del consiglio di amministrazione ed ex proprietario di quote azionarie della impresa -OMISSIS-sono stati coinvolti in un' indagine della DDA di Napoli confluita in un procedimento penale.

-OMISSIS- nato -OMISSIS- consigliere di amministrazione, dal 04.08.2017 al 03.01.2019 è stato proprietario di quote della società-OMISSIS- SRL con sede Napoli C.F. -OMISSIS-destinataria del citato provvedimento interdittivo antimafia.

Inoltre dall'esame della visura camerale storica, è emerso come il -OMISSIS-, nel corso degli anni, abbia posto in essere condotte finalizzate ad eludere i controlli antimafia aprendo e cessando società di vigilanza, in particolare, si sottolinea la contiguità tra la società -OMISSIS- gravata dal menzionato provvedimento interdittivo antimafia, in particolare:

- in data 18 giugno 2019, cessa dalla carica di consigliere della-OMISSIS-- in data 3 dicembre 2019, apre una unità locale in -OMISSIS-, medesimo indirizzo ove insisteva l'unità locale della-OMISSIS-, fino al 18.10.2019, data della cessazione di quest’ultima;

- entrambe le società hanno negli assetti societari -OMISSIS-;

Peraltro due dei quattro dipendenti della società in disamina, ovvero, il -OMISSIS- che riveste, tra l'altro, varie qualifiche societarie, nella "-OMISSIS-" e -OMISSIS- provengono dalla citata società interdetta ".

Il provvedimento antimafia impugnato indica poi analiticamente le deduzioni proposte in sede procedimentale da parte ricorrente e le repliche, del pari analitiche, dell’Amministrazione.

Ciò premesso, il ricorso e i motivi aggiunti si articolano su due gruppi di censure: il primo gruppo contesta il merito della valutazione prognostica compiuta dalla prefettura;
il secondo appunta le critiche sulla scelta di adottare l’informazione interdittiva anziché adottare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis.

Con riguardo alle censure di merito parte ricorrente lamenta il vizio della motivazione e il travisamento del provvedimento di archiviazione che sarebbe stato adottato per insussistenza degli indizi e non per avvenuta prescrizione. Inoltre, prosegue la ricorrente, la prefettura avrebbe valorizzato solo i pochi elementi indizianti e non anche quelli esimenti.

Le censure non colgono nel segno.

1. La semplice lettura del provvedimento impugnato consente di superare l’eccezione di vizio di motivazione atteso che la Prefettura ha puntualmente indicato i contatti, le inchieste, le cointeressenze e finanche le singole operazioni assuntamente elusive poste in essere dal -OMISSIS- -OMISSIS-, con la conseguenza che dalla motivazione del provvedimento è univocamente possibile risalire all’iter logico seguito dall’Amministrazione.

1.1. Può altresì all’evidenza rilevarsi che la Prefettura, lungi dal pretermettere le argomentazioni difensive proposte dalla ricorrente, le ha puntualmente analizzate dedicando ad esse un’intera sezione del provvedimento confutando le deduzioni difensive proposte nell’ambito del contraddittorio procedimentale.

2. Quanto al profilo dell’archiviazione per il reato di riciclaggio, invero, dalla lettura dell’OCC della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – Ufficio -OMISSIS- emerge che la prescrizione sia stata la ragione per cui non si è proceduto nei confronti del -OMISSIS- e della figlia solo per uno dei reati di riciclaggio contestati ovvero quello attinente alla Società -OMISSIS-, mentre per l’analogo titolo di reato relativo alla vicenda della -OMISSIS-e la-OMISSIS- la valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari sarebbe stata relativa al merito.

Nondimeno ritiene il Collegio che la circostanza sia sostanzialmente irrilevante.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato, nell’ambito della prevenzione, che il relativo provvedimento sia svincolato dall’accertamento rigoroso della prova, ben potendo lo stesso basarsi esclusivamente sull’indizio, restando all’Autorità giudiziaria l’esclusiva competenza dell’accertamento della responsabilità personale scaturente dalla commissione di un fatto dannoso o pericoloso. Infatti, la giurisprudenza amministrava formatasi in materia ha statuito che “gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).

La finalità preventiva dei provvedimenti amministrativi antimafia e la conseguente necessità di valutarne la motivazione secondo un criterio di probabilità logica devono misurarsi con il quadro indiziario, sovente eterogeneo a seconda delle realtà locali e comunque sempre mutevole nel tempo, del fenomeno infiltrativo mafioso nel mondo imprenditoriale, dovendo porsi al passo con la rapida evoluzione dell’economia nell’ambito di un sistema ormai improntato alla c.d. globalizzazione e alla dimensione internazionale dei flussi finanziari e degli scambi economici. In tal senso, da ultimo, giova richiamare gli indirizzi espressi nella sentenza del, di cui si riportano taluni stralci: “Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343)… (.)…lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…(.)... Vale ancora ricordare che ai fini della legittima adozione del provvedimento interdittivo è sufficiente la contiguità soggiacente agli ambienti della criminalità organizzata, non richiedendosi necessariamente la ben più forte contiguità compiacente, essendo anche la prima insidiosa per la propria capacità pervasiva all’interno dell’economia” (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7890).

Per tali ragioni non è decisiva la circostanza che l’inchiesta penale-OMISSIS- che ha riguardato le persone del -OMISSIS- e della figlia si sia conclusa per l’avvenuta prescrizione dei reati contestati ovvero per l’insufficienza del quadro probatorio, atteso che rilevano le circostanze relative al rapporto di contiguità fattuale tra il sig. -OMISSIS-, amministratore della ricorrente, ed ambienti della criminalità organizzata effettivamente desumibili dai plurimi atti di indagine svolti e depositati agli atti.

Sotto tale profilo lo stesso decreto di archiviazione del 29 ottobre 2019 relativo al procedimento n.-OMISSIS- afferma che le circostanze rilevate nel corso delle indagini “non consentono di ritenere acquisito” il presupposto idoneo a sostenere “una richiesta di rinvio a giudizio degli indagati”, ma ciò non toglie che gli stessi fatti se riguardati con la lente della prevenzione antimafia abbiano legittimamente condotto la Prefettura all’adozione della misura interdittiva, tenuto conto che quel che rileva è la congerie di contatti personali e cointeressenze economiche che, pur non dando luogo alla configurazione di una specifica fattispecie di reato, siano comunque idonei a comprovare l’esistenza di rischi di condizionamento.

Rischi vieppiù rilevanti in relazione alla tipologia di rapporti ipotizzati, che non si esauriscono nei meri contatti, ma riguarderebbero relazioni patrimoniali tra esponenti criminali e il -OMISSIS- il quale, attraverso le società -OMISSIS-e-OMISSIS-, prima, e la-OMISSIS-, poi, avrebbe sostanzialmente messo a disposizione un canale per il reimpiego delle somme provenienti da attività del sodalizio criminale.

Peraltro, il provvedimento impugnato risulta piuttosto circostanziato nel descrivere i collegamenti tra il -OMISSIS- e la -OMISSIS- rintracciando le numerose vicende societarie verosimilmente poste in essere al fine di eludere l’applicazione della normativa della prevenzione antimafia (“ dall'esame della visura camerale storica, è emerso come il -OMISSIS-, nel corso degli anni, abbia posto in essere condotte finalizzate ad eludere i controlli antimafia aprendo e cessando società di vigilanza, in particolare, si sottolinea la contiguità tra la società -OMISSIS- gravata dal menzionato provvedimento interdittivo antimafia, in particolare: - in data 18 giugno 2019, cessa dalla carica di consigliere della-OMISSIS-- in data 3 dicembre 2019, apre una unità locale in -OMISSIS-, medesimo indirizzo ove insisteva l'unità locale della-OMISSIS-, fino al 18.10.2019, data della cessazione di quest’ultima;- entrambe le società hanno negli assetti societari -OMISSIS-;
Peraltro due dei quattro dipendenti della società in disamina, ovvero, il -OMISSIS- che riveste, tra l'altro, varie qualifiche societarie, nella "-OMISSIS-" e -OMISSIS- provengono dalla citata società interdetta
").

In definitiva il quadro indiziario delineato nel gravato provvedimento antimafia vale ad individuare una fitta serie di contatti, rapporti finanziari e legami societari che sono attestati dalle numerose inchieste e che valgono a delineare un quadro fortemente indiziante di legami con consorterie criminali che rendono, in base al criterio del “più probabile che non” applicabile ai provvedimenti della specie, la sussistenza di rischi di contaminazione criminale.

Né può ritenersi che i fatti indicati nel provvedimento impugnato siano privi del requisito di attualità, trattandosi di comportamenti reiterati che accompagnano la società ricorrente fin dalla sua nascita e ricollegabili a vicende anche di moto anteriori che testimoniano una perduranza dei rischi di contaminazione.

3. Con le ulteriori censure la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 94-bis del TUA in tema di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale.

Rileva in proposito l’art. 94-bis, comma 1, d.lvo n. 159/2011, in tema di “misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale”, ai sensi del quale “il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale”.

La giurisprudenza di legittimità, nel delineare il presupposto dell’agevolazione occasionale, ha chiarito che “ la verifica dell’occasionalità dell’infiltrazione mafiosa, pertanto, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dalla suddetta disposizione, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 dell’art. 34-bis in esame (cfr. Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, -OMISSIS- 02;
Sez. 6, n. 30168 del 07/07/2021, -OMISSIS-, -OMISSIS-). L’istanza proveniente dall'impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall’interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo "occasionale" quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all’impresa di "bonificarsi" riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’ambito dell’apprezzamento del giudice della prevenzione, sulla istanza di controllo volontario, ricomprende necessariamente e con carattere di decisività, le concrete possibilità dell’azienda di compiere "fruttuosamente" il cammino verso il "riallineamento con il contesto economico sano", anche attraverso i controlli e le sollecitazioni che il giudice può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrata attraverso l’amministratore giudiziario"(Sezioni unite, n. 46898 del 26/09/2019, -OMISSIS- in motivazione)
” (cfr. Cassazione penale, Sez. I, n. 4052 del 20 dicembre 2021).

Ebbene, deve osservarsi che la giurisprudenza citata consente di escludere che la fattispecie in esame, ed il pericolo infiltrativo posto a fondamento dell’impugnato provvedimento interdittivo, sia riconducibile alla nozione legislativa di “agevolazione occasionale”.

Invero, a prescindere dal dato “statico” relativo alla stabilità dei collegamenti mafiosi sulla quale si regge la misura interdittiva, di per sé incompatibile con il carattere “occasionale” della situazione infiltrativa, deve osservarsi che anche nella prospettiva “dinamica”, sulla quale pone l’accento la giurisprudenza citata, emerge l’inidoneità delle misure introdotte in funzione dichiaratamente depurativa dalla società ricorrente a realizzare il "riallineamento con il contesto economico sano" della stessa: vi si oppone la stessa natura temporalmente indefinita che le misure in discorso dovrebbero assumere al fine di porre al riparo, ammessa la loro efficacia a tal fine, la società dall’influenza criminale, in ragione della uguale indeterminatezza temporale dell’assetto proprietario attuale.

Ed infatti, dal quadro indiziario emergente dal gravato provvedimento risulta che la stessa genesi della società ricorrente sarebbe da ricondurre ad una modalità di strumentalizzazione dell’apparato societario, con la conseguenza che il carattere stabile dei collegamenti sarebbe ravvisabile per definizione.

In definitiva tutte le censure si appalesano infondate e il ricorso nonché i motivi aggiunti devono essere respinti.

La rilevanza degli interessi fatti valere e la particolare natura della controversia consentono l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

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