TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-05-06, n. 202000465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-05-06, n. 202000465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000465
Data del deposito : 6 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2020

N. 00465/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di ER (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DO SO in ER, via Dogana Vecchia n. 40;



contro

Comune di Mugnano del Cardinale non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Spizuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-non costituita in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa adozione delle opportune misure cautelari:

a) degli atti e delle operazioni relativi al Concorso Pubblico per la copertura di un posto di categoria --OMISSIS--” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale del comparto funzioni locali, indetto dal Comune di Mugnano del Cardinale (AV), nella misura in cui a mezzo degli stessi la ricorrente è risultata 3^ (terza) nella graduatoria finale di merito ed in particolare:

b) della Determinazione -OMISSIS-del Responsabile del procedimento sub a) del Comune di Mugnano del Cardinale, di approvazione degli atti della procedura e contestuale nomina del vincitore;

c) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nella misura in cui, a mezzo degli stessi, la ricorrente è risultata “terza” nella graduatoria finale anziché “prima classificata”, ed in particolare:

- del -OMISSIS-, con cui si è proceduto alla formulazione della graduatoria finale di merito, alla chiusura del procedimento concorsuale ed alla rimessione degli atti al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali;

- dei -OMISSIS-, relativi alle operazioni di correzione degli elaborati della seconda prova scritta, nella misura in cui la Commissione non ha provveduto ad annullare l'elaborato della candidata -OMISSIS-, ammettendola alle fasi successive, poi risultata prima classificata;

- dei verbali -OMISSIS-, relativi, rispettivamente, alle operazioni di definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove scritte, e di attribuzione dei relativi punteggi sui titoli ai candidati, in particolare nella misura in cui la Commissione ha erroneamente attribuito alla candidata -OMISSIS-– poi risultata seconda classificata – nella valutazione dei “Titoli ulteriori, culturali e professionali” di cui al punto B) dell'art. 7 di lex specialis , 1 punto su 2, in luogo di quello effettivamente attribuibile pari a 0,50 punti su 2, nonché nella misura in cui la medesima Commissione non ha erroneamente attribuito alla ricorrente – nella medesima valutazione dei “Titoli ulteriori, culturali e professionali” di cui al punto B) – l'ulteriore punteggio di 0,50 punti rispetto al punteggio di 0,50 punti già attribuiti;

d) per quanto occorra della -OMISSIS-con cui è stata indetta la procedura de qua , nonché della -OMISSIS-con la quale si provvedeva alla nomina della Commissione esaminatrice del Concorso in oggetto, così come richiamati nella Determinazione sub b);

e) per quanto occorra, di tutti gli atti della procedura concorsuale sub a), del bando di concorso ed ogni eventuale rettifica e/o integrazione;

f) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;

g) per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la giusta riattribuzione dei punteggi nella graduatoria finale di merito e, conseguentemente, a risultare la legittima vincitrice del Concorso pubblico sub a).

Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei seguenti atti già impugnati con ricorso introduttivo: a) di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, nella misura in cui, a mezzo degli stessi, la ricorrente è risultata “terza” nella graduatoria finale anziché “prima classificata”, ed in particolare: b) del -OMISSIS-, con cui si è proceduto alla formulazione della graduatoria finale di merito, alla chiusura del procedimento concorsuale ed alla rimessione degli atti al Responsabile del procedimento per gli adempimenti consequenziali; c) del verbale di insediamento della Commissione giudicatrice -OMISSIS-, nonché dei -OMISSIS-, relativi alle operazioni di valutazione e correzione degli elaborati anche della seconda prova scritta, nella misura in cui la Commissione non ha provveduto ad annullare l'elaborato della candidata -OMISSIS-, ammettendola alle fasi successive, poi risultata prima classificata; d) dei verbali -OMISSIS-, relativi, rispettivamente, alle operazioni di definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove scritte, e di attribuzione dei relativi punteggi sui titoli ai candidati, in particolare nella misura in cui la Commissione: 1d) ha erroneamente attribuito alla candidata -OMISSIS-– poi risultata seconda classificata – nella valutazione dei “Titoli ulteriori, culturali e professionali” di cui al punto B) dell'art. 7 di lex specialis , 1 punto su 2, in luogo di quello effettivamente attribuibile pari a 0,50 punti su 2; 2d) non ha erroneamente attribuito alla ricorrente – nella medesima valutazione dei “Titoli ulteriori, culturali e professionali” di cui al punto B) dell'art. 7 di lex specialis – l'ulteriore punteggio di 0,50 punti rispetto al punteggio di 0,50 punti già attribuiti; 3d) non ha erroneamente attribuito alla ricorrente – nella valutazione dei “Titoli vari e carriera professionale” di cui al punto D) di lex specialis – l'ulteriore punteggio di 0,50 punti rispetto al punteggio di 1 punto già attribuito;;e) per quanto occorra, di tutti gli atti e i documenti di gara già impugnati con il ricorso introduttivo; f) di ogni altro atto o documento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

per l'annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti, nonchè per l'annullamento: a) per quanto occorra ed in via tuzioristica, della Relazione di chiarimenti redatta con Verbale della Commissione giudicatrice per conto del Comune di Mugnano del Cardinale -OMISSIS-, a seguito degli incombenti istruttori disposti dal GA con l'ordinanza n. -OMISSIS-e relativa nota di trasmissione del Comune di Mugnano del Cardinale prot. n. 2503 del 15.04.2019 depositata in giudizio in data 16.04.2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Anna Saporito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe, ritualmente proposto, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dal Comune di Mugnano del Cardinale (AV) per la copertura di un posto categoria -OMISSIS-nel profilo di funzionario -OMISSIS-.

Al termine della procedura concorsuale – articolata in una prova preselettiva, due prove scritte, una valutazione dei titoli e una prova orale - risultava vincitrice la candidata -OMISSIS-, con il punteggio complessivo di 52,85 (27,25 punteggio medio prova scritta; 1,6 titoli; 24 prova orale); seconda graduata la dott.ssa -OMISSIS-, che riportava il punteggio di 52,37 (21,12 punteggio medio prova scritta; 3,25 titoli; 28 prova orale); l’odierna ricorrente si collocava al terzo posto in graduatoria con il punteggio di 51,75 (22,25 punteggio medio prova scritta; 3,5 titoli; 26 prova orale).

2. A sostegno del ricorso introduttivo vengono articolate le seguenti censure:

I e II) “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELLE NORME DI LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALL’IMPIEGO DEL COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE. VIOLAZIONE DEL D.P.R. 487/1994 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETÀ, TRAVISAMENTO, ILLOGICITA’, INIQUITÀ E

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