TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2012-04-19, n. 201200186
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N. 00186/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01340/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2011, proposto da:
R K, rappresentato e difeso dall'avv. A D C, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Questore di Mantova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 19 maggio 2011 CAT A 11/Imm/I sez/244/2011, notificato il 22 giugno 2011, con il quale il Questore della Provincia di Mantova ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di regolarizzazione presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Mantova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) si denega al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno a seguito di legalizzazione dichiaratamente per la presenza di una condanna ostativa;
- che, come chiarito dai depositi di documenti operati dalla p.a. il 29 novembre 2011 e 8 febbraio 2012 a seguito di ordinanze istruttorie della Sezione 10 novembre 2011n°1551 e 26 gennaio 2012 n°104, la vicenda si è così svolta. Il ricorrente, irregolarmente presente sul territorio nazionale, ha inoltrato a suo tempo domanda di legalizzazione ovvero di sanatoria ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102, con esito dapprima positivo;in un secondo momento, il provvedimento prefettizio di legalizzazione è stato revocato, come da provvedimento 1 luglio 2011 acquisito in copia;
- che tale ultimo provvedimento, presupposto al diniego di rilascio del permesso di soggiorno, non consta allo stato impugnato, né esplicitamente né per implicito attraverso la consueta formula di stile che si rivolge ad “ogni provvedimento presupposto”;
- che pertanto, a fronte della revoca della regolarizzazione, comunque il diniego di permesso di soggiorno si dovrebbe considerare atto dovuto;
- che quindi manca il fumus del ricorso;
- che le spese di fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;