TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-01-16, n. 201300133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-01-16, n. 201300133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201300133
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01193/2012 REG.RIC.

N. 00133/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01193/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2012, proposto da:
R P e A B, rappresentati e difesi dagli avv.ti R R e G S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 28

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

per l'annullamento

del provvedimento prot. 4/436/ul del 12.3.2012 del Direttore del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale territoriale del nord ovest - Ufficio Motorizzazione civile di Milano, pervenuto il 20.3.2012,

nonché della nota del 22.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, Navigazione e Sistemi informativi e statici - Direzione generale della Motorizzazione prot. 35719/8.3,

di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza di quello sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in correlazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15 marzo 2012 R P e A B hanno impugnato l’atto con i quali l’amministrazione convenuta, in riscontro ad una loro esplicita richiesta, aveva evidenziato come l’art. 122, comma 2 del codice della strada - disciplinante i limiti di età del soggetto che, in funzione di istruttore, accompagni nelle esercitazioni pratiche l’aspirante “privatista” alla patente di guida - avrebbe loro impedito, in quanto entrambi aventi età superiore ai sessantacinque anni, la possibilità di esercitare le funzioni di istruttori di guida presso imprese di autonoleggio di autovetture.

In particolare, secondo l’amministrazione resistente, la previsione dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, in ordine alla non applicazione dei limiti di età previsti dal comma 2 dell’art. 122 del d.lgs. n. 285/1992, dovrebbe trovare applicazione solo per gli istruttori di guida che operino presso una autoscuola.

I ricorrenti, entrambi in possesso di certificato di idoneità alle funzioni di istruttori di guida rilasciato dall’Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, hanno censurato il provvedimento impugnato in quanto affetto da eccesso di potere, oltre che in contrasto con l’art. 9 del d.m. 17 maggio 1995, n. 317 e con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito.

Costituitosi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che resiste al ricorso, questa Sezione ha concesso la sospensiva richiesta;
la causa è dunque passata in decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 2012.

Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

L’art. 122, comma 2, del d.lgs. n. 286/1992 dispone, con riferimento all’autorizzazione per esercitarsi alla guida, che essa consente all’aspirante al conseguimento del titolo per condurre i ”veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore”.

Il limite di età previsto dalla citata disposizione è riferito espressamente ai cd. istruttori occasionali, come evidenziato anche nel parere del Consiglio di Stato richiamato dall’amministrazione resistente, ed è apparentemente derogato dal comma 3 dell’art. 9 del d.m. n. 317 del 1995 (“agli istruttori abilitati e autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada”).

Tale norma risulta esprimere, peraltro, un precetto di natura generale, come tale non interpretabile restrittivamente alla stregua di un beneficio rivolto ai soli istruttori inseriti all’interno di autoscuole per conducenti;
invero, i commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.m. n. 317/1995, più che operare una vera e propria deroga ad una norma avente forza di legge, quale quella contenuta nel cd. codice della strada, hanno soltanto la funzione di chiarire l’ambito della platea di istruttori sottratti dal limite dei sessantacinque anni di età.

Non si esprime, a ben vedere, alcuna distinzione tra professionisti operanti all’interno delle autoscuole e professionisti cd. ”esterni”, in quanto la stessa rubrica del citato art. 9 si intitola, in modo del tutto generico, “requisiti morali e titoli per l’ammissione agli esami di insegnante ed istruttore”.

D’altra parte, il codice della strada ha introdotto, al comma 2 dell’art. 122, un divieto rivolto espressamente a persone che operino in ”funzione di istruttori”, lasciando al di fuori di tale limite, con tutta evidenza, chi agisca nel settore in qualità professionale.

Questa tesi appare vieppiù rinforzata dalla recente modifica legislativa che ha introdotto nel corpo del predetto art. 122 il comma 5-bis;
tale norma obbliga l’aspirante alla patente di guida B ad avvalersi di istruttori operanti presso autoscuole ai fini di esercitazione integrativa su autostrade e strade extraurbane. Se dunque il legislatore ha sentito in questo caso la necessità di operare un’espressa riserva a favore delle autoscuole, ciò appare eliminare i residui dubbi sul fatto che, per il resto, la disciplina generale sugli istruttori di guida non contempli né esplicite né implicite restrizioni nei confronti dei professionisti che operino all’infuori delle autoscuole stesse.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché i ricorrenti risultano formalmente idonei alla funzione di istruttori di guida (si vedano a tale riguardo i certificati di idoneità rilasciati dal Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione civile versati in atti), essi non sono direttamente attinti dal divieto espresso dal comma 2 dell’art. 122 del codice della strada, secondo il quale la persona che funge da istruttore non deve avere un’età superiore a sessantacinque anni, e i provvedimenti impugnati vanno dunque annullati, con obbligo degli organi competenti di conformarsi, all’atto dell’iscrizione all’esame di guida, all’odierna ricostruzione della normativa di settore.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

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