TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2018-06-18, n. 201806748
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Pubblicato il 18/06/2018
N. 06748/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08788/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8788 del 2017, proposto da
Avv.ti A F e M F, rappresentati e difesi da se medesimi, con domicilio digitale ex art. 25 cpa nonchè in Roma, via Sardegna 29;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
all’ordinanza emessa in data 26 giugno 2014 dal Tribunale Civile di Roma – Sezione Esecuzioni Mobiliari, nel procedimento iscritto al NRGE 13694/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine all’ammissibilità dell’odierno giudizio di ottemperanza;
Rilevato, infatti, che parte ricorrente chiede l’ottemperanza di un’ordinanza di assegnazione, emessa all’esito di una procedura esecutiva mobiliare instaurata ai sensi dell’art. 5 quinquies della Legge n. 89/2001, come inserito dall’art. 6, comma 6, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;
Considerato, quindi, che il provvedimento azionato è costituito da un’ordinanza di assegnazione resa all’esito di una espropriazione mobiliare diretta presso il debitore e non già da un’ordinanza di assegnazione resa all’esito di un pignoramento presso terzi (sulla cui equiparabilità al giudicato cfr. Adunanza Plenaria n. 2/2012, citata in ricorso);
Ritenuta, invero, l’ontologica differente natura delle due procedure esecutive surriferite (nonché dei rispettivi provvedimenti di assegnazione), la quale induce a dubitare che il provvedimento oggi azionato rientri nell’ambito di quegli “altri provvedimenti” che l’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. equipara alle sentenze passate in giudicato rese dal Giudice Ordinario;
Ribadito che emergono dubbi in ordine alla natura pro judicato dell’ordinanza de qua e, dunque, in ordine all’ammissibilità dell’odierno ricorso in ottemperanza;
Considerato, inoltre, che il Collegio, proprio in ragione della natura direttamente satisfattiva della procedura esecutiva mobiliare de qua, nutre dei dubbi anche sulla effettiva concorrenza tra il rimedio dell’esecuzione civile e l’azionato giudizio di ottemperanza in forza del principio secondo il quale scelta una via (nel caso di specie quella dell’esecuzione civile) non può poi farsi ricorso all’altra (giudizio di ottemperanza) in tal modo operando una commistione tra due giudizi all’apparenza alternativi e non cumulativi;
Ritenuto, conclusivamente, di dover assegnare alle parti il termine di giorni 20, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie illustrative sulle sopra esposte questioni, nonché di dover ordinare alla parte ricorrente di depositare copia del decreto della Corte di Appello che rappresenta, a sua volta, l’atto presupposto dell’ordinanza esecutiva azionata nel presente giudizio, ai fini di valutare la sussistenza di tutti gli ulteriori presupposti per l’azione proposta;