TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202214505
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 14505/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06961/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6961 del 1998, proposto da Società Prima TV S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, e Società Europa TV S.p.a, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato F V, entrambi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società TV Internazionale S.p.a. e Beta Television S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Alessandro Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Rete A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del 20 febbraio 1998 concernente l’assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell’art. 3 comma 11 l. n. 249/1997;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Comunicazioni, della Società TV Internazionale S.p.a., della Beta Television S.p.a. e della Società Rete A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nelle forme e nei tempi di rito, con il quale le parti istanti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe;
CONSTATATO che, con nota depositata in data 6 maggio 2022, il difensore della parte istante Società Prima TV S.p.a. ha già dichiarato il sopraggiungere della mancanza di interesse alla decisione;
CONSIDERATO che, con nota depositata in data 19 luglio 2022 in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 9406 dell’8 luglio 2022, anche il difensore della parte istante Società Europa TV S.p.a ha dichiarato il sopraggiungere della mancanza di interesse alla decisione;
CONSIDERATO che allo stato risulta evidente che il giudizio possa essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, primo comma lett. c), del c.p.a.;
RITENUTO che le spese di lite possono essere compensate per effetto della natura in rito della presente decisione.