TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-06-14, n. 202412067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-06-14, n. 202412067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412067
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 12067/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08839/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8839 del 2020, proposto da Associazione Radio Kolbe Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S I in Roma, via Via Monte Santo n.58;

contro

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Radio Punto Nuovo S.r.l., Prima Rete Master Group S.r.l. e Power Radio S.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione XII – Ispettorato Territoriale Campania dell’11 settembre 2020, con cui si è revocato il nulla osta del 22 luglio 2015, prot. 94892, all’utilizzo della frequenza 95.00 MHz, disponendosi, altresì, lo spegnimento della suddetta frequenza e il ripristino delle condizioni di censimento dell’impianto;

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione XII – Ispettorato Territoriale Campania dell’11 settembre 2020, col quale l’emittente Radio Punto Nuovo s.r.l. è stata autorizzata allo spostamento dell’impianto radiofonico dal sito censito in Camaldolilli (NA) alla località proposta in Camaldoli (NA);

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione XII – Ispettorato Territoriale Campania dell’11 settembre 2020, col quale è stata disposta la “disattivazione” dell’impianto operante sulla frequenza 95.000 MHz, in via Tribunali, Napoli.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- sino all’adozione dei provvedimenti impugnati, la ricorrente ha esercitato l’attività di radiodiffusione mediante l’impianto ubicato in Napoli, via dei Tribunali, sulla frequenza 95.000 MHz (all’epoca libera), in virtù di nulla osta rilasciato “in via sperimentale” dall’Ispettorato Territoriale Campania del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2015, prot. 94892, impianto originariamente autorizzato per la trasmissione sulla frequenza 93.450 MHz;

- in altri termini, tale nulla osta ha consentito alla ricorrente, nel tempo, di impegnare una frequenza diversa da quella pienamente autorizzata, avendovi interesse, con l’assenso dell’amministrazione e senza contestazioni da parte di terzi;

- nonostante le denunciate problematiche interferenziali che ciò avrebbe comportato (in relazione alla frequenza 93.500 MHz spettante a “Virgin Radio”), l’amministrazione competente ha autorizzato la riattivazione dell’impianto, per lungo tempo inattivo, della controinteressata Radio Punto Nuovo S.r.l. sulla medesima frequenza 95.000 MHz, contestualmente disponendo la “revoca” del predetto nulla osta rilasciato “in via sperimentale” e il ripristino delle originarie condizioni di censimento dell’impianto della ricorrente sulla frequenza 93.450 MHz;

Rilevato che:

- ad avviso della ricorrente, i tre consequenziali provvedimenti impugnati, dagli estremi indicati in epigrafe (aventi ad oggetto, rispettivamente, la revoca del nulla osta, la riattivazione dell’impianto della controinteressata e lo spegnimento dell’impianto dell’Associazione Kolbe operante sulla frequenza 95.000 MHz) sarebbero illegittimi “ per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione;
per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 53, comma 3, del Decreto Legislativo

Luglio 2005, n. 177 (“Testo unico della radiotelevisione”);
per violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n.241 (in part. artt. 3 e ss. 7, 21 nonies e ss.) come modificata dalle leggi 24.12.1993 n.537, 15.5.1997 n.127 e 16.6.1998 n.191 e, comunque, per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di comunicazione di avvio del procedimento e di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo nonché di obbligo di motivazione degli atti pubblici;
per eccesso di potere per difetto di istruttoria;
per omessa, erronea ed illegittima motivazione;
per erroneità ed illegittimità dei presupposti;
per eccesso di potere;
per violazione del giusto procedimento;
per disparità di trattamento;
per errore in fatto ed in diritto;
per incompetenza
”;

- in disparte la questione della corrispondenza tra i numerosi principi e disposizioni elencate e il contenuto delle censure effettivamente articolate - non pienamente rispettosa del dovere di chiarezza degli atti di parte enunciato dall’art. 3 c.p.a. - la ricorrente, in sintesi, si duole: a) della violazione delle regole in tema di annullamento d’ufficio del provvedimento - con riferimento al nulla osta del 2015 - di cui all’art. 21 nonies , l. n. 241/90, sotto il profilo dell’irragionevolezza del termine di adozione dell’atto demolitorio, della mancata comparazione dell’interesse del privato con l’interesse pubblico e del legittimo affidamento maturato;
b) della violazione degli artt. 42 e 52, comma 3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nella misura in cui i principi di continuità e dell’uso efficiente delle frequente avrebbero imposto la revoca dell’autorizzazione concessa alla controinteressata;

- si è costituito in giudizio il Ministero resistente, concludendo per il rigetto del ricorso;

- con ordinanza n. 7625 del 14 dicembre 2020, il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare della ricorrente, evidenziando “ la natura provvisoria del nulla osta concesso alla ricorrente, condizionato dalla sopravvenienza di elementi o situazioni in grado di modificarne i presupposti per il rilascio, come la riattivazione dell’impianto della controinteressata ”;

- a sua volta, il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 1774 del 1° aprile 2021, ha affermato che, “ da un lato, l’appellante trascura che l’impianto dell’originaria controinteressata è rimasto inattivo a causa di una vicenda giudiziaria che l’ha vista vittoriosa, dall’altro, non considera adeguatamente il carattere provvisorio dell’autorizzazione rilasciata a suo favore ” e che “ non sono parimenti condivisibili le riflessioni giuridiche operate dall’appellante in ordine alla paventata illegittimità del potere di autotutela da parte dell’amministrazione ”;

- all’udienza pubblica del 21 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

Considerato al riguardo che:

- in primo luogo, come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, “ non sono (…) condivisibili le riflessioni giuridiche operate dall’appellante in ordine alla paventata illegittimità del potere di autotutela da parte dell’amministrazione ”, per l’assorbente ragione che, nel caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, si è in presenza di un atto di decadenza dal nulla osta, che presuppone esclusivamente l’accertamento delle condizioni cui lo stesso è subordinato, in particolare, il venir meno del presupposto della libertà (dalla presenza di altri operatori) della frequenza assegnata in via sperimentale;

- il carattere condizionato dell’atto, così come la sua giuridica ed ontologica differenza rispetto ad un atto di autorizzazione in senso tecnico, esclude, peraltro, la maturazione di qualsivoglia legittimo affidamento in ordine alla conservazione dei suoi effetti;

- è stato ampiamente documentato come l’inattività dell’impianto della controinteressata è dipesa da una vicenda giudiziaria che ha avuto per la stessa un esito favorevole, osservandosi come non sia mai intervenuto alcun atto di revoca dell’autorizzazione (come allegato dalla stessa ricorrente, che infatti ne invoca l’adozione), sicché la riattivazione dell’impianto è da considerarsi, allo stato, pienamente legittima e inverante la condizione apposta al nulla osta;

- da ultimo, va osservato che le problematiche interferenziali derivanti dalla “riassegnazione” della frequenza 93.450 MHz alla ricorrente sono estranee alla presente vicenda, coinvolgendo un terzo soggetto e, dunque, una distinta vicenda procedimentale, sede nella quale la parte potrà, se del caso, far valere le proprie ragioni;

Ritenuto che:

- conseguentemente, il ricorso debba essere respinto;

- le spese di lite seguano la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;

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