TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-05-04, n. 201600458
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N. 00458/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2016, proposto da:
- Associazione Ente Fieristico Areapelle, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G T, A G, M M e M M ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/A;
contro
- la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G P e C M ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via Aldo Moro n. 52;
- la Regione Emilia Romagna - Servizio per l’Internazionalizzazione delle Imprese, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
nei confronti di
- Creamoda Expo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- delle note regionali del 26 novembre 2015 e 15 gennaio 2016 con le quali le istanze di accesso agli atti formulate dalla ricorrente il 19 ottobre 2015 e il 16 dicembre 2015 sono state rigettate;
- e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione di tutta la documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 20 aprile 2016, i difensori delle parti, Avv.ti G T e G P, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2016 e depositato il 19 febbraio successivo, l’Associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento delle note regionali del 26 novembre 2015 e 15 gennaio 2016 con le quali le istanze di accesso agli atti da essa formulate il 19 ottobre 2015 e il 16 dicembre 2015 sono state rigettate, unitamente all’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti richiesti, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibizione di tutta la documentazione.
Va premesso che la ricorrente, che svolge attività di promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche nel settore delle pelli e altri assimilati, dapprima in proprio e successivamente tramite la propria controllata Lineapelle S.p.A., ha organizzato, dal 1986 fino al marzo 2014, presso il quartiere fieristico di Bologna, la fiera denominata “Lineapelle”;dall’autunno del 2014 la predetta fiera si svolge a Milano. A partire dall’autunno 2014, la società controinteressata Creamoda Expo ha organizzato presso la fiera di Bologna una manifestazione, pure relativa al settore della pelletteria, originariamente denominata “Linea Mapel” e successivamente “CreamodaExpo”. La ricorrente ha avviato nei confronti di Creamoda Expo un’azione giudiziaria per concorrenza sleale e, a tal fine, per verificare il rispetto da parte di quest’ultima della normativa in materia di eventi fieristici, ha chiesto alla Regione Emilia Romagna, con una istanza datata 19 ottobre 2015, l’accesso alla documentazione prodotta da Creamoda Expo per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione fieristica e copia dei provvedimenti regionali che hanno consentito di qualificare la manifestazione come “internazionale”. La Regione, in data 26 novembre 2015, ha trasmesso all’Associazione istante la determinazione dirigenziale dell’1 agosto 2014 con cui è stata attribuita alla manifestazione fieristica organizzata da Creamoda Expo la qualifica di “fiera nazionale”. Quanto alla restante documentazione, è stato comunicato il differimento dell’accesso al fine di dare comunicazione al controinteressato. In assenza di ulteriore riscontro, la parte ricorrente ha formulato una nuova istanza in data 16 dicembre 2015, ribadendo l’interesse all’accesso al fine di poter agire in giudizio, e chiedendo di ottenere copia dell’istanza di Creamoda Expo e di tutta la documentazione afferente al procedimento di autorizzazione della manifestazione fieristica.
Con nota del 15 gennaio 2016, la Regione ha negato l’accesso richiesto con le due istanze precedentemente descritte, adducendo a supporto del diniego la mancata attribuzione della qualifica “internazionale” alla fiera, l’opposizione del controinteressato, l’assenza di un interesse all’accesso, comunque finalizzato a conoscere informazioni riservate in ordine all’attività del controinteressato, e la natura esplorativa della richiesta indirizzata ad un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
L’Associazione ricorrente ha dato avvio, in data 11 febbraio 2016, ad un’azione in sede civile per concorrenza sleale contro la società Creamoda Expo davanti al Tribunale civile di Milano.
Assumendo l’illegittimità del diniego regionale, l’Associazione ricorrente ha proposto ricorso a sostegno del quale – premessa la sussistenza di un interesse specifico concreto, attuale e rilevante – sono state dedotte svariate censure di violazione di legge.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità (rectius, il rigetto) del ricorso per l’assenza in capo alla ricorrente di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
Con memoria depositata in data 8 aprile 2016, la difesa della parte ricorrente ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità della costituzione in giudizio della difesa Regionale per difetto di valida procura alle liti;nel merito, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2016, la difesa regionale ha depositato la delibera di incarico, ritenuta tardiva dal difensore della parte ricorrente;in seguito alla discussione, riferita anche alle eccezioni di carattere preliminare, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO