TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-02, n. 202400937
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2024
N. 00937/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il TE
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2022, proposto dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fonderico, Andrea Farì e Omar Hagi Kassim, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione TE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
GR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) in parte qua, della determinazione della Provincia di Alessandria Prot. Gen. N. 20220048836, del 09.09.2022, recante «Provvedimento di rinnovo, a seguito di riesame, ai sensi del D.lgs. 152/06 - art. 29 octies e s.m.i, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ddap1 400 -2012 npg 85135 del 26/07/2012 e smi rilasciata ai sensi del D.P.R. 160/10 e dell'art. 29 octies comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta GR SPA, impianto sito in comune di Predosa (AL) - via Per Retorto n. 31», ivi incluso il relativo Allegato Tecnico trasmesso via pec in data 14.09.2022;
b) ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, menzionato nel prosieguo del ricorso, ivi inclusi, in particolare: 1) in parte qua, le note ARPA G07_2021_01280_01 (Provincia n.p.g. 71693 del 13.12.21), G07_2021_01280_02 (Provincia n.p.g. 21262 del 3.5.22) G07_2021_01280_03 (Provincia n.p.g. 23261 del 12.5.22) e G07_2021_01280_03 (Provincia n.p.g. 37603 del 11.7.22); 2) in parte qua verbali e deliberazioni della conferenza di servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione TE e di GR S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. GR S.p.A. (GR) conduce dal 2012 nel Comune di Predosa un impianto per la raccolta e la gestione degli oli minerali usati.
2. Con provvedimento di VIA-AIA n. 50 del 26.4.2017 la Provincia di Alessandria ha autorizzato l’impresa anche all’attività di “ rigenerazione o altri impieghi degli oli ” ai sensi dell’Allegato VIII, categoria 5.1, Parte Seconda, del D.Lgs. 152/2006.
3. Dopo una prima richiesta di modifica non sostanziale del titolo, poi rinunciata, con istanza del 13.8.2021 GR ha domandato il riesame, con funzione di rinnovo, del superiore provvedimento di VIA-AIA.
4. Nella conferenza di servizi, convocata ai sensi degli artt. 29 nonies, comma 2 e 29 quater, comma 5, D.Lgs. 152/2006, ha partecipato, su base volontaria, anche il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (ON o Consorzio), -cui GR è, per legge, consorziata- che ha chiesto di precisare se l’attività di quest’ultima abbia natura di rigenerazione o di semplice recupero degli oli usati e ha evidenziato l’esigenza di adeguare la relazione tecnica End of Waste alle Linee guida SNPA-2020, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finito.
5. All’esito del procedimento, nel quale l’impresa ha reso chiarimenti e integrazioni documentali, la Provincia di Alessandria, in base alla prevalenza delle posizioni favorevoli espresse, ha adottato la determinazione dirigenziale prot. n. 20220048836 (DDVA3 - 706 - 2022) del 9.9.2022, di rinnovo dell’a.i.a..
6. Il provvedimento è stato comunicato con pec del 14.9.2022 al ON che lo ha impugnato, con ricorso notificato in data 11.11.2022 e depositato il 27.11.2022, per chiederne l’annullamento in base ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 c. 16; 29-bis, commi 1 e 2; art. 29-sexies, commi 4, 5-bis 5-ter, e 9-ter; art. 183, c. 1, lett. v, D. Lgs. 152/06; Allegato XI, Parte II e Allegato B, punto R9, Parte IV, D.lgs. 152/2006; artt. 179 e 216-bis, D.lgs. 152/2006 e art. 3, c. 3, D.lgs. 95/1992; art. 236, c. 12, lett. f), D.lgs. 152/2006). Violazione dei principi di precauzione, prevenzione e non regressione. Eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta illogicità; irragionevolezza; contraddittorietà, anche con precedenti provvedimenti).
L’attività autorizzata non sarebbe qualificabile come rigenerazione di oli minerali usati, giacché asseritamente inidonea alla compiuta rimozione dei contaminanti. In particolare, il progetto approvato prevede l’impiego, nell’ultima fase operativa (c.d. finissaggio), di un trattamento di tipo alcalino che non sarebbe riconosciuto dai BREF (i documenti di riferimento delle migliori tecnologie disponibili) per la specifica tecnologia di processo adottata da GR e che avrebbe richiesto, perciò, una preventiva sperimentazione. Atteso, inoltre, il carattere innovativo di tale elemento rispetto al processo autorizzato nel 2017, il provvedimento di riesame e gli atti istruttori ad esso sottostanti sarebbero errati laddove hanno escluso la sussistenza di modifiche sostanziali del progetto.
II. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 184-ter, 177 e 178, D.lgs. 152/2006), delle Linee Guida SNPA sull’end-of-waste, nonché dei principi di precauzione, prevenzione e non regressione. Eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta illogicità e irragionevolezza).
Il rinnovo dell’a.i.a. si porrebbe in contrasto con l’art. 184 ter D.Lgs. 152/2006 avendo l’amministrazione omesso di verificare le quattro condizioni richieste dal comma 1 della norma, per la cessazione della qualifica di rifiuto, e di elaborare i criteri indicati dal successivo comma 3.
III. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 29-bis e ss., 184-bis 183 lett. qq), 184-ter D.lgs. 152/2006; D.M. 264/2016), nonché dei principi di precauzione, prevenzione e non regressione. Eccesso di potere sotto svariati profili (difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza).
Si contesta l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui qualifica il bitume e il gasolio derivanti dalla rigenerazione degli oli come sottoprodotti atteso che l’attività in oggetto non avrebbe natura di “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184 bis comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006.
IV. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6, commi 6, 7, 9 e 9-bis, nonché art. 29, c. 1, D.lgs. 152/2006), nonché dei principi di precauzione, prevenzione e non