TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-12-13, n. 201612436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-12-13, n. 201612436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612436
Data del deposito : 13 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2016

N. 12436/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03887/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3887 del 2016, proposto da:
Co.la.ser. s.c.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. A D P, domiciliata presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;

contro

Unioncamere – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. prof. F T, presso il cui studio in Roma, Largo Messico n. 7, ha eletto domicilio

nei confronti di

La Veneta Servizi s.p.a.;

per l'annullamento

- della determinazione del Segretario generale di Unioncamere n. 14 del 29.2.2016, comunicata in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia della sede di Unioncamere in favore della società La Veneta Servizi (per un costo complessivo di euro 174.209,50, iva inclusa) e ordinata la sottoscrizione dell’ordinativo telematico in deroga allo stand-still per la stipula del contratto, previsto dall’art. 11, co. 1, d.l. n. 52/2012;

- del provvedimento adottato il 19.1.2016, comunicato il 29.2, con cui la commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione della società C dalla procedura di appalto, gestita all’interno del Mepa;

- dell’eventuale silenzio o rigetto in ordine alla diffida ex art. 243- bis d.lgs. n. 163/06, trasmessa dalla ricorrente con pec del 7.3.16;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e, ove occorrer possa, del bando di gara e del disciplinare;

nonché per la condanna

dell’amministrazione al risarcimento: a) in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, disponibile al subentro, previa declaratoria di inefficacia della sottoscrizione dell’ordinativo telematico e/o del contratto medio tempore stipulato con l’aggiudicataria e adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.; b) in via gradata, per equivalente, con corresponsione di una somma pari al mancato utile nella misura di giustizia o determinata in via equitativa e al danno curriculare in misura pari al 5% dell’importo a base d’asta o nella misura di giustizia; c) in via di ulteriore subordine, al danno da c.d. perdita di chance , con determinazione equitativa;
in ogni caso, con rivalutazione e interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso passato per le notificazioni il 25.3.2016 (dep. il 4.4) la società ricorrente, nel premettere di aver partecipato alla gara (procedura telematica in economia) indetta da Unioncamere per l’affidamento dei servizi di pulizia della propria sede (avente durata di 1 anno, per un importo complessivo di euro 156.800,00) e di aver reso alla stazione appaltante i chiarimenti sulla composizione del monte ore effettivo dichiarato in offerta, ha impugnato l’esclusione dalla selezione e, in via derivata, l’aggiudicazione disposta in favore della società La Veneta Servizi, formulando le domande riportate in epigrafe.

Si è costituita in resistenza Unioncamere, che ha eccepito la tardività e l’improcedibilità del ricorso, deducendone altresì l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1782 del 15.4.2016 è stata respinta la domanda cautelare.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie anche di replica, il giudizio è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L’infondatezza del ricorso nel merito consente di prescindere dalle eccezioni di rito sollevate dalla resistente.

2.1. Con il primo motivo (“erroneità della motivazione del provvedimento di esclusione”) la società C denuncia l’illegittimità dell’esclusione, disposta nonostante la presentazione di un’offerta rispettosa delle norme di gara.

In particolare, il rilievo sul preteso inserimento, in sede di giustificativi, di un addetto di III° livello a 20,34 ore settimanali non indicato nella scheda A acclusa all’offerta sarebbe il frutto di un “abbaglio” della commissione di gara, trattandosi non già di un “inserimento a posteriori di un’ulteriore unità lavorativa non dichiarata”, ma della semplice “valorizzazione in termini di costo della manodopera offerta, esplicativa delle sostituzioni necessarie a garantire la effettività del monte ore previsto per le figure inquadrate al III e IV livello contrattuale”.

A dire della ricorrente, questo addetto sarebbe in realtà compreso nelle 7 unità di II° livello riportate nella scheda A, pur venendo “retribuito – in termini di costo aziendale – come un addetto di III livello per le ore che andrà ad espletare per assicurare la sostituzione delle figure professionali inquadrate al III e IV livello”, secondo quanto consentito dall’art. 17 C.c.n.l. di settore.

Nelle giustificazioni sarebbe stata soltanto operata una suddivisione dei citati 7 addetti (di II° livello) “ai fini della valorizzazione del costo della manodopera complessivamente offerto”: su un totale di 95,49 ore sarebbero state indicate 6 unità per 75,16 ore settimanali effettive (di cui 1 unità per 21,42 ore settimanali, per sostituzione degli operatori inquadrati al II° livello, e altre 5 unità per 53,74 ore settimanali effettive), alle quali andrebbero sommate le 20,34 ore del rimanente addetto (sempre di II° livello, ma) retribuito come III° livello per l’attività di sostituzione. E tali precisazioni si sarebbero rese necessarie in quanto la scheda A (con la “griglia bloccata”) predisposta dalla stazione appaltante si sarebbe rivelata inidonea a rappresentare compiutamente l’effettiva articolazione del servizio, peraltro agevolmente evincibile all’esito dell’apertura dell’offerta economica (in definitiva, C sarebbe stata obbligata a prospettare “valori ‘medi’ relativamente ai livelli impiegati per le ore di sostituzione, indicandone la totalità al 2° livello e definendo un costo orario, anch’esso medio, sempre riferito al 2° livello”).

Il motivo è infondato.

2.1.1. La commissione, ricevute le precisazioni sulla “composizione del monte ore effettivo dichiarato” (chieste nella seduta del 15.12.2015) – e riconosciuta la coerenza delle indicazioni del “monte ore effettivo” nei chiarimenti e nell’offerta tecnica (154,19 ore, in conformità alla lex specialis ;
ciò che ha indotto la ricorrente a non insistere sul relativo profilo di critica;
v. mem.

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