TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2018-02-15, n. 201800886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2018-02-15, n. 201800886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800886
Data del deposito : 15 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2018

N. 12914/2017 REG.RIC.

N. 00886/2018 REG.PROV.CAU.

N. 12914/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12914 del 2017, proposto da:


G A, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido Banti 34;


contro

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'Ordinanza del Direttore dell' Agenzia del Demanio Roma Capitale prot.2017\4576\DEC- ST1 in data 2\11\2017 notificata in data 7\11\2917;

- di ogni atto alla stessa annesso, antecedente o consequenziale e, in particolare e, per quanto occorra, della Comunicazione di avvio del procedimento Prot.2017/3063/DRC in data 22\9\2017 notificata in data 29\9\2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, a prescindere dal nomen iuris (locazione o concessione) usato per la definizione del rapporto tra l’amministrazione e l’utilizzatore del bene, il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. è consentito qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile;

rilevato altresì che nel caso in esame l’amministrazione ha rappresentato che il compendio di proprietà demaniale denominato “Ippodromo di Tor di Quinto”, sito in Roma - Viale Tor di Quinto – è allibrato tra i beni del Patrimonio Indisponibile dello Stato alla scheda SKRMB0217 e che tale circostanza non è stata debitamente contestata;

Ritenuto pertanto che il ricorso in epigrafe non pare possa avere favorevole valutazione, fermo restando che l’amministrazione potrà, tenuto conto della destinazione abitativa dei beni in esame, accordare – ove compatibile con le esigenze pubbliche – un rinvio dell’esecuzione del provvedimento al fine di consentire alla ricorrente di trovare una nuova sistemazione;

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