TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2018-02-15, n. 201800886
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Pubblicato il 15/02/2018
N. 00886/2018 REG.PROV.CAU.
N. 12914/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12914 del 2017, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato A M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Guido Banti 34;
contro
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'Ordinanza del Direttore dell' Agenzia del Demanio Roma Capitale prot.2017\4576\DEC- ST1 in data 2\11\2017 notificata in data 7\11\2917;
- di ogni atto alla stessa annesso, antecedente o consequenziale e, in particolare e, per quanto occorra, della Comunicazione di avvio del procedimento Prot.2017/3063/DRC in data 22\9\2017 notificata in data 29\9\2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, a prescindere dal nomen iuris (locazione o concessione) usato per la definizione del rapporto tra l’amministrazione e l’utilizzatore del bene, il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. è consentito qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile;
rilevato altresì che nel caso in esame l’amministrazione ha rappresentato che il compendio di proprietà demaniale denominato “Ippodromo di Tor di Quinto”, sito in Roma - Viale Tor di Quinto – è allibrato tra i beni del Patrimonio Indisponibile dello Stato alla scheda SKRMB0217 e che tale circostanza non è stata debitamente contestata;
Ritenuto pertanto che il ricorso in epigrafe non pare possa avere favorevole valutazione, fermo restando che l’amministrazione potrà, tenuto conto della destinazione abitativa dei beni in esame, accordare – ove compatibile con le esigenze pubbliche – un rinvio dell’esecuzione del provvedimento al fine di consentire alla ricorrente di trovare una nuova sistemazione;